Sentenza 30 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/05/2001, n. 7352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7352 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POROLO ITALIANO | €27-13:5 2 NS 0041 ONC LA CORTE D CASSA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo TREZZA R.G. N. 2012/99 - Consigliere Cron. 17005 Dott. Alberto SPANO' Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud. 21/03/01 Dott. Guido VIDIRI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SG OM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 141, presso lo studio dell'avvocato CHIRIACO ROBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, 1291 PROSPERI VALENTI FAUSTO MARIA, DE ANGELIS CARLO, -1- giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 1424/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 27/01/98; R.G.N.58082/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/01 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VINCENZO NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con atto depositato in data 31 luglio 1993, ME RU proponeva appello avverso la sentenza con ia quale il Pretore di Roma aveva dichiarato il all'assegno di invaliditàdiritto di esso RU in misura di legge dal 1° febbraio 1990 ed aveva condannato l'INPS a corrispondere detta prestazione con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, e dal 1 gennaio 1992 i soli interessi. Dopo che era stato proposto appello anche dall'INPS e dopo la riunione dei proposti gravami il Tribunale di Roma con sentenza del 27 gennaio 1998 rigettava UI Vorber l'originaria domanda dell'assicurato e dichiarava irripetibili le spese. Nel pervenire a tale per la parte checonclusione il Tribunale osservava -ancora interessa in questa sede che l'eccezione di carenza contributiva sollevata dall'istituto era fondata in quanto dagli atti di causa non risultavano corrisposti tutti i contributi. In particolare l'assicurato aveva proposto domanda amministrativa il 27 giugno 1987. Il requisito contributivo generale richiesto era quello di cinque anni di assicurazione al momento della domanda e quello contributivo era pari a 260 contributi settimanali complessivamente accreditati ed, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1 222 del 1984 per le domande presentate nel corso del terzo anno dalla data di entrata in vigore della a due anni di legge, il requisito era pari contribuzione (104 settimane). Dai documenti in atti risultava che alla data della domanda sussisteva il requisito assicurativo per essere, appunto, lo RU assicurato per un periodo di gran lunga eccedente il quinquennio precedente la domanda. In relazione al requisito contributivo versati un numero di complessivo risultavano contributi settimanali superiori a 699 contributi, mentre per quanto riguardava il biennio nel quinquennio precedente la domanda i contributi versati Ganolololen erano soltanto 85( 15 nel 1982;n. 39 dal 1 aprile 1986 al 31 dicembre 1986; n. 31 dal 1 gennaio 1987 al 24 luglio 1987). Tale negativa verifica sull'esistenza dei contributi richiesti per la prestazione rivendicata dall'assicurato non consentiva di procedere negli accertamenti del requisito sanitario. Avverso tale sentenza ME RU propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. L'INPS si è costituito con sola procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso lo RU denunzia 2 insufficienza di motivazione e violazione di norme di legge e dei principi giurisprudenziali regolanti l'assunzione e la valutazione degli elementi probatori. In particolare lamenta che il Tribunale si è attenuto unicamente alla documentazione dell'INPS senza tener conto di quanto esso assicurato aveva specificato e documentato per tabulas, risultando da un estratto che in relazione all'anno 1982 si riscontravano 15 contributi settimanali e da altro estratto emesso in data 8 marzo 1994 risultavano registrati altri 96 contributi settimanali per un totale appunto di 111 contributi settimanali, Guide Voden largamente integranti il requisito contributivo. Più specificamente il Tribunale aveva ignorato la contribuzione dell'anno 1987 e del 1988, sempre annotata nell'estratto dell'8 marzo 1994, e cioè 13 contributi dall'agosto al novembre 1987, 6 contributi per il dicembre 1987 e 7 dal 1 gennaio al 29 febbraio 1988,per complessivi 26 contributi settimanali, che andavano uniti, appunto, agli 85 ritenuti esistenti dal giudice di merito. Per concludere il Tribunale aveva errato nel considerare i contributi sino al 24 luglio 1987 in quanto doveva tenersi conto ai fini del maturare del relativo requisito anche della fase amministrativa della procedura, perchè la domanda era 3 stata respinta il 30 gennaio 1988 e dopo tale reiezione seguivano i termini di legge per il ricorso avverso tale reiezione. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto. n. 355 la Corte Con sentenza del 27 giugno 1989 Costituzionale ha dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 18 del d.p.r. 27 aprile 1968 n. 488 nella parte in cui escludeva che, ai fini del conseguimento della pensione di invalidità da parte dei lavoratori dipendenti, il requisito contributivo potesse essere perfezionato anche posteriormente alla domanda di pensione, nel corso del successivo procedimento amministrativo o giudiziario. Il giudice delle leggi ha, al riguardo, evidenziato Gusto سلونا come, in tema di conseguimento della pensione di invalidità, la possibilità del perfezionamento del requisito contributivo successivamente alla domanda amministrativa prevista solo per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e braccianti agricoli e per per i lavoratori gli artigiani e non, anche, dipendenti, non poteva trovare razionale giustificazione nè nella natura speciale della gestione nè nella natura del rapporto di lavoro non potendosi al riguardo ammettere, alla stregua dell'art. 3 Cost., disparità di trattamento tra 4 categorie di lavoratori subordinati. A seguito dell'indicata pronunzia dei giudici di legittimità questa Corte ha ripetutamente statuito che, in base alla normativa sulla concessione della pensione di invalidità o dell'assegno triennale di invalidità, deve ritenersi che anche il requisito contributivo di cui alla legge n. 218 del 1952 e n. 222 del 1984 possa perfezionarsi posteriormente alla domanda di pensione o di assegno, e quindi nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario(cfr. in tali sensi ex plurimis : Cass. 13 dicembre 2000 n. 15693; Cass. 11 aprile 1998 n. 3738; Cass. 13 maggio Guiola Viole 1993 n. 5464; Cass. 4 aprile 1991 n. 3527), ferma restando che in ogni caso il trattamento previdenziale come avviene per il requisito dello statodecorre - - dal primo giorno del mese successivo invalidante a quello in cui si è perfezionato il requisito contributivo ( cfr. sul punto tra le altre : Cass. 13 dicembre 2000 n. 15693 cit.; Cass. 6 marzo 1990 n. 1751). Consegue da quanto sinora detto che la sentenza impugnata va cassata perchè ha fatto riferimento, al fine del calcolo del contributi richiesti per la prestazione previdenziale, solo al periodo antecedente la domanda amministrativa, presentata in 5 data 24 luglio 1987( fissando così in 85 contributi settimanali versati dal 1982 al 24 luglio 1987), e non anche al periodo successivo, così disapplicando i principi giuridici innanzi enunciati e non esaminando, a seguito di tale errore,l'esistenza dello stato invalidante denunziato dallo RU. Alla stregua dell'art. 384 c.p.c. essendo necessari nuovi accertamenti di fatto la causa va rimessa ad un diverso giudice d'appello, che si designa nella Corte d'appello di Roma, la quale procederà ad un nuovo esame della controversia alla luce delle statuizioni sopra richiamate. Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio di cassazione alla Corte d'appello di Roma. Così deciso in Roma il 21 marzo 2001. molo Violini& molo IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORECONSIGL L E 1 8 3 E G L - - 3 7 1 3 E N A . L G 5 D R 0 ' E A L S I I L I E T I T D D N 1 O S A . T R O S T A S A E S S I D P I G T S A , E E O , A N O R G R IL CANCELLIERE I D , D I T L O L E O P O D B A S N I E S A M T E Depositato in Cancelleria 30 MAG. 2001 oggi, E B P U Z IL CANCELLIERE T I O R N O