Sentenza 20 marzo 2004
Massime • 1
In tema di liberazione condizionale, qualora la pena dell'ergastolo sia inclusa in un provvedimento di cumulo con pene temporanee già in parte scontate, ai fini dell'applicazione dell'istituto non può tenersi conto delle pene espiate prima della commissione del reato per il quale è stato inflitto l'ergastolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/03/2004, n. 20981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20981 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 20/03/2004
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 1524
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 026659/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IG IC N. IL 04/02/1952;
avverso ORDINANZA del 07/05/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIRONI EMILIO;
lette/sentite le conclusioni dei P.G. Dr. Mura (concl. Conf.);
LA CORTE Vista l'ordinanza in epigrafe, che ha rigettato l'istanza di liberazione condizionale proposta da GL NI, detenuto in esecuzione della pena dell'ergastolo derivante da un provvedimento di cumulo, per la mancata espiazione di 26 anni di detenzione a decorrere dal 23.3.1982, data in cui era cessata la consumazione di altri reti commessi in stato di detenzione dopo quello di omicidio commesso il 30.3.1981 e per il quale era stata al predetto inflitta la pena dell'ergastolo, solo così precludendosi al condannato di fruire della detenzione subita prima della data stabilita come decorrenza della pena determinata con il provvedimento di cumulo;
visto il ricorso con cui il difensore lamenta violazione di legge, invocando a proprio favore quanto statuito da questa corte con sentenza 1.4.1998, Leanza e sostenendo di aver ormai scontato 32 anni di pena;
ritenuta la manifesta infondatezza del ricorso, attesa la non pertinenza del richiamo alla succitata sentenza di questa corte, che ha semplicemente stabilito l'interesse del condannato in espiazione di pena cumulata comprendente l'ergastolo a far rettificare, chiedendone la retrodatazione, l'inizio della sua espiazione onde poter conseguire l'accesso anticipato alla liberazione condizionale e ad altri benefici penitenziari, senza, tuttavia, stabilire alcunché in ordine al problema specifico esaminato nell'ordinanza impugnata;
rilevato, peraltro, che anche retrodatando l'espiazione dell'ergastolo alla data di consumazione del reato per cui detta pena è stata inflitta, in base ai dati esposti nel provvedimento sub indice e non contraddetti dal ricorrente, alla data della decisione del T.S. non risulterebbe, comunque, espiato il periodo minimo di anni 26 di reclusione;
considerato, in ogni caso che, come già statuito da questa corte con sentenze 18.5.1994, Scordo, Ced Cass., rv. 198395 e 24.9.1990, Papalia, id. rv. 185659, esattamente richiamate dai giudici a quibus, ove la pena dell'ergastolo sia inclusa in un provvedimento di cumulo con pene temporanee già in parte scontate, non può, ai fini in questione, tenersi conto delle pene espiate prima della commissione del reato per cui è stato inflitto l'ergastolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di 500 euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2004