Sentenza 30 settembre 2005
Massime • 1
Nel cumulo di pene temporanee con la pena dell'ergastolo, la decorrenza di quest'ultima è sempre quella della data di inizio della carcerazione per il reato per il quale essa è stata inflitta; e ciò sia che l'ergastolo sia stato inflitto per fatto commesso durante l'espiazione delle pene temporanee, sia che le pene temporanee siano state inflitte per reati commessi durante l'espiazione dell'ergastolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/09/2005, n. 38024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38024 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 30/09/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - N. 3169
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 000301/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RA RM, N. IL 22/03/1950;
avverso ORDINANZA del 12/10/2004 CORTE ASSISE APPELLO di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TURONE GIULIANO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. IANNELLI Mario. OSSERVA
Con ordinanza 12 ottobre 2004 la Corte di Assise di Appello di Messina - in funzione di giudice dell'esecuzione e con riferimento al provvedimento di cumulo emesso da quella Procura Generale in data 12 maggio 1997 - respingeva l'istanza con la quale ER MI chiedeva che venisse fissata, come data di inizio dell'esecuzione delle pene unificate, non già quella del 7 giugno 1991, stabilita nel provvedimento, bensì quella del 25 maggio 1975, giorno di commissione dell'omicidio volontario per il quale il ER era stato condannato definitivamente alla pena dell'ergastolo con sentenza 12 febbraio 1996 dall'a.g. di Reggio Calabria. Osservava la Corte che la data del 7 giugno 1991 era già stata fissata come inizio dell'esecuzione (senza venir contestata in alcun modo) nel precedente provvedimento di cumulo adottato nel 1994 dalla Procura Generale reggina;
e che nel successivo provvedimento di cumulo era stata soltanto aggiunta la pena dell'ergastolo irrogata nel 1996.
In punto di diritto, l'ordinanza impugnata argomentava che - poiché l'inizio della carcerazione per il delitto di omicidio volontario si è verificato successivamente al 7 giugno 1991, l'istanza non poteva essere accolta, posto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, "nel cumulo di pene temporanee con la pena dell'ergastolo, la decorrenza di quest'ultima è sempre quella della data di inizio della carcerazione per il reato per il quale essa è stata inflitta". Avverso l'ordinanza propone ricorso ER MI sostenendo che il principio giurisprudenziale richiamato nell'ordinanza impugnata attiene solo al caso in cui l'ergastolo sia stato inflitto per fatto commesso durante l'espiazione delle pene temporanee (o viceversa), cosa che non si sarebbe verificata nel caso di specie. Aggiunge il ricorrente che, nel caso di specie, dovrebbe invece applicarsi il principio giurisprudenziale secondo il quale - essendo il cumulo delle pene un beneficio per il condannato - quando l'unitarietà della pena si traduce in un danno, è consentito scioglierlo. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso, sottolineando che l'omicidio per il quale è stata irrogata la pena dell'ergastolo era stato commesso nel periodo in cui - a seguito di evasione - il ER si stava sottraendo allo stato di detenzione computabile come espiazione delle pene temporanee. Il ricorso è infondato. È giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità che "nel cumulo di pena temporanee con la pena dell'ergastolo, la decorrenza di quest'ultima è sempre quella della data di inizio della carcerazione per il reato per il quale essa è stata inflitta;
e ciò sia che l'ergastolo sia stato inflitto per fatto commesso durante l'espiazione delle pene temporanee, sia che le pene temporanee siano state inflitte per reati commessi durante l'espiazione dell'ergastolo" (Cass., Sez. 1^, 24 giugno 1993, Mosella, CED-194825). Nel caso di specie risulta che l'omicidio venne commesso nel periodo in cui il ricorrente si trovava in libertà perché evaso mentre si trovava in espiazione delle pene temporanee. La giurisprudenza citata dalla difesa non è pertinente, in quanto attinente a materia estranea al presente giudizio (cioè alla materia dei cumuli che includono anche pene inflitte per i reati ostativi ex art.
4-bis O.P.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2005