Sentenza 21 gennaio 2009
Massime • 1
Allorché pene detentive temporanee si cumulano con quella dell'ergastolo, la decorrenza di quest'ultimo va sempre individuata nella data di inizio della carcerazione subita per il reato al quale la pena perpetua è stata inflitta; mentre, qualora debbano cumularsi due ergastoli, il secondo dei quali inflitto per delitto commesso durante l'espiazione del primo, la pena unificata non può che decorrere dalla data di carcerazione disposta per il nuovo reato, in quanto l'ergastolo inflitto per esso copre e assorbe il precedente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2009, n. 10736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10736 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 21/01/2009
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 263
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 033277/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di MESSINA;
nei confronti di:
1) RE TO, N. IL 04/01/1971;
avverso ORDINANZA del 10/05/2008 CORTE ASSISE di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Cedrangolo Oscar, che ha chiesto l'annullamento c.r. dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
Con ordinanza del 10/5/2008 (dep. l'8/7/2008) la Corte di Assise di Messina, in funzione di Giudice dell'esecuzione, decidendo sulla opposizione presentata nell'interesse di TO RR avverso il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso il 4/2/2008 dalla Procura della Repubblica di Messina, ha disposto l'inserimento in tale provvedimento anche delle sentenze indicate ai nn. 1-2-3-4-6- 7 dell'istanza 20/11/2007 del RR ed ha fissato la data di decorrenza della pena nel giorno 1/8/92.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il P.M. presso il Tribunale di Messina, Direzione Distrettuale Antimafia deducendo errata applicazione dell'art. 78 c.p. nonché carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Il ricorrente P.M. ha rilevato: che l'inizio della carcerazione per la pena dell'ergastolo era iniziata l'1/4/2000 in via cautelare e che tale pena era divenuta definitiva il 24/6/2002; che la diversa data dell'1/8/92 afferiva a diverso titolo di carcerazione;
che, in particolare, nel caso di cumulo di pene detentive temporanee con la pena dell'ergastolo, la decorrenza di quest'ultima è in ogni caso quella della data di inizio della carcerazione per il reato cui essa si riferisce.
Il ricorso merita accoglimento.
Come da principio costantemente ribadito da questa Corte (cfr. ex multis Cass. sent. n. 38024/2005) allorquando pene temporanee si cumulano con la pena dell'ergastolo la decorrenza di tale ultima pena va sempre individuata in quella della data di inizio della carcerazione subita per il reato per il quale la pena perpetua è stata inflitta;
peraltro, ove debbano cumularsi due ergastoli, il secondo dei quali inflitto per delitto commesso durante l'espiazione del primo, la pena unificata ai sensi dell'art. 72 c.p. non può che decorrere dalla data di carcerazione per il nuovo reato in quanto l'ergastolo inflitto per il successivo reato copre ed assorbe il precedente (cfr. Cass. sent. n. 3748/93 - n. 2934/90). Ebbene nel caso in esame non sembra che la Corte messinese si sia attenuta a siffatto principio, retrodatando all'1/8/92 la data di decorrenza della pena in relazione alle condanne ricomprese nel cumulo, senza doverosamente temere conto che, come si precisa nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti (senza al proposito contestarsi in ordinanza essere tale affermazione frutto di errore), la espiazione della pena perpetua era iniziata in data 1/4/2000. Alla stregua di quanto sopra si impone dunque un nuovo esame della posizione del condannato che tenga conto del principio sopra enunciato, previo controllo dell'effettivo inizio di decorrenza della carcerazione subita per i reati in relazione ai quali sono state irrogate - con le sentenze 30/6/2001 e 14/12/2004 - le pene dell'ergastolo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Assise di Messina.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2009