Sentenza 8 giugno 2006
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'articolo 187 del codice della strada, per accertare lo stato di alterazione del conducente del veicolo è utilizzabile anche il prelievo ematico effettuato a fini diagnostici, in ospedale, in occasione delle cure prestategli dopo l'incidente stradale in cui questi sia rimasto coinvolto, senza che a tal fine abbia rilievo l'eventuale assenza di consenso dell'interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/06/2006, n. 26783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26783 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE GRAZIA Benito Romano V. - Presidente - del 08/06/2006
Dott. IACOPINO Silvana G. - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 900
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 011940/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AI ER, N. IL 27/07/1967;
avverso SENTENZA del 27/01/2004 GIUDICE DI PACE di CAGLIARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLOMBO Gherardo;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FERRI E. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Il Giudice di pace di Cagliari, con sentenza del 23 gennaio 2004, ha affermato la responsabilità di LB SA per il reato di guida sotto gli effetti di sostanze stupefacenti.
Il giudice afferma che lo stato in cui si trovava l'imputato è stato accertato dal laboratorio di analisi del servizio tossicodipendenze dell'azienda Usl di Cagliari, con referto che evidenzia una consistente presenza di oppiacei e metadone, a richiesta della polizia municipale. Sostiene, in aggiunta a quanto motivato per respingere l'eccezione relativa, che il risultato delle analisi è il prodotto di attività urgente e indifferibile, e quindi irripetibile, ai sensi dell'art. 354 c.p.p., comma 3, per cui non è necessario preavviso al difensore. Non è invalidante la circostanza che l'accertamento non sia stato preceduto da esplicito consenso dell'imputato, perché dell'art. 186 C.d.S., comma 6, contempla la sola eventualità di un rifiuto dell'accertamento, non espresso dall'SA, che pur non essendo molto, o perfettamente, cosciente, tuttavia non era incosciente. Anche se si ammettesse, comunque, che la condizione dell'imputato, poco prima coinvolto in incidente stradale, gli impedisse di rifiutare l'analisi, è comunque escluso che i prelievi operati a fini diagnostici possano ledere il diritto all'inviolabilità della persona.
Ricorre tramite difensore SA e propone tre motivi. Il primo lamenta la carenza di motivazione circa la sussistenza dei presupposti per la legittima acquisizione della prova, in conseguenza inutilizzabile. Infatti, la richiesta di prelievo da parte della polizia municipale non è basata su alcun ragionevole motivo per ritenere che il ricorrente fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (in quanto il presupposto è consistito nel fatto che uno sconosciuto presente disse agli operanti che sembrava che SA avesse assunto stupefacenti). La richiesta di accertamento non è basata sulla valutazione dell'oggettiva condizione sintomatica della persona ne' sulla valutazione della sua condotta di guida. Il prelievo ematico, inoltre, è stato eseguito senza il consenso del ricorrente, in violazione dell'art. 13 Cost. e in contrasto con le sentenze 238 e 194 del 1996 della Corte costituzionale, che collocano nella possibilità di rifiutare l'esame l'inesistenza di vizi costituzionali dell'art. 187 C.d.S. Il ricorrente non era però nelle condizioni di operare una scelta consapevole. Gli argomenti usati dal giudice non sono validi perché: l'art. 354 c.p.p., comma 3, consente che possano essere compiuti solo rilievi diversi dalla ispezione personale, sicuramente meno invasiva del prelievo ematico;
lo stato di salute in cui si trovava il ricorrente al momento del prelievo gli ha precluso la possibilità di scegliere se rifiutare o no;
anche i prelievi intesi ad un accertamento diagnostico invadono comunque la sfera corporale della persona, che va comunque messa in condizioni di consentire o rifiutare;
il prelievo illegittimo comporta anche una violazione del diritto di riservatezza, tenuto in considerazione anche dall'art. 187 del C.d.S. Il secondo motivo lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla prova del reato, risultando soltanto lo stato di alterazione, ma non la sua causa, che poteva consistere, piuttosto che nell'abuso, nei trattamenti cui il ricorrente è stato sottoposto per curare le lesioni subite nel sinistro (SA è stato sedato con potenti anestetici, tra cui un oppiaceo). Il terzo motivo censura l'acquisizione del verbale di accertamento della violazione redatto dagli operanti, in violazione dell'art.431 c.p.p., non trattandosi di atto irripetibile. Solo nel corso dell'udienza del 7 febbraio 2004 il giudice, nel rigettare la relativa eccezione, ha ritenuto il verbale atto irripetibile in quanto assunto tempestivamente, ma risulta che il verbale in questione non è stato redatto nell'immediatezza del fatto, ma cinque giorni dopo.
Il ricorso è infondato.
In ordine primo motivo, l'espressione utilizzata dall'art. 187 del C.d.S. a proposito dei presupposti in relazione ai quali si procede all'accertamento della presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope è così ampia ("...quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope...") da giustificare l'esclusione della carenza di motivi legittimanti la verifica dello stato del ricorrente. Va infatti tenuto presente che, oltre all'affermazione della persona presente sul luogo, occorre anche considerare i fatti a seguito dei quali si è proceduto all'accertamento.
La gravità dell'incidente nel quale è stato coinvolto il ricorrente e le conseguenze fisiche che lo stesso ha subito risultano con chiarezza dalla documentazione medica allegata agli atti. Tali drammatiche conseguenze hanno necessariamente comportato - come si verifica in tutti i casi nei quali vengono subite lesioni di tale rilievo - anche prelievo ematico. Il prelievo quindi è stato effettuato, come affermato nella sentenza impugnata, a fini diagnostici, e in tal caso i relativi risultati sono utilizzabili per l'accertamento del reato, senza che abbia rilievo l'assenza di consenso dell'interessato (Cass., IV, n. 22599 del 13/05/2005 Rv. 231976: il fatto che la decisione sia stata emessa in tema di guida in stato d'ebbrezza non ne esclude l'applicabilità nella materia che qui si tratta, trattandosi di applicazione di un principio di carattere generale, v. Cass., I, n. 10958 del 22/06/1999 Rv 214372). Circa il secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata ha correttamente dedotto lo stato di ebbrezza conseguente all'uso di sostanze stupefacenti al momento della guida, riferendo il contenuto della referto del laboratorio di analisi dell'azienda USL n. 8 di Cagliari, "che evidenzia una consistente presenza" non solo di oppiacei (eroina), ma anche di metadone.
Il terzo motivo è inconsistente. Infatti, referti e certificati medici costituiscono documenti, acquisibili e comunque utilizzabili a norma dell'art. 234 c.p.p. (Cass., IV n. 2270 del 16/01/1998 Rv. 210262; Cass., Ili, n. 3259 del 12/01/1998 Rv. 210461; Cass., IV, n. 6008 del 19/12/2005 Rv. 233400). Il giudice ha quindi correttamente basato il proprio convincimento sul referto del laboratorio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2006