Sentenza 5 luglio 2013
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In tema di misure di prevenzione, è inammissibile il ricorso "per saltum" in cassazione contro le decisioni del tribunale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/07/2013, n. 31075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31075 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 05/07/2013
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1623
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 50276/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro;
nei confronti di:
DU TI, nato il [...];
avverso il decreto del Tribunale di Nuoro del 15.10.2012;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Fabrizio Di Marzio;
lette le conclusioni del sostituto procuratore generale Dr. Antonio Gialanella, sulla inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Nuoro ha dichiarato inammissibile la richiesta, formulata nei confronti di DU TI, di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno della misura di prevenzione reale sequestro dei beni mobili e immobili facenti capo al medesimo. La decisione assunta sul rilievo della incompetenza territoriale del giudice.
Premesso che competente a decidere è, secondo consolidata giurisprudenza, il tribunale del capoluogo della provincia ricade la dimora del proposto, dimora da intendersi come luogo di detta persona ha tenuto comportamenti idonei a costituire elementi sintomatici della sua pericolosità, rileva il Tribunale che dagli atti emerge che DU TI, benché anagraficamente residente nel Comune di Arzana, sia attualmente latitante;
rileva inoltre la pericolosità dello stesso si era manifestata in luoghi diversi e in particolare in Toscana nel Lazio nell'Emilia-Romagna e solo marginalmente, per farti dire gravità, in Lanusei e in Nuoro.
2. Ricorrere in cassazione il Procuratore della Repubblica di Cagliari lamentando violazione di legge e argomentando la abnormità del provvedimento impugnato avendo il tribunale omesso di indicare il giudice a suo avviso competente per territorio così determinando una insuperabile stasi processuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve osservarsi come il ricorso in esame sia rivolto direttamente contro una decisione del tribunale, pronunciata in un procedimento di prevenzione. È però nota la giurisprudenza di questa Corte sulla inammissibilità di un simile ricorso per saltum. Si è da tempo precisato come in materia di misure di prevenzione rientrano nell'ampio concetto di revoca (L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 ter, comma 1) tutti i provvedimenti relativi a prestazioni attinenti alla perdita di efficacia del sequestro. Ne consegue che, a norma della L. n. 575 del 1965, art. 3 ter, comma 2 - che rinvia alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, avverso tali provvedimenti è dato il rimedio del ricorso in appello, e solo successivamente del ricorso in cassazione (Cass. sez. 5, 7.1.1997, n. 4711).
2. Nemmeno potrebbe ritenersi ammissibile il ricorso in considerazione della natura abnorme del provvedimento impugnato. Deve infatti osservarsi che, ai sensi della L. 31 maggio 1965, n.575, art. 2, legittimato a richiedere la misura di prevenzione è,
tra gli altri, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona;
deve ribadirsi che il Tribunale di Nuoro assume la propria incompetenza territoriale;
deve a tal punto osservarsi come ne discenda la incompetenza territoriale anche dell'organo richiedente;
per richiamare inoltre la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la proposta di applicazione di una misura di prevenzione da parte di un organo territorialmente incompetente comporta l'inammissibilità della proposta senza possibilità di disporre la trasmissione degli atti al tribunale competente;
e tanto atteso che nel sistema della prevenzione dell'attribuzione della legittimazione a formulare la proposta è data in via esclusiva, con conseguente competenza non solo territoriale ma anche funzionale (cfr., per tutte, Cass. sez. Un. 20.6.1990, rv. 185283): così che la mancata legittimazione del proponente renderebbe tale trasmissione di atti inutiliter data. Per quanto concerne la decisione sulla richiesta della misura di prevenzione reale del sequestro di beni mobili e immobili facenti capo al proposto, deve rammentarsi l'insegnamento di questa Corte secondo cui avverso il provvedimento del tribunale che, in sede di prevenzione, statuisce in tema di sequestro a norma della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 bis non è prevista alcuna impugnazione diretta, attesa la natura cautelare del provvedimento (cfr. Cass. sez. 1, 19.5.1993, n. 2383).
3. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2013