Sentenza 27 marzo 2015
Massime • 1
Il termine per impugnare, nel caso di erronea dichiarazione di contumacia, decorre dalla scadenza del termine prescritto per il deposito della sentenza, ex art. 585, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. e non dalla notifica dell'estratto della sentenza effettuato per errore, considerato che nessun imputato è privo di difesa tecnica e che al suo difensore compete anche il compito di individuare l'error iudicis, assumendo le opportune iniziative.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/2015, n. 19279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19279 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2015 |
Testo completo
O S C U R A T A 19 27 9 /15 In caso di diffusione presente provvedimer omettere le generalità gli altri dati identificati W a norma dell'art. ! m d.lgs. 196/03 in quant disposto d'ufficio REPUBBLICA ITALIANA ☐ a richiesta di parte IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ☐ imposto dalla legge LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 27/03/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 1143/2015 ALFREDO MARIA LOMBARDI Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PIERO SAVANI - Rel. Consigliere - N. 37084/2014 Dott. MAURIZIO FUMO - Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO Dott. ANGELO CAPUTO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: N. IL "omissis" S.M. avverso la sentenza n. 7/2012 TRIBUNALE di MACERATA, del 17/10/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. 4 O S C U R A T A Udito il PG in persona del sost. proc. gen. dott. O. Cedrangolo, il quale ha concluso chiedendo dichiarasi inammissibile il ricorso, udito il difensore della P.C. avv. F. Pierdomenici, che, depositando conclusioni scritte e nota spese, si è associato alla sopra riportata richiesta. CONSIDERATO IN FATTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il tribunale di Macerata, in qualità di giudice d'appello, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato S.M. avverso sentenza del giudice di pace della medesima città in data 24 ottobre 2011, ritenendolo tardivo. Ha rilevato il giudicante che il S. benché qualificato come contumace in primo grado, tale non potesse esser considerato, atteso che all'udienza del 4 ottobre 2010 lo stesso risultava libero presente. Erroneamente quindi alla successiva udienza del 24 ottobre 2011 lo stesso veniva indicato come contumace. Altrettanto erroneamente la sentenza gli veniva notificata in tale ultima qualità. Viceversa, secondo il giudice di appello, dovendo darsi rilievo alla reale posizione dell'imputato e non all'errore del giudice, dovendo dunque ritenessi l'imputato presente, il termine per impugnare era di 30 giorni, ai sensi dell'articolo 585 comma primo lett. b) cpp, termine decorrente dal giorno 8 novembre 2011 essendo stata la sentenza del giudice di pace depositata il 4 novembre dello stesso anno, vale a dire entro i termini per il deposito della motivazione come previsti dall'articolo 544 comma terzo cpp. Secondo tale calcolo quindi il termine per l'impugnazione, spirato il giorno 8 dicembre 2011, andava "spostato" al giorno successivo (9 dicembre, essendo il giorno 8 festivo). Tanto premesso, il giudice di appello rileva che l'atto d'impugnazione risulta depositato in cancelleria in data 10 dicembre 2011, vale a dire con un giorno di ritardo sullo spirare del termine.
2. Ricorre per cassazione il difensore e contrasta tale tesi, citando giurisprudenza di legittimità e aggiungendo che, peraltro, la notifica dell'estratto contumaciale non è dovuta all'imputato solo nel caso in cui l'ordinanza di contumacia sia stata formalmente revocata, cosa mai avvenuta nel caso in scrutinio CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato.
2. Invero, secondo la giurisprudenza citata dal ricorrente, la formale dichiarazione di contumacia, erroneamente emessa o mantenuta durante tutto il giudizio e seguita dalla notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza, giustifica l'impugnazione proposta con l'osservanza dei termini previsti per il giudizio contumaciale, ancorché erroneamente instaurato o mantenuto (es.: ASN 200916902-RV 243167).
2.1. Tuttavia la successiva giurisprudenza (ASN 201135740-RV 251239) ha chiarito che è onere dell'imputato prendere tempestiva visione della sentenza e informarsi presso il difensore di quale sia, nel caso specifico, il termine di impugnazione (tanto che l'eventuale estratto della sentenza contumaciale non deve necessariamente contenere l'indicazione del termine per impugnare). Il principio, sia pur non direttamente attinente asl thema decidendum del presente ricorso, tuttavia “riattualizza” la giurisprudenza antecedente alla (e contrastante con la) sentenza citata nel ricorso, giurisprudenza per la quale, nell'ipotesi di assenza dell'imputato, il termine di impugnazione decorre dalla scadenza del termine prescritto per il deposito della sentenza e non dalla notifica dell'estratto che sia stata effettuata per errore (ASN 199508942-RV 202631). Si trattava - in effetti di fattispecie nella quale, come nel caso oggi in esame, si era proceduto - alla notifica dell'estratto della sentenza, nell'erroneo presupposto che si fosse verificata la contumacia.
2.2. Ebbene questo collegio intende ribadire, condividendolo, il principio in base al quale la realtà effettiva debba prevalere sulla apparenza cartolare, atteso, per altro, che nessun imputato è (può essere) privo di difesa tecnica e che al suo difensore compete anche il compito di individuare l'eventuale error judicis, assumendo le opportune iniziative. O S C U R A T A 3. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado.
4. Il S. va anche condannato al ristoro delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al rimborso delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in complessivi euro duemila, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma in data 27 marzo 2015.- Il presidente -Alfredo M. Lombardi Ведровой волин L'estensore - Maurizio Fumo DEPOSITATA IN CANCELLERIA addl 8 MAG 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise cuse ау