Sentenza 14 marzo 2002
Massime • 3
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da chi, non risultando dalla sentenza impugnata essere stato parte del giudizio conclusosi con quella sentenza e non avendo provato la dedotta qualità di erede di una parte di quel giudizio, deve considerarsi estraneo al giudizio di legittimità.
L'art. 36, comma quinto, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel prevedere l'estinzione dei giudizi di cui all'art. 1, commi centottantuno e centottantadue e, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificati ed autenticamente interpretati dallo stesso art. 36, si riferisce alle questioni ricomprese nell'ambito oggettivo di incidenza delle sentenze della Corte costituzionale n. 240 del 1994 e n. 495 del 1995, al quale è estraneo l'accertamento dell'esistenza del diritto alle prestazioni pensionistiche e alla loro integrazione al trattamento minimo, che è anzi presupposta dalle citate sentenze e si radica esclusivamente nelle norme di previsione delle condizioni necessarie per l'attribuibilità dei suddetti trattamenti previdenziali. Non possono pertanto essere dichiarati estinti i giudizi nei quali si controverta del diritto alla integrazione al minimo di una seconda (o ulteriore) pensione per il periodo anteriore al 30 settembre 1983, data della introduzione del divieto di cumulo di più integrazioni al minimo, ai sensi dell'art. 6, comma settimo, del D.L. 11 novembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione, dell'art. 36, comma quinto, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella parte in cui prevede l'estinzione, da dichiararsi d'ufficio, dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1, commi centottantuno e centottantadue, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Deve infatti escludersi che la definizione dei processi in corso operata "ex lege", ancorché non realizzi il pieno soddisfacimento dei crediti vantati in giudizio, si traduca in una menomazione del diritto di azione, giacché il nuovo assetto dato dal legislatore alla materia non comporta una sostanziale vanificazione dei diritti azionati, ma, all'opposto, è finalizzato a consentirne la concreta realizzabilità in una situazione palesemente eccezionale, tenuto conto, nel quadro generale delle compatibilità, del rapporto corrente tra l'ingente quantità delle pretese e le effettive disponibilità finanziarie, consentite dalla congiuntura economica del Paese (v. Corte cost. sentenza n. 310 del 2000).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2002, n. 3756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3756 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. FLORINDO MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. STEFANO IA EVANGELISTA - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FR NA, NO EN, NO AN, NO OL, NO IA, tutti in qualità di eredi di NA IA, elettivamente domiciliati in Roma, presso la Canc. Corte Cass., rappresentati e difesi dall'avvocato GARLATTI ALESSANDRO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto. rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 43/99 del Tribunale di LODI, depositata il 24/02/99 R.G.N. 636/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
NA, ER e RI FR, agendo quali eredi di MA FO, chiedevano al Pretore di Lodi la condanna dell'INPS alla liquidazione della integrazione sulla pensione di reversibilità di cui era titolare la defunta con conservazione dell'importo percepito alla data del 30 settembre 1983) fino a riassorbimento. All'udienza del 5.7.1995 il Pretore dichiarava la interruzione del processo nei confronti di RI FR, deceduto;
quindi, con sentenza del 27 luglio 1995, condannava l'INPS a corrispondere alle ricorrenti la richiesta integrazione al trattamento minimo, mentre rigettava la domanda di cristallizzazione.
NA e ER FR proponevano appello chiedendo la riforma della sentenza pretorile per il mancato riconoscimento del diritto alla cristallizzazione. A sua volta l'INPS chiedeva, con appello incidentale, la riforma della decisione di primo grado assumendo di aver già corrisposto, ante causam, alle ricorrenti le somme domandate a titolo di integrazione al minimo.
Riuniti i ricorsi, con sentenza in data 24 febbraio 1999 il Tribunale di Lodi, ritenendo le questioni controverse oggetto della previsione dell'art.36 della legge n.448/98, dichiarava estinto il giudizio con compensazione delle relative spese.
Chiedono la cassazione della sentenza NA FR ed NR, VA, OL e AT NO, in qualità di eredi di MA FO con un motivo. L'INPS ha depositato la procura speciale al proprio difensore.
Motivi della decisione
Preliminarmente la Corte rileva che il ricorso è stato proposto (anche) da NO NR, NO VA, NO OL e NO AT, sebbene tali soggetti, per quanto emerge dalla sentenza del Tribunale, non impugnata in parte qua dai ricorrenti, non abbiano assunto qualità di parte nei pregressi gradi di merito;
a sua volta, la allegata qualità di "eredi" di FO MA non risulta provata in nessun modo e neppure è indicato da dove la stessa deriva, sicché i ricorrenti medesimi devono considerasi, sotto ogni profilo, estranei al presente giudizio.
Tanto determina, nei loro confronti, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Non vi è luogo a condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese processuali in favore dell'INPS, difettandone le condizioni di cui all'art. 152 disp.att. c.p.c. La Corte, ciò premesso, e con esclusivo riferimento al ricorso di FR NA, osserva che, con l'unico motivo e con deduzione di violazione dell'art. 36 legge n.448/98 in una con vizi di motivazione, la sentenza del Tribunale è censurata per aver erroneamente dichiarato estinto il giudizio con riferimento alla domanda di integrazione al trattamento minimo, in quanto la relativa questione non rientra tra quelle disciplinate dalla norma in oggetto. La declaratoria di estinzione è, altresì, censurata con riferimento alla domanda di cristallizzazione, sottolineando la ricorrente il suo interesse ad evitare una tale pronuncia ed evidenziando diversi profili di incostituzionalità della norma in oggetto, con particolare riferimento agli artt. 3, 24 e 38 Cost.. Il ricorso è fondato nei limiti di cui alle considerazioni che seguono.
Deve, in effetti, considerarsi giuridicamente errata la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto compresa, nella previsione di estinzione, la questione concernente il diritto all'integrazione al trattamento minimo della seconda (o ulteriore) pensione per il periodo anteriore al 30 settembre 1983 e cioè all'introduzione del divieto di duplicazione del beneficio, essendo la stessa del tutto estranea al novero di quelle alle quali fa riferimento l'art. 36, quinto comma, della legge 23 dicembre 1998 n.448 nell'imporre - con efficacia immediatamente sostitutiva della previsione, di contenuto analogo, del comma 183) dell'art.1 della legge n.662 del 1996 - la declaratoria di estinzione di ufficio dei giudizi pendenti, con compensazione tra le parti delle relative spese.
Siffatta previsione normativa di estinzione, invero, è espressamente limitata ai soli giudizi aventi ad oggetto le "questioni di cui ai commi 181 e 182 della legge 23 dicembre 1996 n.662", come modificati e autenticamente interpretati dallo stesso art.36 della legge n.448 del 1998, vale a dire le questioni ricomprese nell'ambito oggettivo di incidenza delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, tra le quali non rientrano quelle relative all'accertamento della "esistenza del diritto" alle prestazioni pensionistiche e alla loro integrazione al trattamento minimo, che anzi è presupposta dalle citate sentenze e che si radica esclusivamente nelle norme di previsione delle condizioni necessarie per l'attribuibilità dei suddetti trattamenti previdenziali (in senso conforme, in particolare, Cass. 19 giugno 1999 n. 6171 e in generale, 11 maggio 1999 n. 4665, 22 maggio 1999 n. 5001, 11 giugno 1999 n. 5789). Ne consegue che quante volte il giudizio abbia ad oggetto, come nella specie, oltre alla domanda di "cristallizzazione" dell'importo della integrazione al trattamento minimo della seconda pensione dopo il 30 settembre 1983, anche la questione della sussistenza del diritto a tale integrazione, quest'ultima non può ritenersi compresa nella previsione di estinzione dei giudizi pendenti, ma deve essere necessariamente esaminata nel merito dal giudice, nel senso, della verifica della attribuibilità o meno dell'affermato diritto alla stregua della disciplina vigente prima della introduzione del divieto di cumulo di più integrazioni attuata con il d.l. n.463 del 1983, convertito nella legge n.638 del 1983, e provvedere alle conseguenti pronunce.
Richiedendo una tale verifica accertamenti di fatto, non compiuti dal giudice a quo e non consentiti in questa sede, la causa, previa cassazione sul punto della impugnata sentenza, va rinviata ad altro giudice di appello.
Non può, invece, condividersi la tesi secondo cui la pronuncia di estinzione non sarebbe consentita per la incostituzionalità della relativa previsione contenuta nell'art. 36, quinto comma, della legge n.448 del 1998. Come già chiarito da questa Corte in numerose sentenze (vedi, tra tante, Cass. 19 giugno 1999 n. 6171, 13 dicembre 1999 n. 13979, 11 gennaio 2000 n. 229), deve escludersi che la definizione dei processi in corso operata ex lege, ancorché non realizzi il pieno soddisfacimento dei crediti (agli arretrati e agli accessori) vantati in giudizio, si traduca in una menomazione del diritto di azione. Difatti, il nuovo assetto dato dal legislatore alla materia non si traduce in una sostanziale vanificazione dei diritti azionati, ma, all'opposto, è finalizzato a consentirne la concreta realizzabilità, provvedendo in ordine alla indispensabile copertura finanziaria dell'onere per l'erario ed in modo da contemperare la necessaria soddisfazione dei crediti con le scelte di politica economica relative al reperimento delle risorse finanziarie (per la legittimità di analoghe statuizioni legislative assunte nel segno di un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto cfr. Corte cost. sent. n. 243 del 1993), n.320 del 1994, n. 103 e 99 del 1995). La validità degli esposti rilievi risulta confermata dalla recente sentenza della Corte costituzionale 26 luglio 2000 n. 310, specificamente dichiarativa della non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.1, commi 181, 182 e 183 della legge n.662/1996, dell'art.3 bis del d.l. n.79/1997, convertito in legge n. 140/1997, dell'art.36, commi 1, 3 e 5, della legge n.448/1998, sollevate in relazione agli artt. 3, 24, 25, 38, 531 101,
102 e 113 della Costituzione. Ha osservato, infatti, la Corte, in motivazione, che la definitiva quantificazione del dovuto e la congrua procedimentalizzazione della sua erogazione (a causa anche della necessità di predisporre la relativa copertura finanziaria) realizzano un assetto nuovo, corrispondente a quanto il legislatore, nella sua responsabilità, ha ritenuto possibile fare, in una situazione palesemente eccezionale, onde consentire la concreta realizzazione dei diritti controversi, tenuto conto - nel quadro generale delle compatibilità - del rapporto corrente fra l'ingente quantità delle pretese e le effettive disponibilità finanziarie, consentite dalla congiuntura economica del Paese;
e precisando, altresì, che le disposizioni denunciate, come non compromettono il diritto di difesa dell'interessato, così non incidono sull'assetto che la Costituzione riserva all'esercizio dell'attività giurisdizionale ed alle sue prerogative anche nei rapporti con il legislatore, con la conseguente non censurabilità della norma che dichiara estinti i giudizi in corso e priva di effetto i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato. In accoglimento, pertanto, del ricorso di FR NA nei limiti sopra precisati, la causa va rinviata, per nuovo esame, alla Corte d'appello di Milano, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione tra la ricorrente e l'INPS.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da NI NR, NI VA, NI OL e NI AT. Nulla per le relative spese. Accoglie per quanto di ragione il ricorso di FR NA;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2002