Sentenza 12 ottobre 2006
Massime • 1
Non sussiste la perdita di efficacia della misura cautelare nel caso in cui la decisione sulla richiesta di riesame, completa di motivazione, sia depositata oltre il termine di dieci giorni, previsto dall'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., qualora, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti, il tribunale del riesame abbia deliberato in merito alla richiesta ed abbia depositato il dispositivo mentre la motivazione, in applicazione della norma generale sul procedimento camerale (art. 128 cod. proc. pen.), può essere depositata nel termine ordinatorio di cinque giorni dalla deliberazione, senza che, peraltro, il mancato rispetto di detto termine influenzi l'efficacia del provvedimento coercitivo, salve eventuali conseguenze, a carico del responsabile del ritardo, di carattere civile, penale o amministrativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/10/2006, n. 38105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38105 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 12/10/2006
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 1260
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 029856/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MB ZO, N. IL 15/08/1956;
2) SC AN, N. IL 16/11/1959;
avverso ORDINANZA del 19/05/2006 del TRIBUNALE LIBERTÀ di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIERFRANCESCO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. D'ANGELO GIOVANNI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. Pedersoli Federico, del Foro di Bergamo, per ES FR, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. OSSERVA
Con ordinanza 19.4.2006, il G.i.p. del tribunale di Belluno ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di DD LA IA e RI RO, e quella dell'obbligo di dimora nei confronti di ES FR, BI LO e BI DA;
soggetti tutti indagati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di abusiva attività finanziaria (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 132) e di attività in violazione della normativa antiriciclaggio. Le misure - peraltro non riferite al delitto di riciclaggio venivano applicate per avere il G.i.p. ravvisato, sulla base di plurime intercettazioni telefoniche di utenze italiane ed estere ed in esito ad una complessa indagine da parte della polizia tributaria, gravi indizi di colpevolezza a carico di tutti gli indagati nei diversi ruoli di fatto svolti: risultandone quindi delineata la comune ed organizzata attività di raccolta di ingenti somme di danaro mascherata sotto forma di legittima attività in capo alla S.r.l. GD Consulting, peraltro non autorizzata dall'Ufficio Italiano Cambi, attraverso la intermediazione con speculazione sul cambio dollaro - franco svizzero - Euro, in diverse aree del territorio nazionale, denaro che, poi, veniva illecitamente esportato in Svizzera per essere investito in transazioni internazionali.
Investito della richiesta di riesame, il Tribunale di Venezia annullava l'ordinanza quanto al BI DA, sostitutiva la misura nei confronti del RI con quella degli arresti domiciliari, e confermava la misura nei Confronti dell'DD, del ES e di BI LO.
ES e BI LO, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per cassazione deducendo entrambi l'erronea applicazione della legge processuale in relazione alla ritenuta competenza territoriale del G.i.p. del Tribunale di Belluno ad applicare la misura cautelare. Distintamente, per ES l'Avv.to Federico Pedersoli deduce: 1) la caducazione della misura sul duplice rilievo che l'ordinanza è stata depositata oltre il termine dei dieci giorni dalla trasmissione degli atti e che erroneamente è stata rigettata l'eccezione di perdita di efficacia della misura per omessa trasmissione degli atti favorevoli all'indagato; 2) violazione di legge in ordine a denegata inutilizzabilità delle intercettazioni non assistite da rogatoria internazionale (ES); e, per BI, l'Avv.to Alessandra Silvestri deduce difetto di motivazione ovvero violazione di legge in ordine al requisito dell'urgenza, quale necessario sul presupposto di ritenuta incompetenza del G.i.p. del Tribunale di Belluno. All'odierna udienza, il Procuratore Generale di legittimità ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
l'Avv.to Perdersoli, difensore del ES, ha chiesto l'accoglimento del ricorso depositando una memoria cui è allegata copia della trascrizione della telefonata 8.1.2006 su apparecchi cellulari elvetici, nonché della richiesta di proroga delle intercettazioni formulata dal P.M. in data 18.1.2006.
I ricorsi non possono trovare accoglimento.
Il primo motivo di gravame, esposto in ricorso ES - da trattarsi preliminarmente perché investe, con effetti assorbenti di ogni altro, la perdurante efficacia della misura cautelare applicata a tutti gli indagati - è anzitutto infondato quanto alla eccezione di perdita di efficacia della misura. Risulta pacificamente ex actis, invero, che il dispositivo dell'ordinanza del giudice del riesame è stato depositato nella cancelleria in data 19.5.2006 e, cioè, entro il termine di dieci giorni dalla trasmissione degli atti (avvenuta in data 10.5.2006). Orbene, la circostanza che l'ordinanza, completa della motivazione, sia stata depositata oltre tale termine (il 24.5.2006), non conduce alla perdita di efficacia della misura cautelare, secondo consolidato insegnamento del giudice di legittimità, secondo cui, appunto, perché non si produca l'effetto caducatorio previsto dall'art. 309 c.p.p., comma 10, è sufficiente che entro il termine dei dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale del riesame abbia deliberato in merito alla richiesta ed abbia depositato il dispositivo, attraverso il quale viene reso noto agli interessati, che la decisione è intervenuta in termini e che essa rende possibili la assunzione di altri, eventuali e conseguenti, provvedimenti;
sicché la motivazione del provvedimento, in applicazione della norma generale sul procedimento camerale, potrà essere depositata nel previsto termine ordinatorio dei cinque giorni dalla deliberazione, senza che ciò abbia influenza sulla efficacia del provvedimento e salve eventuali conseguenze, a carico del responsabile del ritardo, sul piano civile, amministrativo ed anche penale, da riconnettere al mancato rispetto del predetto termine ordinatorio (Cass, Sez. Un. 25.3.1998 n. 11, Manno ed altro, nonché, fra le tante sezionali: Cass. Sez. V, 29.4.1998 n. 2652, Francia;
Cass. Sez. VI, 18.1.1999 n. 198, Morabito;
Cass. Sez. I, 14.10.1999 n. 5624, Pupillo). Termine, peraltro, quello ex art. 128 c.p.p., nella specie puntualmente rispettato (provvedimento depositato in data 24.5.2006).
Infondata, del pari, è la doglianza in punto di mancata trasmissione al giudice del riesame degli atti favorevoli all'indagato art. 309 c.p.p., ex comma 5, ultima parte. Tale norma, invero, prevede - sanzionando (al comma 10) l'inadempimento con la caducazione della misura - che la trasmissione debba riguardare gli atti presentati ai sensi dell'art. 291 c.p.p., cioè quelli presentati al G.i.p. per sollecitare l'emissione della misura cautelare, nonché "tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini".
Nella specie, l'atto non trasmesso è indicato dal ricorrente nel "verbale di sequestro di documenti compiuto in corso di applicazione della misura" e - elemento indubbiamente "sopravvenuto" (prima, ovviamente, della scadenza del termine dell'art. 309 c.p.p., ex comma 5) - è allegato come "favorevole" all'indagato per la parte attestativa della iscrizione di costui all'albo dei promotori finanziari e della regolare attività per puntuali versamenti all'Enasarco; ma, sul punto, ha già rilevato il giudice del riesame l'inidoneità delle circostanze documentalmente consacrate nel verbale ad influire positivamente nella valutazione della posizione del ES, e tale giudizio è assolutamente incensurabile, atteso che a costui si addebita (capo C) come illecito esercizio dell'attività di raccolta del risparmio al fine di operazioni speculative sui cambi senza essere autorizzato dall'Ufficio Italiano Cambi o iscritto negli appositi elenchi, e, pertanto, la regolare attività di promotore finanziario non è fatto capace di discolpare l'indagato in ordine al reato contestato.
Seguendo l'ordine logico dei motivi, va trattato quello, esposto da entrambi i ricorrenti, diretto a censurare il giudizio confermativo della competenza territoriale del G.i.p. del Tribunale di Belluno.
Si assume, all'uopo, che il giudice del riesame avrebbe fatto erronea applicazione delle regole di cui all'art. 10 c.p.p. in quanto: a) ha ritenuto che il delitto più grave di riciclaggio è stato commesso tanto in Italia quanto all'estero" quando, invece, risultava, allo stato delle indagini, che la sostituzione e commistione del danaro, concentrato e raccolto presso l'ufficio societario in Milano, fosse avvenuta soltanto in territorio elvetico;
b) la competenza territoriale è stata affermata con riferimento al più grave reato di riciclaggio in ordine al quale, peraltro, la misura, pure richiesta dal P.M., non è stata applicata per difetto del grave quadro indiziario. Orbene, pur premesso che l'incompetenza per territorio del giudice che ha disposto una misura cautelare deve ritenersi, secondo insegnamento del giudice di legittimità nella sua più autorevole composizione, sindacabile in sede di impugnazione ed anche in sede di riesame (Cass. Sez. Un. 25.10. 1994 n. 19), la censura non può trovare accoglimento. Ed invero, è anzitutto infondato l'assunto che il reato di riciclaggio, più grave rispetto agli altri connessi, non potesse essere preso in considerazione sol perché la misura cautelare non lo ha riguardato.
Ed invero, i reati per cui si procede figurano, secondo l'ipotesi accusatoria ed allo stato, fra loro tutti connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p., lett. c); e poiché il collegamento necessario del potere cautelare con la competenza del giudice del processo principale costituisce una posizione costante della giurisprudenza di legittimità - avendo stabilito le Sezioni Unite di questa Corte che la competenza è la misura della giurisdizione di ciascun giudice, delimitata dall'attribuzione per legge del potere di conoscere del procedimento e di decidere nel merito della res judicanda, e che in tale potere è compreso quello di disporre misure cautelari (Cass. Sez. Un., 14.7.1999, Salzano), attribuito nella fase delle indagini preliminari al G.I.P., la cui competenza in generale è "una derivazione se non proprio una proiezione della competenza del giudice del giudizio" (Cass. Sez. Un., 12.4.1996, Fazio) la norma trova puntuale applicazione, essendo assolutamente irrilevante che la misura cautelare non abbia riguardato il connesso delitto di riciclaggio. E, peraltro, la competenza del G.i.p. del Tribunale di Belluno risulta nuovamente determinata art. 9 c.p.p., ex comma 3, apprezzandosi episodi di riciclaggio non commessi interamente all'estero" - sì da restare esclusa la regola di cui all'art. 10 c.p.p. - nonché escludendo la possibilità di individuare con precisione il luogo in cui l'associazione a delinquere (costituente il reato più grave fra i residui) è divenuta od era concretamente operante. Di tal che, valorizzata la circostanza che i vertici risultavano attivi a Milano, Bergamo, Belluno e Lugano e che in ogni caso l'attività associativa di raccolta del danaro (ipotizzata come funzionale al riciclaggio) appariva "particolarmente fiorente nel bellunese", il ricorso alla regola suppletiva risulta perfettamente argomentato e giustificato.
L'assunto che in Milano si identificherebbe il luogo di inizio dell'associazione, ovvero di rafforzamento del vincolo associativo - peraltro neppure convenientemente sostenuto dall'allegazione documentale alla memoria prodotta all'odierna udienza (facendo il P.M. unicamente richiamo all'attività direttiva e coordinatrice del "capo", ferma "gran parte dell'attività e della commissione degli illeciti" in Belluno) - transita attraverso la pretesa, improponibile nella presente sede (e tanto più "allo stato degli atti" dell'indagine), di un diverso apprezzamento del materiale "probatorio".
Consegue, evidentemente, che è da respingere il motivo ulteriore con il quale il difensore del BI ha denunciato la violazione dell'art. 291 c.p.p., comma 2 (inapplicabile alla fattispecie). Infondata, da ultimo, è la censura in punto di ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche su utenze straniere.
Correttamente, invero, il giudice del riesame ha fatto richiamo all'insegnamento del giudice di legittimità (Cass., Sez. VI, 2.11.2004/24.2.2005 n. 7258) secondo cui il ricorso alla procedura del cd. Istradamento (convogliamento delle chiamate partenti da una certa zona all'estero in un "nodo" posto in Italia) non viola le norme sulle rogatorie internazionali in quanto tutta l'attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate viene compiuta sul territorio nazionale (Cass. Sez. V, 2.7.1998, Assisi), di tal che, in siffatta ipotesi (nella specie non contestata), la regola della giurisdizione connessa alla nazionalità dell'utenza non trova applicazione.
Non ha pregio, poi, ne' il richiamo ai "prefissi elvetici" dei loquentes nella conversazione 8.1.2006 (peraltro riportata in termini che collocherebbero un interlocutore in Milano), ciò non valendo a superare la circostanza che l'intercettazione si è svolta nel territorio dello Stato Italiano, ne' quello alla natura di utenza mobile degli apparecchi (cellulari) con riferimento alla sentenza di Cass. Sez. I, 16.10.2002 n. 37774, P.G, in proc. Strangio, questa avendo dettato il principio, appunto, secondo cui, quando si tratta di apparecchi telefonici cellulari rileva esclusivamente il luogo di appartenenza dell'utenza, rimanendo tali apparecchi soggetti alla regolamentazione tecnica e giuridica dello Stato cui appartiene l'ente gestore del servizio di tale comunicazione allorché le operazioni di intercettazione si svolgano interamente nel territorio di detto Stato. Va aggiunto, peraltro, che la deduzione di inutilizzabilità è specifica per questa sola conversazione e, pertanto, in ogni caso non condurrebbe a nullità dell'ordinanza ovvero a declaratoria di illegittimità della misura cautelare, in quanto il giudice del riesame ha esaustivamente riferito i gravi indizi di reità richiamando, a carico dei due indagati oggi ricorrenti, le distinte ed ulteriori conversazioni intercettate (telefonate del 9.1.2006 per ES, del 17.11.2005 e 1.12.2005 per BI) attestative dell'inserimento delle condotte nel quadro associativo riferito al sodalizio criminale individuato in esito ai servizi di osservazione, pedinamenti, controlli doganali, perquisizioni. Conclusivamente, entrambi i ricorsi devono essere rigettati;
con la conseguente condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2006