Sentenza 9 luglio 2002
Massime • 1
In tema di cd. Cristallizzazione e integrazione al minimo, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 38, 102 e 104 della Costituzione, dell'art 1 commi centottantesimo, centottantaduesimo e centottantatresimo della legge 23 dicembre 1996 n.662, nonché dell'art 36, comma quinto, della legge 23 dicembre 1998 n.448, nella parte in cui, prevedono la estinzione dei giudizi pendenti. Deve infatti escludersi che la definizione dei processi in corso operata "ex lege", ancorché non realizzi il pieno soddisfacimento dei crediti vantati in giudizio, si traduca in una menomazione del diritto di azione, giacché il nuovo assetto dato dal legislatore alla materia non comporta una sostanziale vanificazione dei diritti azionati, ma, all'opposto, è finalizzato a consentirne la concreta realizzabilità in una situazione palesemente eccezionale, tenuto conto, nel quadro generale delle compatibilità, del rapporto corrente tra l'ingente quantità delle pretese e le effettive disponibilità finanziarie, consentite dalla congiuntura economica del paese. Le suddette norme, inoltre, come non compromettono il diritto di difesa, così non incidono sull'assetto che la costituzione riserva all'esercizio dell'attività giurisdizionale e alle sue prerogative anche nei rapporti con il legislatore. (v. Corte Cost. sentenza 310 del 2000).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2002, n. 9959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9959 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI STEFANO - Presidente -
Dott. LUPI FERNANDO - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI CORRADO - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS ALDO - Consigliere -
Dott. DI LELLA RAFFAELE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
AS NA E AS LO, quali eredi di RA OL elettivamente domiciliati in Roma, Via Arno n. 47, presso lo studio dell'avv. Franco Agostini che li rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
- ricorrente -
contro
INPS in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via della Frezza 17, con gli avvocati Carlo De Angelis e Michele Di Lullo, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso notificato
- resistente con procura -
avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 3909 del 5/1/1999 - R.G. 1415/1992.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/4/2002 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Di Lella;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria Cesqui, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 2 ottobre 1991, il Pretore di Bari dichiarava il diritto di OL RA alla integrazione al minimo della pensione di reversibilità a decorrere dall'1/5/1976 all'1/3/1981, con cristallizzazione della misura della integrazione a decorrere dall'1/10/1983. Condannava l'Inps al pagamento delle differenze maturate, pari a L. 29.797.300, oltre interessi e rivalutazione. L'Inps proponeva appello, in relazione alla statuizione riguardante il periodo successivo all'1/10/1983.
Il Tribunale di Bari, con la sentenza impugnata, in applicazione dell'art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, dichiarava la estinzione del giudizio.
Avverso tale statuizione gli emarginati eredi propongono ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
L'Inps ha depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso (illegittimità costituzionale dei commi 181, 182 e 183 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, in relazione agli art 3, 24, 38, 102 e 104 della Costituzione. Violazione delle stesse disposizioni. Vizio di motivazione hanno dedotto:
- che le disposizioni di cui ai commi 181, 182 e 183 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, in base alle quali è stata emessa la decisione censurata, devono considerarsi affette da incostituzionalità;
- che infatti le suddetti disposizioni, che prevedono la estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti e privano di effetti i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, violano le norme di cui agli artt. 3, 24 e 38 Costituzione, in quanto comprimono i diritti dei soggetti interessati, sia in quanto rinviano il soddisfacimento dei crediti attraverso la previsione di pagamenti in sei annualità, senza indicazione di termini per l'adempimento, sia in quanto riconoscono (a seguito dell'intervento legislativo di cui all'art. 1, comma primo, della legge 23 dicembre 1998 n. 448) i soli interessi legali nella misura del 5%.
Le disposizioni in esame inoltre, nel dichiarare prive di effetto le sentenze già rese, ma non ancora passate in giudicato, determinano un inammissibile conflitto fra potere legislativo e giudiziario e vanificano l'attività giurisdizionale, in violazione degli artt. 24, 102 e 104 Cost. Il motivo di ricorso non merita accoglimento.
Le questioni sollevate sono state già rimesse alla Corte Costituzionale, che, con la sentenza 310 del 20 luglio 2000, ha ritenuto la legittimità costituzionale sia delle norme sia della legge 662 del 1996 che della legge 448 del 1998. La Corte ha, fra l'altro, osservato: "in materia di diritti di prestazione, anche costituzionalmente garantiti, come si riconosce al legislatore una certa sfera di discrezionalità nel graduarne il soddisfacimento nel tempo, tenendo anche conto delle risorse finanziarie disponibili, egualmente si deve ammettere che esso abbia in linea di principio la possibilità, quando si tratti di crediti relativi ad epoca anteriore al loro acclaramento - scaturiti dalla pronuncia di illegittimità costituzionale delle norme che li escludevano o li limitavano - di prevederne il soddisfacimento con modalità e in misura diverse rispetto ai casi normali." "Quando opera così, disciplinando in via eccezionale la misura e le modalità del riconoscimento dei crediti anteriori, il legislatore può certamente intervenire anche sui processi in corso, instaurati per chiedere il pieno soddisfacimento dei crediti medesimi, imponendone una definizione ex lege. In tal caso, onde escludere che sia stato menomato il diritto di azione, è necessario e sufficiente accertare, da parte di questa Corte, che il nuovo assetto dato dal legislatore alla materia non si traduca in una sostanziale vanificazione dei diritti azionati, ma attui una nuova disciplina del rapporto, tale da far venire meno le basi del preesistente contenzioso, in quanto realizza - nella misura e con le modalità ritenute dal legislatore compatibili con i limiti, ragionevolmente apprezzati, consentiti dalle circostanze nelle quali esso si è trovato ad operare - le pretese fatte valere dagli interessati......................................." "Ad avviso della Corte, la definitiva quantificazione del dovuto e la congrua procedimentalizzazione della sua erogazione (a causa anche della necessità di predisporre la relativa copertura finanziaria) realizzano un assetto nuovo, corrispondente a quanto il legislatore, nella sua responsabilità, ha ritenuto possibile fare, in una situazione palesemente eccezionale, onde consentire la concreta realizzazione dei diritti controversi, tenuto conto - nel quadro generale delle compatibilità - del rapporto corrente fra l'ingente entità delle pretese e le effettive disponibilità finanziarie, consentite dalla congiuntura, economica del Paese." "Pertanto, va espresso un giudizio di sufficienza nel senso sopra indicato, ritenendo conseguentemente non censurabile la norma che dichiara estinti i giudizi in corso e priva di effetto i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato." "Poiché tale estinzione non deriva dal potere dispositivo delle parti, ma appunto direttamente dalla legge, va inoltre ritenuta non contrastante con gli evocati parametri la contestuale previsione della compensazione delle spese di lite. ........." "Le disposizioni di cui agli artt. 1, comma 183, della legge n. 662 del 1996, e 36, comma 5, della legge n. 448 del 1996 - le quali, come non compromettono il diritto di difesa dell'interessato, così non incidono sull'assetto che la Costituzione riserva all'esercizio dell'attività giurisdizionale ed alle sue prerogative anche nei rapporti con il legislatore - risultano quindi immuni dai denunciati vizi di illegittimità costituzionale."
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla per le spese, non avendo l'Inps svolta attività defensionale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2002