Sentenza 14 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/10/2003, n. 15349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15349 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLI1 5349/03 7 IN NOME DEL POPOLOTTALLINO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MERCURIO Presidente R.G.N. 22322/00 Dott. Ettore Consigliere Cron. 31176 BATTIMIELLO Dott. Bruno Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO Rep. Consigliere Ud. 07/02/03 Dott. Stefano IA EVANGELISTA Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
OL GG, LU IR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA NIZZA 22, presso lo studio 2003 dell'avvocato ENRICO BRENCIAGLIA, rappresentati e 786 difesi dall'avvocato CESARE COSTA, giusta delega in -1- atti;
controricorrenti nonchè
contro
GR RI erede di GR BE, TI CL --- erede di SA LM;
intimati avverso la sentenza n. 325/00 del Tribunale di -VITERBO, depositata il 10/04/00 R.G.N. 297/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/03 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per Generale ° accedamento del ricorso per quanto di ragione. -2- Svolgimento del processo Riferisce la sentenza del Tribunale di Viterbo, giudice del lavoro, qui impugnata, che: OR IA, erede di OR UM, OL GG, erede di CI AR, IN VI, erede di PA IA e TI LA, erede di AL AL, avevano chiesto al Pretore l'accertamento del diritto dei rispettivi danti causa alla integrazione al minimo della seconda pensione;
l'INPS si era difeso eccependo la improponibilità della domanda giudiziale, la decadenza e la prescrizione dei rispettivi diritti e negando, nel merito, la possibilità di ottenere la integrazione al minimo su due pensioni;
il Pretore, con sentenza 587/93 aveva accolto le domande, limitando il trattamento di integrazione al minimo sulla seconda pensione al decennio precedente la proposizione della domanda amministrativa, con conservazione del trattamento integrato in godimento al 30.9.83 e con corresponsione della rivalutazione monetaria e interessi a decorrere dal 121° giorno dalla domanda anzidetta;
l'INPS aveva proposto appello insistendo nelle eccezioni e deduzioni già sollevate in primo grado. Il Tribunale, premesso che le questioni sollevate dall'INPS attenevano alla integrazione al minimo della seconda pensione e alla conservazione cristallizzata del relativo importo, osservava che lo speciale regime di estinzione dei giudizi pendenti, sopravvenuto nel corso del giudizio e di cui all'art.1, commi 181-183 della legge n.662/96 (richiamato in seguito dall'art. 36, comma 5, della legge n.448/98), non veniva in rilievo rispetto alla questione della decadenza dalle prestazioni previdenziali (eccepita dall'INPS), pur se riferita alla questione della c.d. cristallizzazione. Ritenuta, peraltro, la infondatezza del motivo di gravame in proposito svolto dall'Istituto, sia con riguardo alla cristallizzazione che con riferimento alla integrazione al minimo, dichiarava la estinzione del giudizio relativamente al capo della sentenza di primo grado interessante la cristallizzazione e i conseguenti accessori, mentre rigettava l'appello relativamente ai capi di sentenza riconoscenti l'integrazione al minimo e il cumulo di 3 rivalutazione e interessi sulle relative somme. Compensava interamente tra le parti le : spese del secondo grado di giudizio. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'INPS con un motivo. Resiste con controricorso AN OV. Motivi della decisione L'INPS, con l'unico motivo, denunciando, ai sensi dell'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art.6 legge 638/83, come interpretato dalla sentenza 240/94 della Corte costituzionale, dell'art. 1, commi 181 e segg., legge n.662/96, dell'art.36 legge n.448/98 (comma 5° in particolare), assume che il Tribunale ha erroneamente riferito la controversia ad una richiesta di integrazione al trattamento : minimo ed alla conseguente cristallizzazione, mentre questione dibattuta tra le parti era diritto alla conservazione "cristallizzata", dopo il 30 settembre 1983, solamente dell'importo integrato della seconda pensione corrisposto a quella data;
una questione, pertanto, rispetto alla quale si imponeva la totale estinzione del giudizio, anche in punto di interessi e rivalutazione (difatti, concessi dal Pretore esclusivamente in relazione alla cristallizzazione), ai sensi della speciale normativa citata in premessa. Aggiunge il ricorrente che la sentenza è comunque da riformare nella parte in cui, pur avendo parzialmente estinto il giudizio, ha limitato la compensazione delle spese al grado di appello, anziché estenderla al giudizio di primo grado. Il ricorso è fondato. I limiti di applicabilità che la giurisprudenza della Corte ha individuato come propri della speciale disciplina dell'estinzione di cui all'art.1, commi 181-183, della legge n.662/96 e 36, comma quinto, della legge n.448/98 riguardano i soli giudizi nei quali vengano in discussione - per legge o per domanda di parte (sicché il relativo accertamento ricada nell'ambito non solo dei poteri cognitori, ma anche di quelli decisori del giudice) diritti diversi da quelli nascenti dalle sentenze della Corte- 4 Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, ancorché fra gli uni e gli altri sussista un rapporto di pregiudizialità - dipendenza, che condizioni l'applicabilità degli effetti di tale sentenze. Quando, pertanto, sia in questione esclusivamente il diritto alla fruizione degli effetti delle anzidette pronunce del giudice delle leggi, senza che l'oggetto del giudizio a tal fine introdotto risulti esteso all'accertamento di diritti presupposti, si configura una questione inerente in modo immediato e diretto a quelle rientranti nell'area di applicabilità dello speciale regime estintivo di cui al menzionato ius superveniens;
e ciò pure nel caso in cui tale diritto sia negato attraverso un'eccezione di decadenza ex art. 47 del d.p.r. n.639/70 e successive modifiche, in quanto anche la questione decadenza, ove proposta in questo limitato ambito oggettivo, non implica accertamenti su diversi e pregiudiziali diritti, onde non può considerarsi estranea al novero di quelle rispetto alle quali opera la previsione di estinzione, secondo il sistema elaborato in materia dalle sopra citate leggi speciali (vedi, con riferimento alla sentenza di Corte cost. n.495/93, Cass. 30 luglio 2002 n.11303). Quanto rilevato comporta, per quel che riguarda, in particolare, i giudizi in materia di prestazioni previdenziali di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994, che in essi: a) si deve distinguere fra le questioni concernenti l'esistenza del diritto all'integrazione al trattamento minimo della seconda (o ulteriore) pensione e quelle concernenti l'esistenza del diritto alla cristallizzazione del trattamento stesso per il periodo successivo al 30 settembre 1983; b) gli effetti della citata sentenza ( la quale, in parziale deroga al divieto di cumulo di più integrazioni introdotto dall'art.11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993 n.537, consente al pensionato la possibilità di continuare a fruire del regime di integrazione della seconda o ulteriore pensione attinto al 30 settembre 1983, in presenza di determinati requisiti reddituali) operano esclusivamente su questo secondo versante;
c) ogni questione di integrazione, ivi 5 compresa quella concernente l'eccezione di decadenza dal beneficio ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, si pone come un prius rispetto a quelle di cristallizzazione>>; d) la previsione di estinzione, espressamente riferita all'applicazione di quella sentenza, non può estendersi all'ambito corrispondente a questo prius;
e) ogni questione concernente la cristallizzazione, ove pure se ne contesti l'attribuibilità per decadenza dall'azione giudiziaria intesa a conseguirla, rientra, viceversa, nel novero di quelle rispetto alle quali opera la previsione di estinzione (vedi Cass. 19 giugno 1999 n.6171; inoltre, Cass. 14 marzo 2002 n.3756, 9 luglio 2002 n.9959, 24 luglio 2002 n.10851 e la già citata 30 luglio 2002 n.11303). Ciò posto, dall'esame degli atti di causa (consentito alla Corte in ragione della dedotta questione di extrapetizione) risulta che, nei ricorsi introduttivi (poi riuniti) del giudizio di primo grado, gli attuali intimati sulla premessa che l'INPS aveva corrisposto la pensione di reversibilità integrata al minimo (ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n.314/85) solamente fino al 30/9/1983, mentre dal 1/10/1983 l'aveva riportata "a calcolo", omettendo, di conseguenza, di operare la prescritta avevano chiesto la condanna dell'INPS a corrispondere la "cristallizzazione" pensione di reversibilità nell'importo "cristallizzato" in vigore alla data del 30.9.1983 anche per il periodo successivo e fino al decesso del titolare della posizione pensionistica, con interessi e rivalutazione monetaria. Coerenti con un siffatto contenuto della domanda sono la motivazione della sentenza pretorile, come pure il dispositivo, il quale contiene (unicamente) la condanna dell'INPS a corrispondere agli eredi dei pensionati le differenze tra l'importo integrato al minimo in atto al 30.9.1983 e quelli corrisposti dal 1°.10.1983 fino al decesso dei rispettivi danti causa, con rivalutazione e;
interessi sulle relative somme. A sua volta l'INPS, nel ricorso in appello, dopo aver eccepito la improponibilità della domanda giudiziale per decorso del termine (triennale) di decadenza, nonché 6 (subordinatamente) la prescrizione del diritto ai pretesi conguagli, contesta nel merito la sentenza di primo grado per aver affermato il diritto alla conservazione della integrazione al minimo su due trattamenti, sia pure nell'importo "cristallizzato" (per uno) alla data del 30.9.1983, e al cumulo della rivalutazione monetaria con gli interessi legali. Nessun altro rilievo veniva mosso alla sentenza pretorile, tantomeno sulla questione della (peraltro mai attribuita) integrazione al trattamento minimo della seconda pensione fino al 30.9.1983. Ritenendo, quindi, che la domanda delle parti private (e, correlativamente, le all'accertamento di tale (statuizioni della sentenza di primo grado) si estendessero diverso e pregiudiziale) diritto, il giudice di appello si è pronunciato su una questione che non apparteneva al thema decidendum, mentre, considerata l'effettiva materia controversa, il provvedimento di estinzione del giudizio, giusta le osservazioni di cui sopra, non poteva che essere totale, dovendosi escludere qualsiasi estraneità della lite - in essa compresa la questione della decadenza alla previsione dei commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che identificano l'area di applicabilità dello speciale regime estintivo introdotto da questa stessa legge (e ribadito da quella, successiva, n.448 del 1998) riferendola ai procedimenti giudiziali in tema di effetti delle più volte menzionate sentenze della Corte costituzionale. Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, nel capo concernente la integrazione al trattamento minimo (e i conseguenti accessori) sulle pensioni in godimento ai danti causa degli attuali intimati. Preclusa, peraltro, ogni possibilità di ulteriore prosecuzione del giudizio, in ragione della riscontrata sussistenza delle condizioni per la declaratoria della sua totale estinzione, deve a quest'ultima provvedere direttamente la Corte, in virtù della speciale disciplina sopra richiamata, la quale trova applicazione immediata anche in sede di giudizio di legittimità (Cass. 20 gennaio 2001, n. 825). 7 Corollario ne è, poi, il provvedimento di compensazione fra le parti delle spese dell'intero processo. Invero, la cassazione della sentenza di secondo grado, per il suo effetto espansivo interno (art. 336, primo comma, cod. proc. civ.), ha l'effetto di travolgere il capo di quest'ultima in tema di spese e le statuizioni espresse ed implicite (nel caso, quella di conferma del regolamento adottato dal giudice di primo grado) nel medesimo contenute. Questa Corte si trova, pertanto, a dover provvedere sulle spese di tutto il processo (che davanti ad essa si chiude) e così a disporne l'integrale compensazione, in conformità a quanto previsto, sul punto, dalla ripetuta disciplina estintiva (conf. Cass. 14 marzo 2002 n.3745, 20 agosto 2002 n.12292).
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata nel capo concernente la integrazione al trattamento minimo (e relativi accessori); dichiara estinto il giudizio e compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 7 febbraio 2003 Il Cons. estensore Il Presidente - Нисино ( ellololetвелей fal. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA CANCELLIERE DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Depositato in Cancelleria oggi, 14 OTT. 2003 IL CANCELLIEREQuae famille 008