Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/1999, n. 6171
CASS
Sentenza 19 giugno 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime4

La previsione di estinzione del giudizio sancita dall'art. 36 quinto comma della legge 23 dicembre 1998 n. 448 non riguarda la questione concernente il diritto alla integrazione al minimo anche su una seconda ( o ulteriore) pensione per il periodo anteriore al 30 settembre 1983, ne' quella della quantificazione degli accessori spettanti sui relativi ratei arretrati, essendo esse del tutto estranee al novero di quelle di cui ai commi 181 e 182 della legge 662 del 1996 ed in particolare all'ambito di incidenza delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e 240 del 1994.( La S.C. ha osservato in motivazione che non assume rilievo dirimente la ordinanza della Corte Costituzionale n. 76 del 1999, la quale, nell'affermare l'assoluta pregiudizialità, rispetto ad ogni altra, della questione di estinzione di cui al cit. art. 36, quinto comma, della L. 448 del 1998, non ha avuto occasione - perché non sollecitata sul punto dal giudice a quo - di affrontare il problema esegetico posto dallo stesso art. 36 che limita l'estinzione ai soli giudizi aventi ad oggetto << le questioni di cui ai commi 181 e 182 della legge 662 del 1996>>).

Poiché l'art. 36 comma quinto della legge 23 dicembre 1998 n. 448 sancisce l'estinzione dei giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore, aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1 commi 181 e 182 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 , e quest'ultima disposizione detta i criteri con cui deve essere condotta la verifica del requisito reddituale ( al quale la sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 1994 ha condizionato il diritto del pensionato alla cristallizzazione della seconda pensione nell'importo conseguito al 30 settembre 1983), ne consegue che in tutti i casi in cui il giudizio abbia ad oggetto la cristallizzazione ,si configura una << questione di cui all'art. 1, comma 182, della legge 662 del 1996>> sotto il profilo dell'accertamento del requisito reddituale ivi disciplinato e quindi anche una delle questioni con riferimento alle quali è formulata la previsione di estinzione del giudizio. La disposizione che prescrive l'estinzione non suscita dubbi di legittimità costituzionale, dovendosi escludere, alla stregua dell'orientamento della Corte Costituzionale, la menomazione del diritto di azione, avendo la legge almeno parzialmente soddisfatto il diritto fatto valere giudizialmente ,determinando tempi e modi dell'adempimento e provvedendo alla copertura finanziaria .

Poiché l'art. 36 comma quinto della legge 23 dicembre 1998 n. 448 sancisce l'estinzione dei giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore , aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1 commi 181 e 182 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e quest'ultima norma (nel testo modificato dalla suddetta legge 448/98) disciplina espressamente il regime degli accessori del credito da "cristallizzazione" (la somma del 5% sull'importo maturato al 31 dicembre 1995 e su gli arretrati degli anni successivi gli interessi ad un determinato tasso) anche i giudizi concernenti il regime della mora dell'Inps sulle differenze pensionistiche relative alla cristallizzazione, hanno oggetto una questione ricompresa tra quelle per le quali opera l'estinzione d'ufficio. La manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma che impone l'estinzione dei giudizi pendenti impedisce l'esame di costituzionalità della norma sostanziale concernente gli accessori del credito.

Dalla congiunta operatività dei principi di cui agli artt. 91 , 336 secondo comma e 385 secondo comma del cod. proc. civ., nonché del principio per cui la caducazione del capo di sentenza sulle spese ne impone la rinnovazione secondo l'esito finale della lite e non in relazione agli esiti parziali dei vari gradi, consegue che la compensazione delle spese a seguito della estinzione del giudizio relativo alla cd. cristallizzazione, prevista dall'art. 36 comma quinto della legge 23 dicembre 1998 n. 448 (unitamente alla perdita di efficacia delle sentenze non ancora passate in giudicato sancita dalla stessa norma), operi con riguardo alle spese di tutti i gradi del giudizio.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/1999, n. 6171
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6171
    Data del deposito : 19 giugno 1999

    Testo completo