Sentenza 30 luglio 2002
Massime • 1
L'art. 36 quinto comma della legge 23 dicembre 1998 n.448 subordina l'estinzione della causa alla duplice condizione della pendenza del giudizio al primo gennaio 1999 ( data di entrata in vigore della legge ai sensi dell'art. 83 della medesima) e della sua inerenza alle questioni "di cui all'art. 1, commi centottantunesimo e centottantaduesimo della legge 23 dicembre 1996, n. 662".Quest'ultima condizione è riferibile, oltre che alla questione della spettanza e della misura degli accessori, anche alla questione concernente l'esistenza del diritto alla cristallizzazione in caso di titolarità di due o più pensioni ( derivante dalla applicazione della sentenza della Corte costituzionale n.240 del 1994 ) per ragioni relative all'accertamento del requisito reddituale.Siffatta ipotesi ricorre in sede di legittimità sia quando venga contestato l'accertamento del giudice di merito circa la sussistenza o meno di tale requisito alla stregua della citata sentenza n.240 del 1994, sia quando - incontestato o incontestabile il diritto alla integrazione al minimo - detto accertamento, pur doveroso in difetto di preclusioni processuali al riguardo , sia stato omesso dal giudice del merito, per aver questi escluso il diritto alla "cristallizzazione".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2002, n. 11303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11303 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGE - rel. Consigliere -
Dott. NORINDO MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. STEFANO MARIA EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZU IN, elettivamente domiciliata in ROMA via FRANCESCO DE SANCTIS SA presso lo studio dell'avvocato GIAMPAOLO PETTI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 2602/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 14/07/99 - R.G.N. 777/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/02 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore, Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso ed assorbirto il secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra SE UL, titolare di pensione di reversibilità oltre che diretta, entrambe a carico dell'INPS, con ricorso al Pretore di Torino chiedeva il riconoscimento del diritto all'integrazione al trattamento minimo della seconda pensione e i conseguenti benefici derivanti dalla cristallizzazione. Nella resistenza dell'Istituto, il quale aveva innunzitutto eccepito il decorso del termine di decadenza ex art. 47 del d P.R. n. 639 del 1970, il giudice adito, con sentenza del 26 gennaio 1998,
rigettava la domanda della pensionata.
L'appello proposto da costei avverso detta decisione è stato respinto dal Tribunale della stessa sede con pronuncia depositata il 14 luglio 1999, in base alla ritenuta carenza di interesse ad agire della appellante. Avendo la UL agito in giudizio con ricorso in data 28 febbraio 1994, l'eventuale effetto retroattivo derivante dall'accoglimento della domanda avrebbe dovuto necessariamente arrestarsi al 1^ marzo 1984, quando già era entrato in vigore il decreto legge n. 463 del 1983, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638, che nel caso di concorso di due o più pensioni aveva però escluso la possibilità di una doppia integrazione al minimo, spettando questo trattamento una sola volta.
Di questa sentenza la UL ha richiesto la cassazione, formulando due mezzi di annullamento.
L'INPS si è limitato a depositare procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 6 legge n. 638 del 1983 (come interpretato dall'art. 11, comma 22, legge n. 537 del 1993 e in base alla sentenza n. 240 del 1994) e dell'art. 100 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione. Richiamando la giurisprudenza costituzionale e di questa Corte, deduce il suo diritto a mantenere anche dopo il 30 settembre 1983 l'importo della seconda pensione che le sarebbe spettato con l'integrazione al minimo, e fino al suo riassorbimento negli aumenti di pensione per effetto della perequazione automatica applicata all'importo base, non avendo alla suddetta data del 30 settembre 1983 superato il limite di reddito di lire 7.137.300, circostanza quest'ultima assolutamente pacifica, risultando il requisito reddituale già in sede amministrativa ed avendo l'INPS mantenuto l'integrazione al minimo sulla pensione diretta a lei corrisposta. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione e si duole della condanna al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado. Erroneamente il Tribunale ha escluso l'esonero dal pagamento delle spese processuali stabilito dalla norma in esame, in base alla ritenuta insussistenza dei presupposti di legge, trattandosi di questione previdenziale ed essendo la condanna alle spese prevista soltanto per la ipotesi di pretesa manifestamente infondata e temeraria, a cui la sentenza impugnata neppure ha fatto riferimento.
Il ricorso non può essere accolto, dovendo invece procedersi alla declaratoria della estinzione del giudizio a norma dell'art. 36, quinto comma, legge 23 dicembre 1998 n. 448.
Facendo peraltro riferimento solo alla parte finale della vicenda (della cd. cristallizzazione) originata dall'art.6, comma settimo, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge il novembre 1983 n. 638, si deve osservare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 240 del 1994, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, nella parte in cui, nel caso di concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione (ove non risultino superati i limiti reddituali previsti alla data del 30 settembre 1983), prevede la riconduzione dell'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica. Successivamente sono intervenuti diversi provvedimenti normativi - decreti legge non seguiti da tempestiva conversione (28 marzo 1996 n. 166, 27 maggio 1996 n. 295, 26 luglio 1996 n. 396 e 24 settembre 1996 n. 499) e legge 23 dicembre 1996 n. 662 (modificata dal d.l. 28 marzo 1997 n. 79 conv. dalla legge 28 maggio 1997 n. 140) - intesi a dare attuazione alle statuizioni di tale sentenza e a disciplinare l'erogazione delle relative prestazioni e le relative conseguenze in ordine ai giudizi proposti per il conseguimento delle medesime;
finché è stata pubblicata la legge n. 448 del 1998 (misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), il cui art. 36 (dopo quattro commi contenenti disciplina modificativa ed interpretativa dei commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge 1996 n. 662) dispone, al quinto comma, che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, aventi ad oggetto "le questioni di cui all'art.1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.
Nell'interpretazione di tale norma - che ha sostituito l'art. 1, comma 183, della legge n. 662 del 1996 ed è applicabile, quale ius superveniens, alla controversia in esame - questa Corte (cfr., ex plurimis, le sentenze 11 maggio 1999 n. 4665, 22 maggio 1999 n. 5001, 11 giugno 1999 n. 5789 e 19 giugno 1999 n. 6171) ha costantemente ritenuto che la relativa previsione di estinzione concerne, oltre che le controversie aventi ad oggetto gli accessori sulle differenze dovute alla c.d. cristallizzazione. anche le cause riguardanti l'esistenza del diritto alla cristallizzazione stessa per ragioni attinenti al relativo requisito reddituale.
Va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese fra le parti, come pure specificamente previsto dal citato art. 36, quinto comma.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2002