Sentenza 19 giugno 1999
Massime • 4
La previsione di estinzione del giudizio sancita dall'art. 36 quinto comma della legge 23 dicembre 1998 n. 448 non riguarda la questione concernente il diritto alla integrazione al minimo anche su una seconda ( o ulteriore) pensione per il periodo anteriore al 30 settembre 1983, ne' quella della quantificazione degli accessori spettanti sui relativi ratei arretrati, essendo esse del tutto estranee al novero di quelle di cui ai commi 181 e 182 della legge 662 del 1996 ed in particolare all'ambito di incidenza delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e 240 del 1994.( La S.C. ha osservato in motivazione che non assume rilievo dirimente la ordinanza della Corte Costituzionale n. 76 del 1999, la quale, nell'affermare l'assoluta pregiudizialità, rispetto ad ogni altra, della questione di estinzione di cui al cit. art. 36, quinto comma, della L. 448 del 1998, non ha avuto occasione - perché non sollecitata sul punto dal giudice a quo - di affrontare il problema esegetico posto dallo stesso art. 36 che limita l'estinzione ai soli giudizi aventi ad oggetto << le questioni di cui ai commi 181 e 182 della legge 662 del 1996>>).
Poiché l'art. 36 comma quinto della legge 23 dicembre 1998 n. 448 sancisce l'estinzione dei giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore, aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1 commi 181 e 182 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 , e quest'ultima disposizione detta i criteri con cui deve essere condotta la verifica del requisito reddituale ( al quale la sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 1994 ha condizionato il diritto del pensionato alla cristallizzazione della seconda pensione nell'importo conseguito al 30 settembre 1983), ne consegue che in tutti i casi in cui il giudizio abbia ad oggetto la cristallizzazione ,si configura una << questione di cui all'art. 1, comma 182, della legge 662 del 1996>> sotto il profilo dell'accertamento del requisito reddituale ivi disciplinato e quindi anche una delle questioni con riferimento alle quali è formulata la previsione di estinzione del giudizio. La disposizione che prescrive l'estinzione non suscita dubbi di legittimità costituzionale, dovendosi escludere, alla stregua dell'orientamento della Corte Costituzionale, la menomazione del diritto di azione, avendo la legge almeno parzialmente soddisfatto il diritto fatto valere giudizialmente ,determinando tempi e modi dell'adempimento e provvedendo alla copertura finanziaria .
Poiché l'art. 36 comma quinto della legge 23 dicembre 1998 n. 448 sancisce l'estinzione dei giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore , aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1 commi 181 e 182 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e quest'ultima norma (nel testo modificato dalla suddetta legge 448/98) disciplina espressamente il regime degli accessori del credito da "cristallizzazione" (la somma del 5% sull'importo maturato al 31 dicembre 1995 e su gli arretrati degli anni successivi gli interessi ad un determinato tasso) anche i giudizi concernenti il regime della mora dell'Inps sulle differenze pensionistiche relative alla cristallizzazione, hanno oggetto una questione ricompresa tra quelle per le quali opera l'estinzione d'ufficio. La manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma che impone l'estinzione dei giudizi pendenti impedisce l'esame di costituzionalità della norma sostanziale concernente gli accessori del credito.
Dalla congiunta operatività dei principi di cui agli artt. 91 , 336 secondo comma e 385 secondo comma del cod. proc. civ., nonché del principio per cui la caducazione del capo di sentenza sulle spese ne impone la rinnovazione secondo l'esito finale della lite e non in relazione agli esiti parziali dei vari gradi, consegue che la compensazione delle spese a seguito della estinzione del giudizio relativo alla cd. cristallizzazione, prevista dall'art. 36 comma quinto della legge 23 dicembre 1998 n. 448 (unitamente alla perdita di efficacia delle sentenze non ancora passate in giudicato sancita dalla stessa norma), operi con riguardo alle spese di tutti i gradi del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/1999, n. 6171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6171 |
| Data del deposito : | 19 giugno 1999 |
Testo completo
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. Florindo MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. Stefano Maria EVANGELISTA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA BARBUTO, CARLO DE ANGELIS, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RT TA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 864/95 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 08/04/95;R.G.N. 2108/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05199 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del primo motivo e l'estinzione del secondo motivo del ricorso.
Svolgimento del processo
L'I.N.P.S., con tre motivi di ricorso sollecita la cassazione della sentenza in epigrafe specificata, nella parte in cui reca la sua condanna, nei limiti della prescrizione decennale decorrente a ritroso dalla domanda giudiziale: a) all'erogazione, in favore della parte intimata, l'integrazione al trattamento minimo della seconda pensione fino al 30 settembre 1983; b) a conservare, anche per il periodo successivo a tale data, ma nella misura fissa raggiunta a quel momento e fino a riassorbimento (c.d. "cristallizzazione") il detto trattamento integrativo;
c) alla corresponsione dei ratei arretrati di entrambe le prestazioni, con le maggiorazioni derivanti dal computo di interessi e rivalutazione in cumulo fra loro. La parte intimata non si è costituita.
Motivi della decisione
Il ricorrente, col primo motivo di censura, denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 e dell'art. 6 del d.l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito in legge 1^ giugno 1991, n. 166, assumendo che le prestazioni previdenziali attribuite alla controparte dal giudice a quo non erano dovute, risultando estinto, al momento della presentazione della domanda di integrazione al trattamento minimo della pensione in godimento, il rivendicato diritto ai ratei pregressi delle dette prestazioni ed inammissibile la domanda stessa, per essere a quel momento ampiamente maturato il termine decennale posto dalla citata normativa, sanzionato con espressa previsione di decadenza e decorrente dalla data di concessione dell'originaria pensione, non già da quella di presentazione della domanda di integrazione, non ponendosi questa come autonoma e diversa da quella avente per oggetto la pensione originaria.
Col secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 6, commi 3, 5, 6, 7, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, come autenticamente interpretato dall'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sostiene che la "cristallizzazione" di cui si è detto in parte narrativa non è dovuta nei casi di concorso di due o più pensioni, delle quali, invero, una soltanto può essere integrata al trattamento minimo, mentre l'altra, per il periodo successivo al 30 settembre 1983, deve essere ricondotta al suo importo "a calcolo", con definitiva cessazione del regime integrativo in atto a quella data.
Col terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sostiene che, con riguardo ai ratei arretrati delle prestazioni oggetto della condanna di cui in parte narrativa, a decorrere dall'entrata in vigore di tale legge, il regime della mora del debitore di prestazioni previdenziali, anche nei casi in cui quest'ultima abbia avuto anteriormente inizio, è mutato nel senso di escludere che, da quel momento in poi, sia consentito il cumulo di interessi e rivalutazione
La Corte rileva che nelle more del giudizio, la Corte costituzionale, con sentenza n. 240 del 1994, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma 22, l. 24 dicembre 1993 n. 537, nella parte in cui, nel caso di concorso di due o più
pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto alla integrazione (ove non siano superati i limiti reddituali previsti alla data del 30 settembre 1983), prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica.
Successivamente sono intervenuti diversi provvedimenti normativi, intesi a dare attuazione alle statuizioni di tale sentenza ed a disciplinare l'erogazione delle relative prestazioni e le relative conseguenze in ordine ai giudizi proposti per il conseguimento delle medesime;
finché è stata pubblicata la legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizza ione e lo sviluppo), il cui art. 36, comma quinto, dispone che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, aventi ad oggetto "le questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996. n. 662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto". La disciplina di cui ai richiamati commi 181 e 182 della legge n. 662 del 1996, come sostituiti o autenticamente interpretati dalla legge n. 448 del 1998, presuppone, di norma, la riconosciuta esistenza del diritto alle prestazioni contemplate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994 ed incide esclusivamente sulle modalità di soddisfazione del credito spettante al titolare, sicché "la questione attinente all'esistenza stessa non è una questione di cui a tali commi", ma si radica esclusivamente nelle norme di previsione delle condizioni di insorgenza del diritto a quelle prestazioni, come emendata da codesta sentenza, eccezion fatta per quegli aspetti della fattispecie costitutiva che risultino essi stessi regolati della suddetta disciplina.
Una eccezione del genere è rinvenibile, per quanto in questa sede immediatamente rileva, in ordine all'accertamento del requisito reddituale alla cui presenza la stessa sentenza n. 240 del 1994 ha condizionato la possibilità di fruizione, da parte del pensionato, del regime di "cristallizzazione" dell'importo integrativo attinto al 30 settembre 1983.
Il nuovo testo dell'art. 1, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, infatti, intervenendo al riguardo, espressamente dispone in ordine ai criteri con i quali deve essere condotta la verifica di quel requisito, in tal guisa incidendo su di una condizione dell'azione, ossia sulla fattispecie costitutiva del diritto rivendicato.
Ne consegue che quante volte il giudizio abbia ad oggetto, come nella specie, la conservazione della prestazione integrativa "cristallizzata" alla suddetta data, tante volte si configura una "questione di cui all'art. 1, comma 182, della legge n. 662 del 1996", sotto il profilo dell'accertamento del requisito reddituale ivi disciplinato, e, quindi, anche una delle questioni con riferimento alle quali è formulata la previsione di estinzione dei giudizi pendenti.
Considerazioni analoghe valgono per quanto riguarda il regime degli accessori del credito da "cristallizzazione", che è stato disciplinato ex novo dal ripetuto comma 182, ove è testualmente stabilito che "sugli arretrati maturati al 31 dicembre 1995 è dovuta esclusivamente una somma pari al cinque per cento dell'importo maturato a tale data. Per gli anni successivi sulle somme ancora da rimborsare sono dovuti gli interessi sulla base di un lasso annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Con la prima annualità sono corrisposti gli interessi maturati sull'intero ammontare degli arretrati dal 1^ gennaio 1996 alla data di pagamento".
Dunque, anche i giudizi concernenti il regime della mora dell'I.N.P.S., relativamente all'erogazione delle prestazioni di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994, hanno ad oggetto una questione ricompresa fa quelle con riguardo alle quali opera la previsione di estinzione officiosa, risultando la situazione giuridica controversa regolata, in parte qua, dallo jus superveniens di cui alla testè citata disposizione.
Altrettanto non può dirsi della questione di decadenza, proposta col primo motivo di ricorso, la quale si sostanzia nella riproposizione di una questione pregiudiziale attinente all'esistenza del diritto in contestazione, senza che rilevino profili attinenti alla consistenza del reddito del titolare di quest'ultimo. Va, infine, chiarito che la previsione di estinzione non riguarda affatto la questione concernente il diritto all'integrazione al trattamento minimo anche su di una seconda (o ulteriore) pensione (nè quella di quantificazione degli accessori spettanti, per interessi e rivalutazione sui relativi ratei arretrati) per il periodo anteriore al 30 settembre 1983 e cioè all'introduzione del divieto di duplicazione del beneficio, essendo esse del tutto estranee al novero di quelle di cui ai commi 181 e 182 della legge n.662 del 1996 ed in particolare all'ambito oggettivo di incidenza delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994. Rispetto alla prospettazione fin qui svolta, non sembra assumere rilievo dirimente il contenuto dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 76 del 1999, la quale, nel rilevare l'assoluta pregiudizialità, rispetto ad ogni altra, della questione di estinzione di cui al citato art. 36, quinto comma, della legge n. 448 del 1998, non ha avuto occasione, in quanto non sollecitata sul punto dal giudice a quo, di affrontare il problema esegetico posto dalla limitazione della previsione di estinzione ai soli giudizi aventi ad oggetto le "questioni di cui ai commi 181 e 182", senza menzione di quelli nei quali sia da accertare "l'esistenza del diritto alle prestazioni" di cui alle citate sentenze n. 495 e n. 240. Ciò premesso, deve ritenersi consentito l'esame della questione proposta col primo motivo di ricorso e impedito, invece, da sopravvenuta estinzione del processo quella di cui al secondo motivo. Relativamente al terzo motivo, la questione del cumulo di interessi e rivalutazione è esaminabile nei limiti della sua riferibilità alle prestazioni integrative imputabili al periodo anteriore al 30 settembre 1983, mentre è, a sua volta, preclusa dalla suddetta estinzione, nella parte riferibile alle prestazioni arretrate spettanti a titolo di cristallizzazione
La questione di decadenza è, peraltro, infondata nel merito perché la tesi dell'Istituto ricorrente contrasta con l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali, con sentenza n. 1691 del 24 febbraio 1997 (alla cui motivazione si rinvia), hanno affermato che la verifica del rispetto o no della decadenza sostanziale prevista da detta norma "deve essere compiuta con riferimento alla data di presentazione della domanda amministrativa d'integrazione al minimo della pensione, non potendo essere considerato equivalente, agli effetti della disposizione sopra indicata, il provvedimento di liquidazione della pensione non integrata, che non investe di per sè l'autonomo diritto all'integrazione al minimo, ma solo la spettanza del trattamento pensionistico".
Ugualmente infondata è la doglianza in tema di divieto di cumulo di interessi e rivalutazione sui ratei arretrati di integrazione al trattamento minimo, poiché la maturazione del diritto alla relativa prestazione si colloca in epoca anteriore al 30 settembre 1983, data di cessazione di tale prestazione e di sua sostituzione con quella imputabile al titolo della cristallizzazione, relativamente alla quale, come si ribadisce, non può porsi identica questione a causa per essere, in parte qua, estinto il processo. L'impugnata sentenza, che ha riconosciuto il cumulo in questione con riferimento a quei ratei, risulta pertanto conforme all'orientamento espresso in materia dalle S.U. della Corte, con la sentenza 26 giugno 1996, n. 5895, secondo la quale dal rapporto assistenziale e da quello previdenziale non scaturisce una singola e complessiva obbligazione, avente ad oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente, ma deriva una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo;
ne consegue che ogni rateo della prestazione è soggetto, in caso di inadempimento, al risarcimento del danno da mora previsto dalla legislazione vigente al momento della sua maturazione.
Pertanto in tal caso, rispetto ai ratei maturati dopo il 1 gennaio 1992, si applica la norma di cui all'art. 16, comma 6, della 1. 30 dicembre 1991 n. 412, secondo la quale l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione a titolo di risarcimento del maggior danno cagionatogli dalla diminuzione di valore del suo credito. Per quanto attiene ai ratei maturati prima di tale termine, atteso che la norma su richiamata, eliminando la indicizzazione dei crediti in questione, ha modificato un carattere peculiare dei medesimi, quale risultava per effetto delle sentenze n. 155 del 1991 e 196 del 1993 della Corte costituzionale, deve ritenersi che la nuova disciplina non si applichi alla mora in ordine ai medesimi che prosegua oltre il termine del 31 dicembre 1991. Il presente giudizio, pertanto, va certamente dichiarato estinto per quanto concerne la questione sollevata col secondo motivo di ricorso circa la sussistenza del diritto alla "cristallizzazione" e con la parte del terzo motivo che concerne gli accessori su tale prestazione. Mentre si impone una pronuncia di rigetto, relativamente alla questione di decadenza, sollevata con primo motivo, ed a quella parte del terzo motivo che concerne il regime degli accessori relativi alle prestazioni integrative riferibili al periodo anteriore al 30 settembre 1983.
Va, poi, considerato che la disposizione che prescrive l'estinzione dei giudizi pendenti nei limiti sopra illustrati non suscita dubbi di illegittimità costituzionale.
La giurisprudenza della Corte costituzionale ha individuato i limiti di costituzionalità dell'intervento del legislatore nel processo, quando di questo venga definito l'esito attraverso una norma che ne imponga l'estinzione, nella valutazione del rapporto con il grado di realizzazione che alla pretesa azionata sia stato accordato per la via legislativa. E tale valutazione è stata negativa, a causa del vulnus all'art. 24 della Costituzione, nei casi in cui la voluntas legis si è opposta alle pretese oggetto delle controversie per le quali si sanciva l'estinzione, impedendo la realizzazione delle stessa (sent. n. 123 del 1987). È stata, invece, positiva, escludendosi la menomazione del diritto di azione, nei casi in cui la legge sopravvenuta abbia soddisfatto, ancorché non integralmente, le ragioni fatte valere nei giudizi dei quali imponeva l'estinzione, in quanto coerente con il riconoscimento ex lege del diritto fatto valere giudizialmente (sentt. n. 185 del 1981, cit. e n. 103 del 1995).
L'intervento legislativo attuato prima con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183, e poi con la legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36 (che, come riferito, ha modificato le disposizioni contenuto nel comma 181 e sostituito quelle contenute nei commi 182 e 183 della legge precedente) è stato finalizzato ad appagare le aspettative dei pensionati al sollecito pagamento delle maggiori somme ad essi spettanti in forza delle sentenze costituzionali n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 - le quali, modificando il precedente assetto normativo, hanno determinato il sorgere del relativo diritto - e, all'uopo, il comma 6 dell'art. 36 dell'ultima legge ha provveduto in merito alla copertura finanziaria dell'onere per l'erario.
Al riguardo, deve sottolinearsi come già in altre occasioni la Corte costituzionale abbia sottolineato la legittimità di previsioni che, per la concreta realizzabilità di un diritto, riconosciuto in forza di un intervento della Corte stessa, tengano in conto adeguato le scelte di politica economica necessarie al reperimento delle risorse finanziarie (sentt. n. 103 e 99 del 1995, 320 del 1994, 243 del 1993). Ai fini che qui interessano, la normativa de qua è certamente di segno positivo rispetto alle sopra indicate aspettative, le quali, in virtù delle citate sentenze costituzionali, avevano bensì assunto il rango di diritti di credito, ma restavano tali in relazione ai tempi ed ai modi dell'adempimento. L'avvenuta determinazione ex lege degli indicati modi e tempi consente, pertanto, alla disposizione di superare positivamente il giudizio di congruità e legittima l'estinzione dei giudizi pendenti. Poiché tale estinzione non deriva dal potere dispositivo delle parti, ma dalla legge va ritenuto altresì non irrazionale che ad essa segua la declaratoria di compensazione delle spese, atteso che, di fronte ad un assetto legislativo di composizione degli interessi in conflitto in modo articolato, la situazione non è assimilabile ad una cessazione della materia del contendere, sicché il giudice non potrebbe valutare la soccombenza virtuale (cfr. Corte cost. n. 103 del 1995, cit.). La manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma che impone la dichiarazione d'estinzione del giudizi pendenti con compensazione delle spese, impedisce l'esame di ogni altra censura, che investa le disposizioni concernenti le condizioni di esercizio e la quantificazione del diritto, nonché gli accessori del credito. Infatti, soltanto la caducazione dell'art. 36, quinto comma, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 potrebbe dare ingresso al giudizio di legittimità sulle norme sostanziali, a causa del nesso di subordinazione logico - processuale in virtù del quale la dichiarazione di estinzione di ufficio dei giudizi medesimi, non eludibile dal giudice che ne è investito, preclude qualsiasi esame del merito (Corte cost. n. 76 del 1999, con specifico riguardo alla disposizione in esame;
nonché, in generale, Corte cost. n. 185 del 1981 e n. 103 del 1995). Per quanto concerne, più in particolare, il regolamento delle spese processuali, fermo restando quanto sopra osservato sulla legittimità della previsione legale di compensazione, ritiene la Corte che questa debba operare in riferimento anche ai pregressi gradi di giudizio.
Costituisce principio incontroverso che alla liquidazione delle spese debba, di norma, provvedere il giudice del processo cui queste si riferiscono, evitandone la remissione a separata sede, come si desume dall'art. 91 cod. proc. civ., ove si fa espresso riferimento al relativo potere - dovere di detto giudice, da esercitarsi "con la sentenza che chiude il processo davanti a lui" (cfr. Cass. 8 maggio 1992, n. 5504; Id., 6 febbraio 1985, n. 852) È ugualmente pacifico che il capo di sentenza contenente il regolamento delle spese processuali è sempre travolto dal venir meno anche soltanto di una delle statuizioni in relazione alle quali esso venne dettato e dalle quali in pari misura dipende: del che è indizio preciso la disposizione dell'art. 336, primo comma, cod. proc. civ., sull'effetto espansivo interno della riforma o della cassazione parziale (cfr., fra le tante, Cass. 3 ottobre 1995, n. 10378; Id., 9 giugno 1994, n. 5601; Id., 21 ottobre 1994, n. 8662). Infine, è del pari consolidato l'orientamento per cui la sopravvenuta caducazione del capo di sentenza sulle spese processuali ne impone la rinnovazione, secondo il principio di valutazione finale e globale dell'esito della lite, senza possibilità di separata determinazione degli oneri gravanti sulle parti, in relazione agli esiti parziali delle varie fasi o dei vari gradi del processo (cfr., ex plurimis, Cass. 8 agosto 1997, n. 7354; Id., 8 gennaio 1997, n. 84; Id., 13 aprile 1996, n. 3497). Della congiunta operatività di tali principi è manifestazione espressa, con riguardo al giudizio di cassazione, l'art. 385, secondo comma, cod. proc. civ., che impone alla Corte di decidere (o di rimettere la decisione al giudice a quo) sulle spese di tutti i precedenti giudizi, nei casi in cui ogni statuizione resa nei precedenti gradi di giudizio resti travolta dalla pronuncia di cassazione senza rinvio, la quale esclude per definizione la deferibilità della decisione stessa al giudice di una successiva fase processuale.
Alla stregua degli stessi principi, deve ritenersi che la previsione di estinzione di officiosa dei giudizi relativi alle suddette questioni in una con quella della perdita di, efficacia delle sentenze non ancora passate in giudicato, determini la caducazione del regolamento delle spese adottato nelle fasi di merito ed al tempo stesso imponga all'ultimo giudice investito delle questioni stesse di rinnovarlo con riguardo all'intero corso del processo ed al suo esito finale.
Quante volte questo esito comprenda una declaratoria di estinzione ex art. 36 della legge n. 448 del 1998, il regolamento delle spese non può che essere nel senso della loro compensazione, come imposto dalla testè indicata norma, a ciò non ostando il carattere parziale di tale declaratoria e la compresenza, nel medesimo processo, di statuizioni che abbiano conseguito, su altre questioni, l'efficacia del giudicato: ciò che, del resto, è coerente con la disciplina comune degli effetti dell'estinzione, la quale, all'ultimo comma dell'art. 310 cod. proc. civ., espressamente prevede che quest'anomala conclusione del processo non dia luogo a ripetibilità di spese, restando esse a carico delle parti che le hanno anticipate, sebbene quegli effetti non comportino la caducazione (art. 310, secondo comma) - oltre che delle sentenze determinative della competenza - delle sentenze di merito rese nel corso del procedimento estinto e recanti, quindi, statuizioni definitive su aspetti della lite diversi da quelli il cui esame è precluso dall'evento estintivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, nonché il terzo nella parte concernente gli accessori sui ratei di integrazione al minimo spettanti fino al 30 settembre 1983. Dichiara, nel resto, l'estinzione del giudizio. Compensa fra le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 1999