Sentenza 4 aprile 2012
Massime • 1
Integra il delitto di concussione la promessa di denaro fatta dal privato al pubblico ufficiale, anche se la stessa sia sorretta dalla speranza che un efficace intervento delle forze dell'ordine ne impedisca l'adempimento, non potendosi ritenere sufficiente ad escludere il "metus pubblicae potestatis" la sola circostanza che il soggetto passivo si sia rivolto alle forze dell'ordine per sottrarsi alle pretese dell'autore del reato. (Nella specie, quest'ultimo, militare dei Carabinieri, aveva richiesto alla vittima un'ingente somma di denaro, minacciando di rivelare alla moglie di averlo sospeso, durante il controllo, in compagnia di altra donna).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2012, n. 18997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18997 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 04/04/2012
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 528
Dott. FAZIO Anna M. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 28460/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UI LO e MO IO;
avverso la sentenza del 18.11.2010 della Corte di Appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Anna Maria Fazio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. D'LO Giovanni, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione per il capo e;
il rigetto nel resto del ricorso;
udito il difensore, avv.to Luccone Sinuhe, che ha concluso, per entrambi gli imputati, chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Roma ha ribadito la responsabilità di UI LO e MO IO, militari dei CC in servizio presso la stazione di Latina per il delitto, commesso in concorso, di concussione ai danni di RI LO, (capo a), consistito nell'avere richiesto la somma di L. 250.000, durante un controllo amministrativo, previa minaccia di rivelare alla di lui moglie che egli, al momento dell'intervento, era in compagnia di una donna, a sua volta sposata. Ha riconosciuto per il MO l'imputazione di peculato d'uso per aver telefonato con il telefono in dotazione dell'ufficio a certo Areni, vittima di una azione prevaricatrice, ed ha ridotto per entrambi le pene inflitte.
2. Ricorrono i difensori ed eccepiscono preliminarmente la nullità della citazione in appello, poiché il decreto era stato notificato al difensore di fiducia e non al domicilio eletto;
con il secondo motivo, viene contestata la motivazione della sentenza, erronea ed iltogica perché ha ignorato l'esito negativo della ricognizione effettuata dal LO, privilegiando altri elementi non obbiettivi e perciò non aventi dignità di prova;
inoltre, la concussione non aveva avuto luogo per la loro desistenza, assolutamente spontanea e del tutto compatibile con il delitto di concussione;
del resto il LO, sin dal momento in cui gli venne chiesto di pagare, non aveva alcuna intenzione di soggiacere alla richiesta, come è dimostrato dal suo comportamento. Infatti, l'uomo, pur avendo con sè il denaro, chiese del tempo per reperirlo ed allontanatosi ne approfittò per denunciare il fatto. Ciò rende impossibile il delitto per mancanza di metus;
comunque, si tratterebbe al più di una ipotesi tentata. Con altro motivo, si insiste per la concessione dell'attenuante di cui all'art. 323 bis c.p. il cui diniego è stato motivato non in forza di dati oggettivi,
ma in base a considerazioni sulla odiosità del comportamento che non vale per la fattispecie invocata. Con il settimo motivo si invoca la attenuante del danno di speciale tenuità poiché il LO ha subito un turbamento minimo del suo stato mentale e con l'ottavo si sottolinea che non vi è prova ne' che il MO abbia usato uno dei numerosi apparecchi telefonici di cui è dotata la caserma nè che fosse sua la voce riconosciuta dall'Areni; infine, si rileva la mancata motivazione sull'ultimo motivo di appello, del tutto ignorato, relativo alla dichiarata estinzione del rapporto di lavoro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La eccezione di nullità della citazione in giudizio innanzi al giudice di appello, non è fondata.
2. È pacifico che , secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, la nullità conseguente alla notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia,invece che presso il domicilio elettore d'ordine generale a regime intermedio, perché idonea comunque a determinare una conoscenza effettiva dell'atto in ragione del rapporto fiduciario con il difensore, sicché è soggetta ai termini di deduzione di cui all'art. 182 c.p.p., comma 2 (Sez. 2, Sentenza n. 35345 del 12/05/2010 Rv. 248401; Massime precedenti Conformi: N. 8826 del 2005 Rv. 231588, N. 45990 del 2007 Rv. 238509, N. 37177 del 2008 Rv. 241206, N. 39159 del 2008 Rv. 241124, N. 559 del 2009 Rv. 242715, N. 6211 del 2010 Rv. 246639).
3. Ora, poiché i due imputati sono stati assistiti in udienza, come si legge in atti e nella intestazione della sentenza, dal difensore di fiducia, che non ha sollevato sul punto alcuna questione, non è chi non veda come si sia verificata la sanatoria prevista dall'art. 183 c.p.p., con conseguente irrilevanza in questa fase della verificatasi irregolarità.
4. Nel merito, è da dichiarare preliminarmente la estinzione per prescrizione dei delitto di peculato contestato al capo e) dell'epigrafe al solo MO, il cui gravame non è prima facie inammissibile, senza che tuttavia emergano ex actis evidenti elementi per la pronunzia di diversa e più favorevole declaratoria ex art. 129 c.p.p.. 5. Infatti, il peculato è stato commesso il 2.12.2002 e quindi, il termine prescrizionale massimo, da computare secondo la nuova disciplina introdotta dalla L. n. 251 de 2005 in virtù dell'art. 10, comma 3 delle disposizioni transitori (il processo era infatti pendente in prime cure alla data di emanazione delle nuove norme) è pari ad anni sette e mesi ed esso di consumato dunque il 22 maggio 2010.
6. È invece infondata la impugnazione relativa all'altra imputazione di concussione.
7. In primo luogo, non sono esaminabili in questa sede le doglianze che si incentrano su una rivisitazione delle circostanze di fatto valutate dalla corte per inferire che i due carabinieri siano stati gli effettivi protagonisti della vicenda ai danni del LO.
8. La Corte ha messo in rilievo, con adeguato ragionamento logico, come le eventuali incertezze notate nelle dichiarazioni della parte offesa, e nella ricognizione da costui effettuata, fossero giustificate dal fatto che l'avvicinamento avvenne di notte e superate dai dati raccolti, che attestavano come i due fossero l'unica pattuglia in servizio in quella zona ed in quel tempo, che gli stessi imputati avevano annotato l'intervento, che la autovettura di proprietà del MO venne usata per il secondo abboccamento con il concusso: La Corte ha, dunque, espresso un valido giudizio inferenziale, non censurabile in questa sede, poiché non manifestamente incongruo o non aderente agli elementi probatori In atti.
Del tutto infondate sono le censure inerenti alla configurabilità del reato. Invero, integra il delitto di concussione la promessa di denaro fatta dal privato al pubblico ufficiale, anche se la stessa sia sorretta dalla speranza che un efficace intervento delle forze dell'ordine ne impedisca l'adempimento, non potendosi ritenere sufficiente ad escludere il "metus publicae potestatis" la sola circostanza che il soggetto passivo si sia rivolto alla forze di polizia, per sottrarsi alle pretese dell'autore del reato. La riserva mentale di non adempiere, che la vittima abbia non ha rilievo e non basta (Ndr.: testo originale non comprensibile) il "metus pubficae potestatis", perché, nulla disponendo la norma sull'intensità del "metus", non è possibile considerare tale solo quello estremo, cui il soggetto passivo finisca comunque per soccombere, senza neppure avere l'animo di chiedere soccorso agli organi dello Stato;
basta invece che la vittima faccia realmente la sua promessa, anche, se legata ad una speranza contraria, per il perfezionamento del reato.
Tanto si è verificato nel caso in esame, tant'è che gli imputati non negano che il LO manifestò espressamente la sua volontà di aderire e che essi gli concessero un adeguato tempo per procurarsi la somma necessaria. Tale constatazione esclude, poi possa operare la invocata desistenza, che è contraddetta da quanto rilevato sulla consumazione del reato, come sopra rilevata.
Infine, la Corte, ha valutato con adeguatezza e logicità, gli elementi di fatto circostanziali della fattispecie, ed ha escluso la sussistenza della ipotesi attenuata di cui all'art. 323 bis e tale accertamento di merito si sottrae al controllo di legittimità. Peraltro la Corte, nel mettere in evidenza non solo la entità della somma richiesta, definita non modesta, ma anche la minaccia apportata alla vita familiare della vittima ed al suo conseguente turbamento psichico e l'odiosità del comportamento vessatorio posto in essere dai due p.u., si è espressa in termini conformi agli arresti di questa corte che ha sempre considerato come in tema di delitti contro la P.A., la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato, nella specie motivatamente esclusa.
Nè può imputarsi alla Corte difetto di motivazione sulla richiesta di applicazione della attenuante comune di cui all'art. 62 c.p., n. 4, che è stata esclusa in ragione della entità stessa della somma,
con apprezzamento di fatto non sindacabile in questa sede. In ultimo il motivo concernente la disposta destituzione, oltre che generico, non essendo state enunciate specifiche doglianze, è infondato.
Infatti, la pena accessoria consegue di diritto nel caso di condanna del militare per alcuno dei delitti preveduti dalla legge penale comune ed è acquisizione pacifica che la disciplina del militare si sottrae alla applicazione della L. 7 febbraio 1990, n. 19, che prevede la rimozione solo dopo la sottoposizione a giudizio disciplinare, giacché la normativa riguarda esclusivamente i pubblici dipendenti e per gli appartenenti alle forze militari vige la norma specifica, di cui agli artt. 29 e 30 c.p.m.p.. Si tratta dunque applicazione doverosa di una misura accessoria, in ordine alla quale non è prevista alcuna valutazione discrezionale e che la corte non aveva obbligo di motivare.
In conclusione, data ritenuta prescrizione per il delitto i cui al capo E la impugnata sentenza è da annullare senza rinvio limitatamente a tale delitto, di cui va pronunciata la estinzione e la pena inflitta al MO è da rideterminare, con la eliminazione di quella inflitta dal giudice di merito, pari ad un mese di reclusione, come si desume dal testo della sentenza. Il ricorso del MO nel resto è da rigettare;
quello del UI è da rigettare integralmente ed il ricorrente è da condannare al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di MO IO limitatamente al reato di cui al capo E), perché il reato è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso.
Rigetta il ricorso di UI LO e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2012