Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 09/02/2026, n. 727
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Accolto
    Nullità derivata per omessa notifica atti presupposti

    La Corte rileva che l'ente impositore non ha fornito prova della notifica di atti interruttivi del termine di prescrizione, in particolare dell'intimazione di pagamento del 29.07.2019. Pertanto, la pretesa è estinta per maturata prescrizione quinquennale.

  • Accolto
    Estinzione della pretesa per prescrizione quinquennale

    La Corte accoglie l'eccezione di prescrizione, dato che l'unico atto di cui è provata la notifica è la cartella impugnata, mentre gli atti presupposti e interruttivi non sono stati prodotti o notificati ritualmente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 09/02/2026, n. 727
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 727
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo