Sentenza 26 ottobre 2011
Massime • 1
La comparizione in giudizio dell'imputato già dichiarato contumace determina il venir meno della situazione di fatto che aveva dato luogo alla relativa declaratoria, sicché la contumacia viene a cessare indipendentemente dalla esistenza di un formale provvedimento di revoca. Ne deriva che, in tal caso, il termine per proporre appello avverso la sentenza del giudice di pace depositata nel pieno rispetto del termine di cui all'art. 544, comma secondo, cod. proc. pen., decorre dalla scadenza del termine di deposito della motivazione, ex art. 585, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen.
Commentari • 3
- 1. Il termine lungo per impugnare non si applica se l’imputato è rappresentato da procuratore speciale: è da considerarsi presente ex art. 420, co. 2-ter, c.p.p.…Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 giugno 2025
1. Premessa La pronuncia in esame affronta una questione di notevole rilievo applicativo in tema di decorrenza dei termini per l'impugnazione, con particolare riferimento al differimento di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. per l'imputato giudicato in assenza. La Corte chiarisce che tale proroga non si applica quando l'imputato, pur non presente personalmente in udienza, sia rappresentato da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale, anche se tale richiesta non sia poi effettivamente formulata. 2. Il fatto e le doglianze difensive Ra.Lu. era stato condannato dal Tribunale di Locri a mesi otto di reclusione e € 1.550 di multa per …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza dell'8 maggio 2023 la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile perché tardivo l'appello proposto dal difensore di C.F. avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina del 29 marzo 2023; ha ritenuto che, in base all'art. 420, comma 2-ter, c.p.p., l'imputato rappresentato in udienza dal procuratore speciale sia da considerarsi presente sicché sarebbe inapplicabile l'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. che prevede che «I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza». 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 15 dicembre 2023
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza dell'8 maggio 2023 la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile perché tardivo l'appello proposto dal difensore di C.F. avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina del 29 marzo 2023; ha ritenuto che, in base all'art. 420, comma 2-ter, c.p.p., l'imputato rappresentato in udienza dal procuratore speciale sia da considerarsi presente sicché sarebbe inapplicabile l'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. che prevede che «I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza». 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2011, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 26/10/2011
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 2531
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - rel. Consigliere - N. 8711/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARI (ricorrente);
nei confronti di:
1) PP VI N. IL 03/10/1971 p.c. ricorrente;
2) RZ AN N. IL 09/12/1957 C/;
avverso la sentenza n. 5/2010 TRIB. SEZ. DIST. di MOLFETTA, del 26/10/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Scardaccione Eduardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Trani, Sezione Distaccata di Molfetta, con sentenza del 26 ottobre 2010, ha riformato, pronunciando il proscioglimento perché il fatto non sussiste, la sentenza del Giudice di pace di Molfetta del 19 novembre 2009 che aveva, viceversa, condannato GH NA per i delitti di ingiuria e minacce in danno di PP NC.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione sia la parte lesa costituita parte civile, a mezzo del proprio difensore, che il P.G. presso la Corte di Appello di Bari lamentando, quale unico motivo, la mancata dichiarazione d'inammissibilità per tardività del proposto appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso in appello dell'imputata GH era, in effetti, inammissibile per tardività.
2. In fatto, si osserva come l'impugnata sentenza di primo grado, emessa il 19 novembre 2009 senza la fissazione del termine per il deposito della motivazione fosse stata successivamente depositata il 2 dicembre 2009 e quindi, nel pieno rispetto del termine di cui all'art. 544 c.p.p., comma 2. L'appello, a questo punto, avrebbe dovuto proporsi, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. b) nel termine di trenta giorni che sarebbero decorsi dalla notifica dell'avviso di deposito all'imputato contumace, ex art. 585, comma 2, lett. d) ovvero dalla scadenza del termine di deposito della motivazione stabilito dalla legge o dal Giudice nel caso di imputato presente, ex art. 585, comma 2, lett. c).
3. Il problema da risolvere, ai fini della decisione del presente ricorso, è quello relativo alla condizione dell'imputata nel giudizio di prime cure: se avrebbe dovuto essere ritenuta contumace ovvero presente.
Invero, sempre in fatto, l'imputata stessa venne formalmente dichiarata contumace, per non essere comparsa alla udienza del 2 ottobre 2008 ma, in seguito, presenziò all'udienza del 2 luglio 2009, per rendere dichiarazioni spontanee, senza che venisse revocata l'ordinanza dichiarativa della contumacia.
Sostengono i ricorrenti, questa volta in diritto, come la presenza dell'imputata al dibattimento, per rendere le suddette dichiarazioni, avesse determinato il venir meno della contumacia con la conseguenza che il termine per l'impugnazione (3 gennaio 2010), pari a trenta giorni decorrenti dal termine di quindici giorni stabilito dalla legge per il deposito della motivazione (19 novembre 2009 - 4 dicembre 2009), fosse ormai decorso il 3 marzo 2010 allorquando l'atto di appello era stato depositato presso la Cancelleria del Giudice di pace di Molfetta.
La tesi è fondata in quanto è noto, secondo la pacifica giurisprudenza di questa stessa sezione (v. Cass. Sez. 5 1 dicembre 2004 n. 6472, proprio in tema di decadenza dell'impugnazione e la citata 16 febbraio 2005 n. 15635) che, ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p., comma 3, se l'imputato compare prima che il Giudice abbia adottato i provvedimenti di cui all'art. 424 c.p.p., comma 1, e cioè prima di aver dichiarato chiusa la discussione, il Giudice debba revocare l'ordinanza che ne aveva dichiarato la contumacia. Pertanto, è da ritenere che la comparizione in giudizio dell'imputato, già dichiarato contumace implichi semplicemente il venir meno della situazione di fatto, che aveva dato luogo in precedenza alla sua dichiarazione di contumacia, tant'è vero che la contumacia viene a cessare a prescindere dall'esistenza di un formale provvedimento di revoca emesso in tal senso dal giudice (v. la citata Cass. 1 28 ottobre 2009 n. 44202). Ne deriva, in conclusione e nella specie, come il termine per proporre appello decorreva non dalla notifica dell'estratto contumaciale bensì dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione.
4, Ecco, quindi, che s'impone, in definitiva, l'annullamento dell'impugnata decisione per essere l'appello inammissibile per tardività.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per inammissibilità, che dichiara, dell'appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Molfetta in data 19 novembre 2009, che conferma. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2012