Sentenza 26 aprile 2017
Massime • 1
Il termine per impugnare, nel caso di erronea dichiarazione di contumacia, decorre dalla scadenza del termine prescritto per il deposito della sentenza, ex art. 585, comma 1, cod. proc. pen. e non dalla data di notifica dell'estratto della sentenza, considerata la necessità di dare prevalenza alla situazione processuale corretta. (Fattispecie in cui all'imputato assente per rinuncia già dalla prima udienza in primo grado, era stato attribuita per errore in una successiva udienza la qualifica di contumace ).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2017, n. 42519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42519 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2017 |
Testo completo
425 19-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 26/04/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA PIERCAMILLO DAVIGO N.11215 -Presidente- Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GEPPINO RAGO - Consigliere -N. 52218/2015 Dott. ANNA MARIA DE SANTIS Dott. SERGIO BELTRANI - Rel. Consigliere - Dott. GIUSEPPE COSCIONI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR NO N. IL 11/09/1984 avverso la sentenza n. 1821/2014 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 06/03/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/04/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giulio Romano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, av. Ugo Biagienti (post. froc. Jell' avv. Vincenzo Retico), che s'è riportets are musti vi di ricorso, chiedendone l'eccogliments; fi Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello presentato nell'interesse dell'imputato NO OR, in atti generalizzato, contro la sentenza emessa in data 7 ottobre 2013 dal Tribunale di Avezzano in composizione monocratica, che lo aveva dichiarato colpevole del furto pluriaggravato di un autoveicolo FIAT DOBLO', commesso in data 22 dicembre 2009, con recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. Contro tale provvedimento, l'imputato (con l'ausilio di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.: -erronea applicazione degli artt. 585 e 591 c.p.p. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso dell'imputato è infondato.
1. La Corte di appello premette che: - l'imputato, essendo detenuto per altra causa, aveva rinunciato a comparire alla prima udienza celebrata in primo grado in data 17 aprile 2012; - alla successiva udienza dell'8 ottobre 2012 il GOT subentrato al primo giudice aveva inopinatamente rilevato che non era stata disposta la traduzione dell'imputato per l'udienza precedente, ed aveva disposto il rinvio con ordine di traduzione dell'imputato; - all'udienza 4 marzo 2013 l'imputato non era stato tradotto, e gli era stata attribuita a verbale (non è ben chiaro a quel titolo) la qualifica processuale di contumace>>; - dopo due rinvii dovuti rispettivamente ad impedimento del magistrato titolare e ad una astensione forense, all'udienza 7 ottobre 2013 il difensore aveva chiesto rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, che il GOT non aveva accordato, osservando che l'imputato contumace non aveva manifestato la volontà di comparire, avendo omesso di comunicare tempestivamente lo stato di detenzione risalente, secondo quanto riferito dalla difesa, al luglio precedente ed avendo omesso di chiedere al giudice procedente di essere tradotto;
il - GOT aveva quindi disposto procedersi alla discussione, all'esito della quale aveva pronunciato sentenza con motivazione contestuale. In ordine a tali premesse, il ricorrente non muove contestazioni. 2 1.1. Ciò premesso, e ritenuto che la corretta posizione processuale dell'imputato al momento della decisione fosse quella di imputato assente>>, e non contumace>>, la Corte di appello aveva ritenuto che il termine di giorni 15 per l'appello dovesse decorrere dalla data della lettura in udienza della sentenza con motivazione contestuale, venendo in scadenza il 22 ottobre 2013, mentre l'appello era stato presentato soltanto il successivo 6 febbraio 2014. 2. Il ricorrente lamenta che l'intervenuta dichiarazione di contumacia, pur se erronea, imponeva il rispetto delle forme previste per il giudizio contumaciale, compresa la decorrenza del termine per l'impugnazione dalla data della notifica della sentenza per estratto.
3. In proposito, un orientamento (Sez. IV, sentenza n. 3250 del 21/03/1997, Rv. 207795, citata dalla difesa a sostegno del ricorso) ha, in passato, sostenuto che la formale dichiarazione di contumacia, erroneamente emessa o mantenuta durante tutto il giudizio e seguita dalla notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza, giustifica l'impugnazione proposta con l'osservanza dei termini previsti per il giudizio contumaciale, ancorché erroneamente instaurato o mantenuto. Ad esso ha, in tempi più recenti, pedissequamente aderito Sez. I, n. 16902 del 16/01/2009, Rv. 243167. 3.1. In senso contrario, altro orientamento ha ritenuto che il termine per impugnare, nel caso di erronea dichiarazione di contumacia, decorre dalla scadenza del termine prescritto per deposito della sentenza, ex art. 585, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. V, n. 19279 del 27/03/2015, Rv. 264849).
4. Ritiene il collegio che meriti accoglimento il secondo orientamento.
4.1. Non appare dubbio che la qualifica di contumace>> sia stata erroneamente attribuita all'imputato, in realtà assente per rinuncia a comparire sin dalla prima udienza: l'art. 484, comma secondo-bis cod. proc. pen. richiama per la costituzione delle parti in dibattimento anche la disposizione dell'art. 420-quinquies cod. proc. pen., secondo la cui formulazione vigente al momento della celebrazione del giudizio di primo grado, le norme sulla contumacia non si applicano allorché l'imputato, anche se impedito, chiede o consente a che si proceda in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistere all'udienza. Pertanto, la dichiarazione di contumacia dell'imputato, ritualmente citato e detenuto per altra causa che abbia rinunciato a comparire, deve ritenersi inutiliter data per contrasto con la situazione processuale obiettivamente esistente, che implica la prosecuzione del processo come se l'imputato sia presente, essendo rappresentato dal proprio difensore.
4.2. Espressione del medesimo principio appare l'ulteriore, pacifico, orientamento per il quale la cessazione della contumacia si verifica indipendentemente dall'eventuale mancata pronuncia del formale provvedimento di revoca in passato previsto dall'art. 420-quater c.p.p. nella previgente formulazione e, conseguentemente, all'imputato già dichiarato contumace 3 che si presenti successivamente all'udienza non è dovuta la successiva notifica dell'avviso di deposito della sentenza, con il relativo estratto, prevista dall'art. 548, comma 3, c.p.p. (Sez. 1, sentenza n. 6381 del 19/11/1999, dep. 2000, Rv. 214956; Sez. 5, sentenza n. 1784 del 26/10/2011, dep. 2012, Rv. 251712; Sez. 1, sentenza n. 20463 del 27/01/2015, Rv. 263569).
4.3. Ancora una volta espressione del medesimo principio appare, infine, l'orientamento per il quale, considerato che all'imputato assente non spetta la notifica per estratto della sentenza, nel caso in cui detta notifica venga erroneamente effettuata, essa non produce alcun effetto sulla decorrenza del termine per impugnare (Sez. 3, sentenza n. 4855 del 29/11/2012, dep. 2013, Rv. 254427; Sez. V, n. 19279 del 27/03/2015, Rv. 264849).
4.4. Trattasi di orientamenti riguardanti questioni applicative diverse, ma tutti legittimati dalla medesima ratio, che risiede nell'imprescindibile esigenza di attribuire prevalenza alla situazione processuale corretta, perché di per sé rilevante, ovvero produttiva ope legis di effetti che non vengono meno in caso di successiva, erronea valutazione, in difetto di sopravvenienze, della medesima situazione processuale in precedenza già correttamente valutata.
4.4.1. D'altro canto, come già rilevato in seno all'orientamento accolto, argomentando in tal modo i diritti dell'imputato non subiscono alcun vulnus, poiché, da un lato, egli fruisce sempre di difesa tecnica, dall'altro, conseguentemente, al difensore compete anche il compito di individuare l'eventuale error iudicis e di assumere le iniziative opportune.
5. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 aprile 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Piercamillo Davigo Sergio Beltrani DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 18 SET. 2017 IL asellier RE MADCASSA C Claudia Pianelli C A Z I N O E h