Sentenza 24 febbraio 2005
Massime • 1
Nel caso di cumulo di pene detentive temporanee con la pena dell'ergastolo, la decorrenza di quest'ultima è sempre quella della data di inizio della carcerazione per il reato cui essa si riferisce, sia che il medesimo sia stato commesso durante l'espiazione delle pene temporanee, sia che queste siano state inflitte per reati commessi durante l'espiazione della pena perpetua.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/02/2005, n. 17451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17451 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 24/02/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 876
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 23703/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI MILANO;
contro l'ordinanza 29 marzo 2004 della Corte d'appello di NO nel procedimento relativo a:
1) AN IO, n. il 5 ottobre 1952;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal consigliere Dr. Livio Pepino;
lette le conclusioni del Procuratore generale Dr. Mario Jannelli che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con provvedimento 6 maggio 2003, emesso ai sensi dell'art. 663 cpp nei confronti di MI AN, il Procuratore generale di NO ha disposto l'unificazione della pena di cui al cumulo 24 luglio 1995 Procura generale RI (ergastolo con isolamento diurno di due anni e sei mesi) e di quella di cui alla sentenza 8 maggio 2002 della Corte di appello di NO (nove anni di reclusione e 30.000 euro di multa per delitti commessi negli anni 1991 e 1993. Contestualmente il procuratore generale ha chiesto alla Corte di appello di NO: a1) di determinare l'esatta data di cessazione del reato continuato di cui alla sentenza 8 maggio 2002 (commesso nel corso dell'espiazione della pena di cui al cumulo della procura torinese) al fine fissare la nuova decorrenza della pena dell'ergastolo; a2) di applicare al MI un ulteriore periodo di isolamento diurno (indicato in sei mesi) ai sensi dell'art. 72, primo comma, del codice penale. Entrambe le richieste sono state respinte dalla Corte d'appello che ha ritenuto: b1) l'irrilevanza della determinazione della data di cessazione del reato continuato de quo in quanto "nel caso di cumulo di pene detentive temporanee con la pena dell'ergastolo, la decorrenza di quest'ultima è sempre quella della data di inizio della carcerazione per il delitto per il quale è stato inflitto l'ergastolo", indipendentemente dalla data di commissione dei reati puniti con pena temporanea e di quello punito con l'ergastolo (Cass., sez. 1, 30 settembre - 2 novembre 1993, pubblico ministero in proc. Cappai, riv. n. 195435); b2) l'impossibilità di un ulteriore aumento, oltre il limite massimo stabilito dall'art. 72, comma 2, codice penale, del periodo di isolamento diurno del condannato (già
fissato nel cumulo 24 luglio 1995 della Procura generale RI in due anni e sei mesi).
Contro l'ordinanza ha proposto ricorso, per violazione di legge, il Procuratore generale di NO deducendo che: c1) erroneamente la corte territoriale ha ritenuto, sulla scorta di una isolata pronuncia di legittimità, che la decorrenza dell'ergastolo resti ferma anche in caso di condanna per reati punibili con pena temporanea commessi durante l'espiazione dello stesso, dovendo invece ritenersi che in questo caso, non diversamente da quanto accade nell'ipotesi di condanne a pene detentive temporanee, nel procedere a nuovo cumulo si deve unificare il residuo del precedente con la pena inflitta per il nuovo reato, dalla cui data di commissione ha inizio l'esecuzione della pena così unificata;
c2) in modo altrettanto erroneo la corte ha ritenuto l'isolamento diurno non suscettibile di aumenti oltre il limite stabilito dall'art. 72, comma 2. cp, giacché ove, durante l'esecuzione del provvedimento di cumulo, il condannato commetta un nuovo reato e riporti per esso condanna alla quale consegua ulteriore periodo di isolamento diurno, nella nuova determinazione del cumulo non si tiene conto di quello eventualmente già sofferto, sicché è ben possibile il superamento in concreto del limite fissato dall'art. 72 cp (Cass., sez. 1, 1^ febbraio 2001, Riina).
Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo non è invocabile, nel caso de quo, la giurisprudenza richiamata dal ricorrente secondo cui, nell'ipotesi di reati commessi durante l'espiazione di un precedente cumulo, si deve procedere a nuova determinazione delle pene ex art. 663 del codice di rito, unificando il residuo del precedente cumulo con la pena inflitta per il nuovo reato dalla cui data di commissione ha inizio l'esecuzione della pena così unificata, e ciò per l'insuperabile ragione che, in caso di ergastolo (e dunque di pena perpetua) in corso di esecuzione, non esiste una pena residua ancora da scontare distinta da quella inflitta. Di qui la necessità dell'opzione interpretativa secondo cui "nel caso di cumulo di pene detentive temporanee con la pena dell'ergastolo, la decorrenza di quest'ultima è sempre quella della data di inizio della carcerazione per il reato per il quale è stato inflitto l'ergastolo, e ciò sia che l'ergastolo sia stato inflitto per reato commesso durante l'espiazione delle pene temporanee, sia che le pene temporanee siano state inflitte per reati commessi durante l'espiazione dell'ergastolo" (Cass., sez. 1, 30 settembre - 2 novembre 1993, pubblico ministero in proc. Cappai, riv. n. 195435). Il secondo motivo è irrimediabilmente generico. Il procuratore generale, infatti, cita a sostegno del proprio assunto condivisibile giurisprudenza di legittimità secondo cui ove, durante l'esecuzione del provvedimento di cumulo, il condannato commetta un nuovo reato e riporti per esso condanna alla quale consegua ulteriore periodo di isolamento diurno, nella nuova determinazione del cumulo non si tiene conto di quello eventualmente già sofferto (con conseguente possibile superamento in concreto del limite massimo fissato dall'art. 72 cp), ma, pur in presenza di un periodo di isolamento già applicato in misura superiore a quella prevista dall'art. 72, comma secondo, codice penale, omette (non solo di provare, ma)
finanche di dedurre che tale periodo, o parte di esso, è già stato in concreto sofferto. Consegue a quanto precede il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2005