Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2002, n. 9959
CASS
Sentenza 9 luglio 2002

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In tema di cd. Cristallizzazione e integrazione al minimo, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 38, 102 e 104 della Costituzione, dell'art 1 commi centottantesimo, centottantaduesimo e centottantatresimo della legge 23 dicembre 1996 n.662, nonché dell'art 36, comma quinto, della legge 23 dicembre 1998 n.448, nella parte in cui, prevedono la estinzione dei giudizi pendenti. Deve infatti escludersi che la definizione dei processi in corso operata "ex lege", ancorché non realizzi il pieno soddisfacimento dei crediti vantati in giudizio, si traduca in una menomazione del diritto di azione, giacché il nuovo assetto dato dal legislatore alla materia non comporta una sostanziale vanificazione dei diritti azionati, ma, all'opposto, è finalizzato a consentirne la concreta realizzabilità in una situazione palesemente eccezionale, tenuto conto, nel quadro generale delle compatibilità, del rapporto corrente tra l'ingente quantità delle pretese e le effettive disponibilità finanziarie, consentite dalla congiuntura economica del paese. Le suddette norme, inoltre, come non compromettono il diritto di difesa, così non incidono sull'assetto che la costituzione riserva all'esercizio dell'attività giurisdizionale e alle sue prerogative anche nei rapporti con il legislatore. (v. Corte Cost. sentenza 310 del 2000).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2002, n. 9959
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9959
    Data del deposito : 9 luglio 2002

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