Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2002, n. 3756
CASS
Sentenza 14 marzo 2002

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È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da chi, non risultando dalla sentenza impugnata essere stato parte del giudizio conclusosi con quella sentenza e non avendo provato la dedotta qualità di erede di una parte di quel giudizio, deve considerarsi estraneo al giudizio di legittimità.

L'art. 36, comma quinto, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel prevedere l'estinzione dei giudizi di cui all'art. 1, commi centottantuno e centottantadue e, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificati ed autenticamente interpretati dallo stesso art. 36, si riferisce alle questioni ricomprese nell'ambito oggettivo di incidenza delle sentenze della Corte costituzionale n. 240 del 1994 e n. 495 del 1995, al quale è estraneo l'accertamento dell'esistenza del diritto alle prestazioni pensionistiche e alla loro integrazione al trattamento minimo, che è anzi presupposta dalle citate sentenze e si radica esclusivamente nelle norme di previsione delle condizioni necessarie per l'attribuibilità dei suddetti trattamenti previdenziali. Non possono pertanto essere dichiarati estinti i giudizi nei quali si controverta del diritto alla integrazione al minimo di una seconda (o ulteriore) pensione per il periodo anteriore al 30 settembre 1983, data della introduzione del divieto di cumulo di più integrazioni al minimo, ai sensi dell'art. 6, comma settimo, del D.L. 11 novembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione, dell'art. 36, comma quinto, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella parte in cui prevede l'estinzione, da dichiararsi d'ufficio, dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1, commi centottantuno e centottantadue, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Deve infatti escludersi che la definizione dei processi in corso operata "ex lege", ancorché non realizzi il pieno soddisfacimento dei crediti vantati in giudizio, si traduca in una menomazione del diritto di azione, giacché il nuovo assetto dato dal legislatore alla materia non comporta una sostanziale vanificazione dei diritti azionati, ma, all'opposto, è finalizzato a consentirne la concreta realizzabilità in una situazione palesemente eccezionale, tenuto conto, nel quadro generale delle compatibilità, del rapporto corrente tra l'ingente quantità delle pretese e le effettive disponibilità finanziarie, consentite dalla congiuntura economica del Paese (v. Corte cost. sentenza n. 310 del 2000).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2002, n. 3756
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3756
    Data del deposito : 14 marzo 2002

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