Sentenza 16 gennaio 2009
Massime • 1
La formale dichiarazione di contumacia, erroneamente emessa o mantenuta durante tutto il giudizio e seguita dalla notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza, giustifica l'impugnazione proposta con l'osservanza dei termini previsti per il giudizio contumaciale, ancorché erroneamente instaurato o mantenuto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/01/2009, n. 16902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16902 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 16/01/2009
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 34
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 11403/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PE LE n. il 26/10/1972;
avverso SENTENZA del 16 novembre 2007 CORTE APPELLO di POTENZA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO Aldo;
Udito il P.G. in persona del Dott. MELONI Vittorio, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza deliberata il 16 novembre 2007 la Corte di Appello di Potenza ha dichiarato inammissibile per inosservanza dei termini previsti dall'art. 585 c.p.p., l'appello proposto da PE HE avverso la sentenza del Tribunale di Melfi, deliberata l'8 gennaio 2007, che lo aveva condannato alla pena di giustizia, siccome colpevole del reato di inosservanza agli obblighi della sorveglianza speciale. (L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 1).
1.1 Osservava infatti la Corte;
a) che la dichiarazione di contumacia dello UT apparentemente emessa nel giudizio di primo grado all'udienza del 15 giugno 2006, doveva ritenersi erroneamente pronunciata, essendo l'imputato, già all'epoca detenuto, regolarmente comparso alla prima udienza di effettiva trattazione del processo, svoltasi in data 8 novembre 2004; b) che da ciò conseguiva che dovendo considerarsi l'imputato assente e non contumace, l'appello avrebbe dovuto essere proposto entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito della motivazione - tempestivamente eseguito in data 7 febbraio 2007 - e quindi entro il 24 marzo 2007, senza necessità di alcun avviso allo PE o al suo difensore, siccome presente alla lettura del dispositivo, laddove l'impugnazione nell'interesse del condannato era stata invece proposta con atto depositato il 7 giugno 2007.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dello UT, deducendone, quale unico motivo di gravame, la illegittimità per violazione di legge, in relazione all'assunto secondo cui, ai fini dell'individuazione del termine d'impugnazione, l'imputato doveva ritenersi assente e non contumace, evidenziando a sostegno del gravame: (a) che la dichiarazione di contumacia non era stata mai revocata, nelle due udienze successive alla sua pronuncia;
(b) che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto irrilevante la circostanza che in data 9 maggio 2007 era stato notificato all'imputato, personalmente, l'estratto della sentenza, dal momento che tale adempimento, al contrario, aveva confermato il convincimento che la sentenza appellata era stata emessa a seguito di giudizio contumaciale, determinando quanto meno un legittimo affidamento sul fatto che i termini di impugnazione da rispettare fossero quelli previsti per tale specifico giudizio, ancorché in tesi, erroneamente instaurato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è fondata.
La sentenza impugnata, infatti, laddove afferma che l'ordinanza del Tribunale di Melfi del 15 giugno 2006 che ha dichiarato la contumacia dell'imputato PE, in quanto erroneamente pronunciata, deve intendersi tamquam non esset e che la notificazione al condannato dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza, deve ritenersi "inconferente", sicché il termine di giorni quarantacinque per proporre impugnazione decorreva dal deposito della sentenza "senza necessità di alcun avviso al prevenuto o al suo difensore", risulta in contrasto con il condivisibile principio di diritto, secondo cui "la formale dichiarazione di contumacia, erroneamente emessa o mantenuta durante tutto il giudizio e seguita dalla notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza, giustifica l'impugnazione proposta con l'osservanza dei termini previsti per il giudizio contumaciale, ancorché erroneamente instaurato o mantenuto" (così Sez. 4^, Sentenza n. 3250 del 7/04/1997, Rv. 207795, ric. Arieta;
e più in generale, sull'omissione della dichiarazione di contumacia, Sez. 3^, Sentenza n. 746 del 14/3/1997 , Rv. 207340, ric. Di Pucchio).
Da tale decisivo rilievo discende che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, giacché il reato contestato, in quanto commesso il 10 giugno 2003, risulta ormai estinto per prescrizione, maturatasi il 1 giugno 2008.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2009