Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/2015, n. 19279
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Sentenza 27 marzo 2015

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Il termine per impugnare, nel caso di erronea dichiarazione di contumacia, decorre dalla scadenza del termine prescritto per il deposito della sentenza, ex art. 585, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. e non dalla notifica dell'estratto della sentenza effettuato per errore, considerato che nessun imputato è privo di difesa tecnica e che al suo difensore compete anche il compito di individuare l'error iudicis, assumendo le opportune iniziative.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/2015, n. 19279
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19279
    Data del deposito : 27 marzo 2015

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