Sentenza 27 gennaio 2015
Massime • 1
All'imputato già dichiarato contumace che, indipendentemente dalla revoca formale dell'ordinanza dichiarativa della contumacia, risulti , alle successive udienze, rinunciante a comparire non è dovuta la notifica dell' estratto della sentenza, neanche nel caso in cui questa indichi erroneamente come attuale lo stato di contumacia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto il provvedimento impugnato che aveva respinto l'istanza di restituzione nel termine di impugnazione, proposta adducendo l'omessa notifica dell'estratto contumaciale).
Commentari • 4
- 1. Il termine lungo per impugnare non si applica se l’imputato è rappresentato da procuratore speciale: è da considerarsi presente ex art. 420, co. 2-ter, c.p.p.…Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 giugno 2025
1. Premessa La pronuncia in esame affronta una questione di notevole rilievo applicativo in tema di decorrenza dei termini per l'impugnazione, con particolare riferimento al differimento di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. per l'imputato giudicato in assenza. La Corte chiarisce che tale proroga non si applica quando l'imputato, pur non presente personalmente in udienza, sia rappresentato da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale, anche se tale richiesta non sia poi effettivamente formulata. 2. Il fatto e le doglianze difensive Ra.Lu. era stato condannato dal Tribunale di Locri a mesi otto di reclusione e € 1.550 di multa per …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza dell'8 maggio 2023 la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile perché tardivo l'appello proposto dal difensore di C.F. avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina del 29 marzo 2023; ha ritenuto che, in base all'art. 420, comma 2-ter, c.p.p., l'imputato rappresentato in udienza dal procuratore speciale sia da considerarsi presente sicché sarebbe inapplicabile l'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. che prevede che «I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza». 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 15 dicembre 2023
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza dell'8 maggio 2023 la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile perché tardivo l'appello proposto dal difensore di C.F. avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina del 29 marzo 2023; ha ritenuto che, in base all'art. 420, comma 2-ter, c.p.p., l'imputato rappresentato in udienza dal procuratore speciale sia da considerarsi presente sicché sarebbe inapplicabile l'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. che prevede che «I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza». 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per …
Leggi di più… - 4. La mancata comparizione in udienza dell'imputato detenutoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 agosto 2019
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., artt. 420-quater, c. 3, 420-quinquies) Il fatto Il Tribunale di Pistoia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di C. G. con cui si chiedeva la sospensione dell'ordine di esecuzione emesso con riferimento alla condanna alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 300 di multa. Secondo il Giudice, esattamente non era stato notificato all'imputato l'estratto contumaciale della sentenza di condanna poiché l'imputato, già dichiarato contumace, non era comparso all'udienza fissata dopo la richiesta di rinvio per legittimo impedimento, condotta che equivaleva ad una …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2015, n. 20463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20463 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 27/01/2015
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 216
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - N. 27200/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CR CO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 9/01/2014 del Tribunale di Ravenna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. DE AUGUSTINIS Umberto, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Il Tribunale di Ravenna, giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 9 gennaio 2014, ha respinto l'istanza di CR CO, riqualificata come questione sul titolo esecutivo ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., diretta ad ottenere la restituzione nel termine di impugnazione, per omessa notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna alla pena di due mesi di arresto ed Euro sessanta di ammenda per il reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Ravenna.
A sostegno della decisione il Giudice dell'esecuzione ha addotto che il CR, già dichiarato contumace all'udienza del 19 marzo 2012, era risultato rinunciante a comparire siccome detenuto per altra causa alla successiva udienza del 28 maggio 2012 e tale era rimasto anche nell'ultima udienza del 15 giugno 2012, in cui era stata emessa la sentenza di condanna.
Conseguentemente non era dovuta la notificazione all'imputato dell'estratto della sentenza, a nulla rilevando che l'originaria declaratoria di contumacia non fosse stata formalmente revocata e che nella motivazione della sentenza il CR fosse stato erroneamente indicato come rinunciante e contumace, atteso che la sua posizione processuale era attestata dai verbali di udienza e non dal contenuto della decisione.
2. Ricorre per cassazione l'imputato tramite il difensore, avvocato Licia Zanetti del foro di Forlì, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta di declaratoria di omessa formazione del titolo esecutivo, per difetto di notificazione dell'estratto della sentenza all'imputato dichiarato e confermato come contumace nella medesima sentenza, da ritenersi intangibile sul punto poiché non impugnata, con violazione, quindi, delle seguenti norme: art. 548 c.p.p., comma 3, artt. 670, 420-quater, 487 e 648 c.p.p..
3. Il Procuratore generale, nella requisitoria depositata il 5 settembre 2014, ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché, ai sensi dell'art. 420-quinquies c.p.p., in relazione all'art. 598 c.p.p., la condizione dell'imputato che abbia rinunciato a comparire è del tutto dissimile da quella del contumace, sicché, una volta accertato che l'imputato aveva effettivamente acconsentito alla celebrazione del processo in sua assenza, come avvenuto da parte del Tribunale di Ravenna, l'omessa revoca della contumacia, che avrebbe dovuto essere disposta ai sensi degli artt. 487 e 488 c.p.p., vigenti all'epoca del procedimento in esame, integrerebbe solo una irregolarità formale non rilevante ai fini della legittima formazione del titolo esecutivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. La sentenza impugnata richiama correttamente la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la comparizione in giudizio dell'imputato già dichiarato contumace determina il venir meno della situazione di fatto che aveva dato luogo alla relativa declaratoria, sicché la contumacia viene a cessare indipendentemente dalla esistenza di un formale provvedimento di revoca, con la conseguenza che non deve essere notificato all'imputato l'estratto della sentenza ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. d), nel testo previgente alla modifica introdotta dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, art. 11, comma 1, che ha abolito l'istituto della contumacia (Sez. 5, n. 1784 del 26/10/2011, dep. 17/01/2012, Nappo, Rv. 251712; conformi: n. 6381 del 2000 Rv. 214956 e n. 6472 del 2005 Rv. 231402).
1.2. Il rilievo difensivo, secondo cui la giurisprudenza suddetta non si attaglierebbe al caso in esame che non ha visto l'imputato - già dichiarato contumace - mai presente in udienza, essendosi lo stesso limitato al rifiuto di assistervi, non rileva ai fini di giustificare la permanenza dello stato di contumacia non revocata, poiché la rinuncia a comparire dell'imputato detenuto equivale alla sua assenza volontaria a norma dell'art. 420-quinquies c.p.p., nel testo vigente al tempo del processo in esame, a nulla rilevando la mancata revoca della contumacia precedentemente dichiarata (Sez. 1, n. 16919 del 09/01/2009, dep. 21/04/2009, Del Tosto Rv. 243543; conformi: n. 34979 del 2003 Rv. 226394 e n. 24593 del 2004 Rv. 228435).
1.3. L'ulteriore censura difensiva in tema di intangibilità della declaratoria di contumacia non solo indicata nell'epigrafe della sentenza del 15 giugno 2012, di cui si contesta l'esecutività, ma confermata altresì nella motivazione della medesima sentenza, sul punto non impugnata e da ritenersi pertanto irrevocabile sulla ribadita contumacia dell'imputato, è infondata.
Lo stato di contumacia, invero, non ha formato oggetto di decisione da parte del giudice della cognizione il quale si è limitato ad affermare, nella sezione narrativa della sentenza, che l'imputato, detenuto per altra causa e rinunciante a comparire, era stato giudicato in contumacia, formulando un'asserzione contraddittoria e, comunque, meramente ricognitiva seppure erronea.
2. In conclusione il ricorso deve essere rigettato sulla base dei seguenti principi di diritto: ai sensi degli artt. 420-quater e 420- quinquies c.p.p., la contumacia dell'imputato deve ritenersi esclusa, indipendentemente dalla revoca formale della precedente ordinanza dichiarativa, non solo nel caso di successiva comparizione in udienza dell'interessato, ma anche in quello di espresso rifiuto di assistervi da parte dell'imputato detenuto;
e all'irrilevanza dell'omessa revoca formale della dichiarazione di contumacia, in caso di assenza volontaria, deve essere parificato l'erroneo richiamo in sentenza della medesima contumacia come situazione ancora attuale dell'imputato rinunciante, dovendo a tale erronea asserzione attribuirsi valore meramente ricognitivo e non decisorio, come tale insuscettibile di configurare un capo o punto della decisione idoneo ad essere coperto da giudicato in caso di mancata specifica impugnazione.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2015