Cass. pen., sez. V, sentenza 12/10/2006, n. 38105
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Sentenza 12 ottobre 2006

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Non sussiste la perdita di efficacia della misura cautelare nel caso in cui la decisione sulla richiesta di riesame, completa di motivazione, sia depositata oltre il termine di dieci giorni, previsto dall'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., qualora, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti, il tribunale del riesame abbia deliberato in merito alla richiesta ed abbia depositato il dispositivo mentre la motivazione, in applicazione della norma generale sul procedimento camerale (art. 128 cod. proc. pen.), può essere depositata nel termine ordinatorio di cinque giorni dalla deliberazione, senza che, peraltro, il mancato rispetto di detto termine influenzi l'efficacia del provvedimento coercitivo, salve eventuali conseguenze, a carico del responsabile del ritardo, di carattere civile, penale o amministrativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 12/10/2006, n. 38105
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38105
    Data del deposito : 12 ottobre 2006

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