Sentenza 29 aprile 1998
Massime • 1
Ai fini della perdita di efficacia del provvedimento che dispone la misura coercitiva per omessa decisione del tribunale sulla richiesta di riesame entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti, deve farsi riferimento alla data di deliberazione, il cui dispositivo sia stato depositato in cancelleria, e non alla data di deposito dell'ordinanza, comprendente anche la motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/1998, n. 2652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2652 |
| Data del deposito : | 29 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 29/4/98
1. Dott. Renato L. Calabrese Consigliere SENTENZA
2. " AN ON " N. 2652
3. " Giuseppe Sica " REGISTRO GENERALE
4. " GI RU " N. 3647/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AN AN, nato ad [...] il 4 gennaio avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari del 1 dicembre 1997, depositata il 15 dicembre succ., che ha confermato l'ordinanza 3 novembre 1997 del locale Gip, che aveva, applicato al AN la custodia c. in carcere per i reati di cui agli artt. 81, 110 cp 73, c.1 e 4, e 74, c.2-3-5, D.p.r. n 309/90 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato Calabrese;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. G. Febbraro che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Rilevato che il ricorrente denuncia: a) erronea applicazione degli artt.309, c.9 e 10, e 128 c.p.p., per non essere stato il provvedimento impugnato depositato nei termini di legge(1^ motivo);
b) difetto e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza(2^, 3^ e 5^ motivo); c) illegittimità dell'ordinanza custodiale (ne bis in idem - contestazione a catena)(4^ motivo); d) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta presenza delle esigenze cautelari;
ritenuto che 1) destituito di fondamento è il primo motivo di ricorso, avendo questa Corte, a sezioni unite (sentenza 25 marzo 1998, ric. Manno e Maiolo), ribadito che, ai fini della perdita di efficacia del provvedimento che dispone la misura coercitiva per omessa decisione del tribunale sulla richiesta di riesame entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti, deve farsi riferimento alla data di deliberazione, il cui dispositivo sia stato depositato in cancelleria, e non alla data di deposito dell'ordinanza, comprendente anche la motivazione: e nella specie il dispositivo risulta depositato entro i dieci giorni dalla ricezione degli atti;
mentre nessuna conseguenza può derivare dal mancato rispetto dei termini di cui all'art. 128 c.p.p., che non sono prescritti a pena di nullità;
2) per quanto attiene ai gravi indizi i motivi di ricorso nella sostanza prospettano solo generiche censure in fatto precluse in sede di legittimità comunque l'impugnata ordinanza - a parte il lapsus contenuto nella premessa ("nel caso di specie non risulta nei confronti del ricorrente una serie di elementi indiziari..."), del tutto irrilevante e perciò inutilmente richiamato nel secondo motivo - ha congruamente motivato sul punto, evidenziando, da una parte, come delle indagini preliminari sia emerso che in Altamura esisteva una organizzazione diretta allo spaccio di stupefacenti, costituita da gruppi, in contatto tra loro, che si scambiavano indicazioni su clienti da soddisfare, "si aiutavano" ogniqualvolta erano sprovvisti di droga, così ponendo in essere un piano concreto di attività ed una risoluzione ben definita in ordine al programmato traffico;
e, dall'altra, pur in un quadro probatorio non ancora completamente formato stando lo stadio procedimentale, l'attribuibilità all'indagato dei delitti contestati, desunta da una serie di episodi di spaccio e dai contatti avuti con un esponente dell'organizzazione, richiamandosi a tale riguardo una significativa conversazione telefonica intercettata, nel corso della quale quest'ultimo avvertiva il AN dell'arrivo dei Carabinieri;
3) alla doglianza formulata con il quarto motivo ha già fornito corretta risposta il giudice di merito, rilevando - sulla scorta di principi costantemente affermati da questa Corte - che la precedente ordinanza custodiale, emessa dall'autorità giudiziaria di Matera nei confronti dell'odierno ricorrente, peraltro per il solo reato ex art.73 D.p.r. 309/90, non era impeditiva di altre ordinanze sul medesimo fatto e non esplicava alcuna incidenza sulla legittimità del presente provvedimento coercitivo, circoscrivendo i suoi effetti al distinto profilo - che non interessava il caso concreto - della decorrenza e del calcolo dei termini di custodia;
4) il provvedimento impugnato si sottrae a censura anche per ciò che attiene, sotto l'aspetto della ricorrenza delle esigenze cautelari, al pericolo di inquinamento probatorio (non oggetto neppure di esplicita doglianza), mentre a sicuramente motivato, con il preciso riferimento alla gravità dei fatti contestati e alla personalità negativa dell'indagato, la persistenza di pericolo di cadute recidivanti, fronteggiabile unicamente con la custodia in carcere, cui il ricorso oppone soltanto considerazioni di ordine meritale;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti ex art. 94 Disp. Att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 29 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 1998