Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2017, n. 42519
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Sentenza 26 aprile 2017

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Il termine per impugnare, nel caso di erronea dichiarazione di contumacia, decorre dalla scadenza del termine prescritto per il deposito della sentenza, ex art. 585, comma 1, cod. proc. pen. e non dalla data di notifica dell'estratto della sentenza, considerata la necessità di dare prevalenza alla situazione processuale corretta. (Fattispecie in cui all'imputato assente per rinuncia già dalla prima udienza in primo grado, era stato attribuita per errore in una successiva udienza la qualifica di contumace ).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2017, n. 42519
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42519
    Data del deposito : 26 aprile 2017

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