Sentenza 10 maggio 1999
Massime • 1
Per il disposto dell'art. 38 (nuovo testo delle disp. att. cod. civ.) rientrano nella competenza per materia del Tribunale dei Minorenni i provvedimenti contemplati dagli artt. 330 e 333 in tema di decadenza o limitazione della potestà genitoriale, senza che rilevi l'instaurazione davanti al Tribunale ordinario del procedimento di separazione personale fra coniugi giacche l'affidamento della prole in minore età sul quale è competente il Tribunale ordinario quale giudice della separazione a norma dell'art. 155 cod. civ. non incide sulla spettanza della potestà ad entrambi i genitori, ma secondo l'espressa disposizione dell'art. 317 comma secondo cod. civ. interferisce soltanto sulle modalità di esercizio della potestà medesima
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- 1. Tribunale per i minorenni e Tribunale ordinarioMarina Moretti · https://www.filodiritto.com/ · 14 giugno 2020
- 2. Separazione personale, potestà genitoriale, decadenza, competenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 maggio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/05/1999, n. 4631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4631 |
| Data del deposito : | 10 maggio 1999 |
Testo completo
composta dai magistrati
Dott. Aldo Vessia - Presidente -
" Ugo Vitrone - Consigliere -
" Mario Rosario Morelli - Consigliere -
" Giulio Graziadei - rel. Consigliere -
" Giuseppe Maria Berruti - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso per
REGOLAMENTO DI COMPETENZA
proposto da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia;
con riguardo al procedimento inerente alla minore CE GN;
avverso il provvedimento del tribunale per i minorenni di Brescia del 7/11 ottobre 1997;
sentito il relatore cons. Graziadei;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Antonio Martone, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
La Corte, considerato:
che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia nell'aprile 1997 ha chiesto al medesimo Tribunale, ai sensi degli artt. 333 e 336 cod. civ., di adottare misure a tutela della minore CE GN, nata il [...] da NO GN ed GE DE, in relazione ad una denuncia per il reato di corruzione che era stata sporta a carico del padre a seguito di segnalazione del Servizio sociale (in cui si ipotizzava il compimento di atti sessuali con una prostituta in presenza della figlia);
che il Tribunale per i minorenni, con provvedimento del 7/11 ottobre 1997, ha dichiarato la propria incompetenza, sul rilievo che nella causa di separazione dei coniugi quella segnalazione era stata portata a conoscenza del Tribunale ordinario, il quale aveva provvisoriamente disposto l'affidamento alla madre della piccola CE, regolamentando i suoi incontri con il padre;
che lo stesso Procuratore della Repubblica, con ricorso per regolamento notificato il 23 ottobre 1997 al genitori di CE GN, ha sollecitato l'annullamento dell'indicato provvedimento e l'affermazione della competenza del Tribunale per i minorenni di Brescia, in ragione dell'anteriorità della propria istanza rispetto all'instaurazione del giudizio di separazione e della sua inerenza a fatti potenzialmente idonei ad incidere sulla potestà parentale;
che il Procuratore generale ha condiviso la tesi dei ricorrente;
che l'art. 38 (nuovo testo) disp. att. cod. civ. devolve al tribunale per i minorenni, fra l'altro, i provvedimenti contemplati dagli artt. 330 e 333 cod. civ., in tema di decadenza o di limitazione della potestà del genitore che si sia reso responsabile di comportamenti pregiudizievoli per il figlio;
che l'affidamento della prole in minore età, sul quale è competente il tribunale ordinario quale giudice della separazione a norma dell'art 155 cod. civ., non tocca la spettanza della potestà ad entrambi i genitori, ma, in base all'espressa disposizione dell'art. 317 secondo comma cod. civ., interferisce soltanto sulle modalità di esercizio della potestà medesima;
che le attribuzioni del tribunale per i minorenni e del tribunale ordinario, circa i rapporti fra genitori e figli, operano dunque su piani autonomi, a secondo che si verifichino situazioni in tesi giustificative della perdita o della compressione della potestà, ovvero, ferma restando la comune titolarità di essa, si tratti di prendere atto della crisi coniugale e del venir meno della convivenza dei genitori, per individuare, nel preminente interesse del minore, il luogo ed i modi più opportuni per assicurargli un residuo nucleo familiare e confacenti possibilità di crescita e di sviluppo;
che il caso in esame ricade nella prima delle delineate ipotesi, essendo l'iniziativa del Procuratore della Repubblica di Brescia inequivocamente indirizzata a promuovere un intervento in tutto od in parte ablativo della potestà del padre per circostanze riconducibili nei citati artt. 330 e 333 cod. civ.;
che, pertanto, in linea con consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, sent. n. 3159 dell'11 aprile 1997) ed in adesione alle osservazioni svolte dal Procuratore generale, si deve accogliere il ricorso, con l'affermazione della competenza del Tribunale per i minorenni di Brescia;
che non vi è luogo a pronunciare sulle spese in assenza d'attività difensiva delle parti private;
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale per i minorenni di Brescia. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 1999