Sentenza 24 luglio 2002
Massime • 1
In tema di disciplina dell'estinzione dei giudizi sancita dall'art. 1 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 36 comma quinto della legge n. 448 del 1998, qualora oggetto del giudizio sia esclusivamente il diritto alla fruizione del regime delle pensioni di reversibilità nascente dagli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e non siano quindi implicati accertamenti su diritti presupposti, la declaratoria di estinzione ha carattere totale. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza d'appello che aveva ricompreso nell'ambito dell'estinzione anche la questione di decadenza dal beneficio ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, in quanto inerente in modo immediato e diretto all'applicazione della sentenza suddetta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2002, n. 10851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10851 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Presidente -
Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. FLORINDO MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. STEFANO MARIA EVANGELISTA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BU UI, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO CONCETTI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 215/99 del Tribunale di MODENA, depositata il 20/05/99 - R.G.N. 204/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/02 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Modena, con sentenza depositata in cancelleria il 20 maggio 1999, riformando le statuizioni del giudice di primo grado, rilevato che il thema decidendum concerneva il diritto dell'appellante all'applicazione del regime delle pensioni di reversibilità nascente dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e, quindi, questione compresa nel novero di quelle che, ai sensi dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, imponevano la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, provvedeva in conformità. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la parte privata. L'PS si è costituito depositando la procura speciale rilasciata al proprio difensore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, pur allegando essa stessa che l'oggetto della controversia deve essere identificato nei termini sopra indicati, si duole, tuttavia, della totale declaratoria di estinzione del giudizio, precisando che al thema decidendum apparteneva anche una questione di decadenza ex art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, ossia una questione che, riguardando l'esistenza del diritto all'applicazione degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993, non rientrava nell'ambito di applicabilità delle norme di previsione dello speciale regime di estinzione dei giudizi pendenti, ai sensi dell'art. 1, commi 181, 182 e 183 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il ricorso non è fondato.
I limiti di applicabilità che la giurisprudenza della Corte ha individuato come propri della speciale disciplina dell'estinzione dettata dall'art. 1 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 36, comma quinto della legge n. 448 del 1998 riguardano i soli giudizi nei quali vengano in discussione - per legge o per domanda di parte (sicché il relativo accertamento ricada nell'ambito non solo dei poteri cognitori, ma anche di quelli decisori) - diritti diversi da quelli nascenti dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, ancorché fra gli uni e gli altri sussista un rapporto di pregiudizialità - dipendenza, che condizioni l'applicabilità degli effetti di tale sentenze.
Con precipuo riguardo ai giudizi in materia di prestazioni previdenziali di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994, si è avvertito che in essi: a) devesi distinguere fra le questioni concernenti l'esistenza del diritto all'integrazione al minimo e quelle concernenti l'esistenza del diritto alla cristallizzazione del trattamento stesso per il periodo successivo al 30 settembre 1983; b) gli effetti della citata sentenza operano esclusivamente su questo secondo versante;
c) ogni questione di integrazione, ivi compresa quella concernente l'eccezione di decadenza dal beneficio ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come un prius rispetto a quelle di "cristallizzazione"; d) la previsione di estinzione, espressamente riferita all'applicazione di quella sentenza, non può estendersi all'ambito corrispondente a questo prius (v. Cass. 19 giugno 1999, n. 6171 e successive conformi); e) la questione dell'esistenza del diritto alla cristallizzazione rientra nel novero di quelle rispetto alle quali opera la previsione di estinzione, secondo il sistema elaborato in materia dalle sopra citate leggi speciali.
Ben vero all'accertamento negativo del diritto all'integrazione consegue l'impossibilità della cristallizzazione;
ma non è men vero che proprio tale rapporto di consequenzialità esclude che oggetto immediato e diretto di quell'accertamento sia l'esistenza del diritto alla cristallizzazione secondo il modello desumibile dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 1994, vale a dire una questione il cui esame risulti precluso dalla disposta estinzione del giudizio. Quando, invece, si faccia questione esclusivamente di applicazione della sentenza n. 495 del 1993, senza che l'oggetto del giudizio a tal fine introdotto risulti esteso a diritti presupposti, anche la questione di decadenza è e si configura come una questione inerente in modo immediato e diretto a siffatta applicazione e nessun oggetto di autonomo accertamento pregiudiziale sopravvive alla previsione di estinzione.
Ciò posto, è agevole osservare che, come non è controverso, oggetto del giudizio era, nella specie, esclusivamente il diritto alla fruizione degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993. La questione di decadenza, proposta, in quest'ambito oggettivo, non implicava, quindi, accertamenti su diversi e pregiudiziali diritti, giusta le osservazioni di cui sopra, sicché il provvedimento di estinzione del giudizio non poteva che essere totale, dovendosi escludere qualsiasi estraneità della materia controversa ai commi 18 e 182 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che identificano (con disciplina, poi, ribadita dall'art. 36, quinto comma, della legge 23 dicembre 1998, n. 448) l'area di applicabilità dello speciale regime estintivo introdotto da questa stessa legge, relativamente ai procedimenti giudiziali in tema di effetti delle più volte menzionate sentenze della Corte costituzionale.
Di qui il rigetto del ricorso con compensazione fra le parti delle spese dello stesso giudizio di cassazione, secondo le prescrizioni della sopra richiamata disciplina in tema di estinzione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2002