Sentenza 3 ottobre 2013
Massime • 1
È responsabile ai sensi dell'art. 113 cod. pen. di cooperazione nel delitto colposo l'agente il quale, trovandosi a operare in una situazione di rischio da lui immediatamente percepibile, pur non rivestendo alcuna posizione di garanzia, contribuisca con la propria condotta cooperativa all'aggravamento del rischio, fornendo un contributo causale giuridicamente apprezzabile alla realizzazione dell'evento, ancorché la condotta del cooperante in sé considerata, appaia tale da non violare alcuna regola cautelare, essendo sufficiente l'adesione intenzionale dell'agente all'altrui azione negligente, imprudente o inesperta, assumendo così sulla sua azione il medesimo disvalore che, in origine, è caratteristico solo dell'altrui comportamento. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità, ex art. 113, 589, comma secondo, cod. pen., del socio amministratore di una società subaffittuaria di una stalla unitamente all'amministratore unico di una s.r.l., proprietaria della medesima stalla e committente dei lavori di sostituzione di lastre di fibrocemento nella copertura del tetto della predetta stalla, nel corso dei quali un lavoratore precipitava dal tetto e perdeva la vita).
Commentari • 3
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RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Napoli, in data 27 settembre 2019, ha confermato la sentenza con la quale, il 7 ottobre 2009, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Benevento, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato P.R., I.A. e G.O. alla pena ritenuta di giustizia in relazione a delitto p. e p. dall'art. 589 c.p., con violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, contestato come commesso in (OMISSIS). Oggetto del giudizio è il decesso di Pa.Be., avvenuto nel piazzale interno di pertinenza della Ecologia Falzarano s.r.l., società di cui il P. era amministratore unico (con funzioni datoriali), l' I. era responsabile …
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1. La Corte d'appello di Napoli, in data 27 settembre 2019, ha confermato la sentenza con la quale, il 7 ottobre 2009, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Benevento, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato P.R., I.A. e G.O. alla pena ritenuta di giustizia in relazione a delitto p. e p. dall'art. 589 c.p., con violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, contestato come commesso in (OMISSIS).Oggetto del giudizio è il decesso di Pa.Be., avvenuto nel piazzale interno di pertinenza della Ecologia Falzarano s.r.l., società di cui il P. era amministratore unico (con funzioni datoriali), l' I. era responsabile amministrativo con funzioni …
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Commette omicidio colposo in caso di indicente stradale con esiti mortali la madre che sui sedili posteriori tiene in braccio il figlio su una auto condotta da un soggetto in grave stato di alterazione alcolica. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE (ud. 13-11-2014) 28-11-2014, n. 49735 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - Dott. ZOSO Liana Maria Tere - Consigliere - Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: J.V.Y., nata il (OMISSIS); …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/10/2013, n. 43083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43083 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2013 |
Testo completo
430 83/ 1 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 3.10.2013 Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: SENTENZA D. 1671/2013 dott. Gaetanino Zecca - Presidente - - Consigliere - dott. Luisa Bianchi dott. Rocco Marco Blaiotta REGISTRO GENERALE Consigliere - n. 9569/2013 dott. Salvatore Dovere - Consigliere - Consigliere rel.- dott. Marco Dell'Utri ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE TI n. il 7.3.1947 NO GU n. il 5.6.1952 avverso la sentenza n. 2136/2012 pronunciata dalla Corte d'appello di Brescia il 12.12.2012; visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell'udienza pubblica del 3.10.2013 la relazione fatta dal Cons. dott. Marco Dell'Utri; udito il Procuratore Generale, in persona del dott. V. Geraci, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito, per la parte civile, l'avv.to A. Luppi, del foro di Brescia, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito, per l'imputata RE, l'avv.to P. Aldrovandi, del foro di Mantova, che ha concluso per l'accoglimento del proprio ricorso;
udito, per l'imputato NO, l'avv.to. A. Villini, del foro di Mantova, che ha concluso per l'accoglimento del proprio ricorso. 2 Ritenuto in fatto 1.- Con sentenza resa in data 6.3.2012, il tribunale di Manto- va, sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere, ha condannato TI RE e GU NO alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ciascuno, oltre al risarcimento dei danni (in solido con la Orman s.r.l., responsabile civile) in favore delle parti civili costituite, siccome giudicati responsabili del reato di omicidio colposo commes- so, in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul la- voro, ai danni di AR PI, in Castiglione delle Stiviere, il 12.11.2007. Agli imputati, in qualità (la RE) di amministratore unico della Orman s.r.l. (società proprietaria della stalla della corte agricola 'Belfienile' e committente dei lavori di sostituzione di quattro lastre di fibrocemento della copertura di detta stalla) e (il NO) di socio amministratore della società semplice Azienda Agricola Pieve di No- dari GU e C. (società subaffittuaria della stalla), era stata origi- nariamente contestata, oltre ai tradizionali parametri della colpa ge- nerica, la violazione dell'art. 3, co. 8, d.p.r. n. 494/96 e dell'art. 7, d.lgs. n. 626/94, perché, agendo in cooperazione tra loro (ex art. 113 c.p.), avevano incaricato NO TU e AR PI (due pensio- nati non iscritti ad alcun albo di categoria e del tutto inidonei a prov- vedervi, sul piano tecnico-professionale, anche in ragione dell'indisponibilità delle necessarie attrezzature) dalla sostituzione di quattro lastre di fibrocemento nella copertura del tetto della stalla sopra richiamata, senza verificare i rischi specifici esistenti in loco e le misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione agli stessi;
con la conseguenza che il PI, salito sul tetto per compiere l'attività di sostituzione delle lastre, precipitava all'interno della stalla a seguito del cedimento del manto di copertura, perdendo la vita nell'immediatezza a causa delle gravissime lesioni politraumatiche riportate. Con sentenza in data 12.12.2012, la corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, escluso il ricorso dell'aggravante di cui all'art. 589, cpv., c.p. a carico del NO, ha di- sposto la riduzione della pena a carico dello stesso, determinandola in sei mesi di reclusione, confermando nel resto la decisione del pri- mo giudice. 3 Avverso la sentenza d'appello, a mezzo dei propri difensori, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati.
2.1.1. TI RE propone ricorso sulla base di tre mo- tivi d'impugnazione. Con il primo motivo, la ricorrente si duole del mancato rilievo, ad opera della corte territoriale, della violazione del principio di cor- relazione tra l'imputazione contestata e il contenuto della decisione di condanna emessa dal primo giudice, con la conseguente nullità di en- trambe le sentenze di merito. In particolare, mentre nel capo d'imputazione era stato conte- stato alla ricorrente di aver conferito al PI l'incarico di eseguire il lavoro di sostituzione delle lastre della copertura della stalla di pro- prietà della Orman s.r.l. (di cui la stessa è amministratrice unica), il giudice di primo grado aveva viceversa condannato l'imputata per aver consentito (o comunque non avere impedito) che detto lavoro si svolgesse in assenza delle necessarie cautele. Nel respingere la corrispondente censura sollevata in sede d'appello, la corte territoriale aveva rilevato come il tribunale avesse comunque mantenuto fermo il nucleo essenziale dell'imputazione originariamente contestata, in tal modo impedendo che si verificasse alcun pregiudizio dei diritti della difesa. Tale asserzione del giudice d'appello, ad avviso della ricorren- te, doveva considerarsi del tutto erronea, atteso che la condanna dell'imputata è stata pronunciata in relazione a una fattispecie con- creta fondata su elementi di fatto mai posti a oggetto della discussio- ne processuale e, tantomeno, di alcuna attività di accertamento nel corso del giudizio di primo grado, essendosi l'intero dibattimento svolto avendo come punto di riferimento la circostanza costituita dal preteso incarico conferito dall'imputata al PI per l'esecuzione del lavoro di sostituzione delle lastre di copertura del tetto della stalla. L'imputata, pertanto, dapprima accusata del compimento di un reato commissivo, è stata viceversa condannata in relazione alla consumazione di un reato omissivo improprio, e quindi per un titolo di reato differente da quello oggetto dell'originaria contestazione;
con la conseguente lesione dei diritti della difesa consistiti nella mancata estensione dell'accertamento processuale alla verifica di tutte le cir- costanze di fatto idonee a giustificare la riconducibilità dell'evento 4 offensivo all'ambito di 'copertura' della posizione di garanzia even- tualmente ascrivibile alla RE. -2.1.2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la senten- za impugnata per vizio di motivazione apprezzabile in relazione a tre profili specifici. Con riguardo al primo profilo, la ricorrente si duole che la cor- te territoriale, dopo aver affermato l'indispensabilità, ai fini del rico- noscimento della responsabilità dell'imputata, (quantomeno) dell'accertamento della consapevolezza, da parte della stessa, dell'iniziativa relativa alla riparazione del tetto, abbia omesso di rile- vare come, ad esito dell'istruzione dibattimentale, fosse rimasta im- possibile l'individuazione del soggetto cui ascrivere detta iniziativa, tanto non essendo emerso sulla base di alcuna delle deposizioni te- stimoniali sul punto acquisite nel corso del giudizio (e partitamente richiamate nel corpo del ricorso), tantomeno dalla circostanza che la RE avesse provveduto a rimborsare il TU delle somme da quest'ultimo anticipate per l'acquisto delle lastre di copertura del tet- to della stalla, stante l'obiettiva equivocità della circostanza in rela- zione al presunto accertamento della consapevolezza, da parte dell'imputata, dell'impiego cui dette lastre erano destinate. Con riguardo al secondo profilo, la ricorrente denuncia il tra- visamento delle risultanze processuali in cui sono incorsi i giudici del merito, con particolare riferimento alla prova del rapporto di dipen- denza tra il PI e la società (Orman s.r.l.) amministrata dalla Re- dondi. -Sul punto premesso il carattere indimostrato della circo- stanza secondo cui l'attività di riparazione del tetto fosse stata effet- tuata nell'ambito delle incombenze attinenti tale rapporto lavorativo " rileva la ricorrente come la corte d'appello avesse ingiustificata- mente omesso di considerare, al fine di escludere il ricorso del ri- chiamato rapporto lavorativo del PI, la valutazione del dato costi- tuito dall'estensione dell'appezzamento di terreno rimasto in proprie- tà alla Orman s.r.l., le cui ridotte dimensioni (inidonee a consentire l'esercizio di alcuna attività di coltivazione) non richiedevano l'impiego di alcuna forza lavoro (tantomeno a tempo pieno), del cui effettivo ricorso nessuna delle deposizioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio (puntualmente richiamate in ricorso) aveva offerto 5 alcun concreto riscontro, essendo piuttosto risultata la destinazione delle sporadiche prestazioni rese dal PI e dal TU in favore del- la sola persona del Bolzacchini, all'epoca convivente dell'imputata. A tali conclusioni, nessuna ferita poteva essere inferta dalla deposizione resa dalla teste Lancini (anch'essa sotto altri profili tra- scurata dai giudici del merito), essendosi quest'ultima limitata a rife- rire su circostanze relative a un periodo di tempo largamente anterio- re rispetto a quello relativo ai fatti oggetto dell'odierno esame. Con riguardo al terzo e ultimo profilo, la ricorrente rileva, più in generale, il carattere meramente apparente della motivazione det- tata dalla corte d'appello, avendo quest'ultima suffragato il relativo percorso argomentativo con il richiamo ad elementi probatori estra- polati in forma parziale dal complesso delle dichiarazioni testimoniali acquisite, configurando il ragionamento seguito ai fini della pronun- cia della condanna dell'imputata in modo apodittico e complessiva- mente illogico.
2.1.3. Con il terzo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge in relazione all'art. 40, co. 2, c.p., avendo il giudice d'appello erroneamente sostenuto come qualsiasi incertezza in ordine al soggetto a cui fosse ascrivibile l'iniziativa di riparazione del tetto non sarebbe valsa ad escludere la responsabilità dell'imputata, così accreditando un'erronea lettura della portata dell'art. 40 cit., da cui era discesa la conseguente grave trascuratezza del problema relativo all'effettiva riconducibilità del fatto oggetto di causa all'ambito di rilevanza giuridica della posizione di garanzia dell'imputata, in tal modo omettendo di accertare se l'evento ascritto alla RE si fosse o meno verificato sulla base di una sequenza causale che la stessa aveva l'obbligo di impedire. -2.1.4. Con il ricorso proposto, la ricorrente ha infine invocato la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento delle somme a titolo provvisionale individuate dalla corte d'appello in fa- vore delle parti civili costituite, stante il grave e irreparabile danno paventato in considerazione delle condizioni economiche della mede- sima ricorrente e delle stesse parti civili, tali da prospettare come so- stanzialmente impossibile il recupero di quanto eventualmente corri- sposto, in caso di annullamento della sentenza d'appello. 6 2.2.1.-GU NO propone ricorso sulla base di tre mo- tivi d'impugnazione. Con il primo motivo, il ricorrente si duole del mancato rilievo, ad opera della corte territoriale, della violazione del principio di cor- relazione tra l'imputazione contestata e il contenuto della decisione di condanna emessa dal primo giudice, con la conseguente nullità di en- trambe le sentenze di merito. In particolare, il ricorrente denuncia il pregiudizio subito per effetto della non corrispondenza tra il contenuto dell'accusa (dettata con riguardo all'asserito conferimento, ai lavoratori in esame, dell'incarico relativo al compimento dell'opera de qua) e quello della condanna pronunciata nei suoi confronti (viceversa correlata all'avvenuta diretta partecipazione alle operazioni di sostituzione del- la copertura della stalla); pregiudizio segnatamente consistito nell'esser stato indotto a non esercitare alcuna attività difensiva in relazione a tutti i profili in fatto configurabili in connessione a quelli viceversa valorizzati dai giudici in sede decisionale, con la conseguen- te violazione dei principi di tutela del contraddittorio e della difesa sanciti dall'art. 111 della Costituzione italiana e dall'art. 6 della Con- venzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle li- bertà fondamentali. -U2.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 113 e 589 c.p., per avere la corte territoriale apoditticamente sostenuto la sussistenza di un interesse dell'imputato al compimento delle attività di manutenzione oggetto di causa, e per aver contraddit- toriamente sostenuto come la responsabilità dell'imputato non risie- desse nell'aver facilitato l'elevazione delle lastre al livello della coper- tura della stalla, bensì per aver preso parte all'intervento su un im- mobile di cui aveva la disponibilità, senza imporre l'uso di misure di prevenzione e senza opporsi alla prosecuzione dell'intervento in as- senza di cautele. Sul punto, il ricorrente lamenta le carenze istruttorie relative all'accertamento circa l'effettiva mancanza di presidi a tutela dei la- voratori, rimarcando la vistosa illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui, dopo aver escluso l'aggravante di cui all'art. 589, 7 cpv, c.p., ha ugualmente riconosciuto il dovere del NO di impedire ai lavoratori di salire sul tetto e di svolgere le attività lavorative de quibus;
e ciò, in assenza di alcun dovere specifico di garanzia rico- struibile in termini positivi in capo all'imputato. Parimenti carente, sul piano motivazionale, deve ritenersi la sentenza impugnata in ordine alla verifica della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta del NO e l'evento dannoso, avendo la corte d'appello omesso di dar contezza delle ragioni per cui la regola di cui all'art. 40, co. 2, c.p. dovesse ritenersi estesa anche nei confron- ti dell'imputato, non bastando, a mente dell'art. 113 c.p., il generico richiamo alla consapevolezza di cooperare con altri nella realizzazio- ne dell'evento, piuttosto occorrendo uno specifico legame eziologico tra la condotta del cooperante e l'evento stesso. Sulla base di tali premesse - rilevata l'omessa giustificazione, ad opera della corte d'appello, della sussistenza dell'elemento psico- logico del reato di omicidio colposo a carico dell'imputato -, il ricor- rente ha altresì sottolineato la discutibile riconduzione della condotta dell'imputato alla figura della cooperazione colposa di cui all'art. 113 c.p., quando non piuttosto all'ipotesi delle condotte colpose indipen- denti (art. 41, co. 3, c.p.), atteso che, nel caso di specie, ciascuno dei coimputati aveva agito in assenza di rapporti volontari con l'altro, rimanendo la condotta del NO priva di alcun legame causale con l'evento dannoso verificatosi. -2.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 114 e 589 c.p., per avere la corte d'appello di Brescia escluso la concessione dell'attenuante della partecipazione concorsuale di minima importanza in relazione al contributo fornito dal NO, sul- la base di uno sviluppo motivazionale erroneo e illogico, avuto ri- guardo all'inesistenza di alcuna posizione di garanzia in capo all'imputato.
2.3. All'odierna udienza, la parte civile ha invocato la pro- nuncia del rigetto dei ricorsi, depositando le proprie conclusioni in forma scritta unitamente alla nota spese. 8 Considerato in diritto 3.1. Il primo motivo del ricorso della RE e il primo mo- tivo del ricorso del NO - congiuntamente esaminabili in ragione dell'intima connessione delle questioni dedotte - sono infondati. Sul punto, converrà rimarcare, nel solco del consolidato inse- gnamento della giurisprudenza di legittimità come, nel verificare la mancata corrispondenza tra accusa contestata e fatto ritenuto in sen- tenza, occorra riferirsi all'operatività di criteri non formali o mecca- nicistici, valendo al riguardo la decisività del principio che impone (nel caso in cui sia accertato lo scostamento indicato) il riscontro dell'avvenuto rispetto dei diritti della difesa, nel senso che l'imputato abbia avuto, in concreto, la possibilità di difendersi da ogni profilo dell'addebito; e tanto, a prescindere dalla differente configurazione formale, in termini commissivi od omissivi, della condotta contestata (cfr. Cass., Sez. 4, n. 41674/2004, Rv. 229893; Cass., Sez. 4, n. 7026/2002, Rv. 223747). Tale evenienza, in particolare, ricorre in tutti casi in cui dell'addebito si sia concretamente trattato nelle varie fasi del proces- so, ovvero in quelli nei quali sia stato lo stesso imputato a evidenziare il fatto diverso quale elemento a sua discolpa (v. Cass., Sez. 5, n. 23288/2010, Rv. 247761; Cass., Sez. 6, n. 20118/2010, Rv. 247330; Cass., Sez. 2, n. 11082/2000, Rv. 217222; Cass., Sez. 2, n. 5329/2000, Rv. 215903). In breve, il principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, di cui all'art. 521 c.p.p., finalizzato alla salva- guardia del diritto di difesa, non è violato qualora la sentenza puntua- lizzi l'imputazione enunciata formalmente nell'atto di esercizio dell'a- zione penale con le integrazioni risultanti dagli interrogatori e dagli altri atti in base ai quali è stato reso in concreto possibile all'imputato di avere piena consapevolezza del thema decidendum, così da potersi difendere in ordine a un determinato fatto, inteso come episodio del- la vita umana (v. Cass., Sez. 6, n. 9213/1996, Rv. 206208). Ai fini della valutazione di detta correlazione, occorrerà dun- que tener conto, non solo del fatto descritto in imputazione, ma an- che di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato che hanno formato oggetto di sostanziale contestazio- ne, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul ma- 9 teriale probatorio posto a fondamento della decisione (v. Cass., Sez. 3, n. 15655/2008, Rv. 239866). Naturalmente, non deve trattarsi di un fatto completamente diverso ed eterogeneo con immutazione dell'imputazione nei suoi elementi essenziali (v. Cass., Sez. 1, n. 6302/1999, Rv. 213459; Cass., Sez. 6, n. 2642/1999, Rv. 212803), dovendo ritenersi sussistente la violazione de qua solamente quando nei fatti rispettivamente de- - scritti e ritenuti non sia possibile individuare un nucleo comune, - con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, non in rapporto di continenza, bensì di eterogeneità (Cass., Sez. 6, n. 81/2008, Rv. 242368). Nel caso di specie, del tutto correttamente la corte territoriale ha osservato, da un lato, come il nucleo essenziale dell'imputazione contestata a carico della RE non fosse individuabile nell'avere la donna dato personalmente incarico al PI di eseguire il lavoro, bensì nel fatto che, in qualità di legale rappresentante della Orman s.r.l., avesse comunque consentito (al di là di chi avesse materialmen- te parlato con il lavoratore) che un lavoro da svolgersi per conto di quest'ultima, da parte di un dipendente della stessa, venisse posto in essere senza che fossero adottate le necessarie cautele. Dall'altro lato, e in termini ugualmente corretti, la corte ha evidenziato come l'attività prestata dal NO per consentire il tra- sporto delle lastre sul tetto della stalla di cui aveva la disponibilità e, in generale, la condotta dallo stesso tenuta in quel frangente costitui- va una circostanza largamente conosciuto dallo stesso e dalla sua di- fesa, così com'era evidente la sua rilevanza nel generale contesto della linea accusatoria, sì da non potersi ravvisare alcuna sostanziale lesio- ne del relativo diritto di difesa. La corretta individuazione, da parte del giudice d'appello, de- gli elementi essenziali dell'imputazione e il riscontro della relativa corrispondenza, tanto nell'atto d'accusa, quanto nella sentenza di condanna pronunciata a carico degli imputati, così come il riscontro dell'effettiva acquisita conoscenza in sede dibattimentale, da parte degli imputati, di tutti i fatti e gli elementi di prova utilizzati ai fini della decisione, valgono a lasciar ritenere pienamente rispettato, nel caso di specie, il principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 521 c.p.p. (e in ogni caso l'assenza di alcuna lesione dei relativi diritti di difesa), con la definitiva attestazione della radicale infonda- 10 tezza dei motivi d'impugnazione sul punto sollevati dagli odierni ri- correnti. 3.2.-Il secondo e il terzo motivo del ricorso della RE sono infondati in relazione a tutti i profili critici rassegnati. Con particolare riguardo al contestato raggiungimento della prova relativa all'acquisita consapevolezza, da parte dell'imputata, dell'iniziativa relativa al lavoro di sostituzione delle lastre di copertu- ra della stalla o al rapporto di dipendenza del PI con la società gestita dalla RE, varrà evidenziare come, sul punto, la ricorrente si sia limitata a prospettare unicamente una diversa lettura delle ri- sultanze istruttorie acquisite, in difformità dalla complessiva rico- struzione dei giudici di merito, deducendo (peraltro, in modo solo ipotetico e congetturale) i soli elementi astrattamente idonei a sup- portare la propria alternativa rappresentazione del fatto, senza tutta- via farsi carico della complessiva riconfigurazione dei fatti oggetto di causa sulla base di tutti gli elementi istruttori raccolti, che, viceversa, i giudici del merito hanno ricostruito con adeguata coerenza logica e linearità argomentativa (sull'integrazione in un unico corpo argo- mentativo delle sentenze di primo e di secondo grado concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fonda- mento delle rispettive decisioni, cfr. Cass., Sez. 1, n. 8868/2000, Rv. 216906 e segg. conformi). Sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato inse- gnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale la modificazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p., introdotta dalla legge n. 46/2006, consente la deduzione del vizio del travisamento della pro- va là dove si contesti l'introduzione, nella motivazione, di un'infor- mazione rilevante che non esiste nel processo, ovvero si ometta la va- lutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. Il sindacato della corte di cassazione rimane tuttavia quello di sola legittimità, sì che continua a esulare dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, una volta riscontrata la coerente e logica ricostruzione operatane dal giudice di merito (v., ex multis, Cass., Sez. 2, n. 23419/2007, Rv. 236893). Da ciò consegue che gli “altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" menzionati dal testo vigente dell'art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p., non possono che essere quelli con- 11 cernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati anche in re- lazione all'intero contesto probatorio, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo esclusa la possi- bilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da con- trapporre a quella effettuata dal giudice di merito (Cass., Sez. 4, n. 35683/2007, Rv. 237652). Nel caso di specie, i giudici del merito hanno coerentemente e in modo logicamente corretto ricostruito i fatti evidenziati dal com- plesso degli elementi di prova raccolti, sottolineando la complessiva gravità, precisione e concordanza degli indici probatori d'indole criti- ca e la concreta concludenza delle fonti di prova diretta, univocamen- te destinati a comprovare l'effettivo pieno coinvolgimento della Re- dondi nell'attività di gestione e amministrazione della Orman s.r.l.; la continuità e l'estensione dell'impegno lavorativo profuso dal PI nell'ambito aziendale (desunte anche dalla regolarità delle modalità retributive e delle forme di esplicazione della subordinazione tecnica del PI alla RE); il carattere significativo e decisivo della cir- costanza costituita dal rimborso, da parte dell'imputata in favore del TU, delle somme da quest'ultimo anticipate per l'acquisto delle lastre destinate ad essere collocate in sostituzione sulla copertura del- la stalla aziendale. Con particolare riguardo a tale ultima circostanza, del tutto coerentemente, e in modo pienamente congruo sul piano argomenta- tivo, la corte territoriale ha evidenziato l'assoluta inverosimiglianza della prospettazione dell'imputata secondo cui la stessa avrebbe provveduto al rimborso di tali somme senza sapere (o quantomeno informarsi in quel frangente) della destinazione di quelle lastre, sot- tolineando come in ogni caso la RE, in qualità di amministratri- ce della società, avesse l'obbligo di seguire le lavorazioni che i propri dipendenti svolgevano nell'ambito aziendale, anche al fine di provve- dere a quanto necessario per la relativa sicurezza, non essendo am- missibile che la stessa trascurasse di interessarsi delle relative esigen- ze, o li “abbandonasse a se stessi” nell'organizzazione degli interventi da effettuare ai fini della manutenzione dei beni aziendali;
e ciò, so- prattutto al cospetto della prospettata programmazione di un'attività tanto pericolosa, come quella da realizzare al livello di copertura di un immobile (così platealmente annunciata attraverso la richiesta di 12 rimborso dell'acquisto dei materiali per loro natura destinati a tale impiego), che l'imputata aveva l'obbligo di accertare e di seguire, an- che in relazione all'attività di predisposizione delle modalità e delle cautele da adottare, al fine di scongiurare ogni possibile rischio per l'incolumità dei lavoratori, che la stessa imputata, in relazione alla posizione funzionale rivestita, era formalmente tenuta a garantire. Proprio in relazione a tali premesse si rivela l'infondatezza del terzo motivo di ricorso prospettato dall'imputata, avendo la corte ter- ritoriale coerentemente e logicamente sottolineato l'irrilevanza, ai fi- ni del riconoscimento della responsabilità penale della RE, del tema relativo all'accertamento del soggetto a cui fosse concretamente ascrivibile l'iniziativa di riparazione del tetto, a tal fine dovendo rite- nersi sufficiente la sola premessa in fatto costituita dalla consapevo- lezza (effettiva e doverosa), da parte dell'imputata, dell'esistenza di lavorazioni potenzialmente pericolose programmate in ambito azien- dale, alla cui cura e garanzia la stessa era, in qualità di amministratri- ce unica della società datrice di lavoro, ineludibilmente tenuta. -3.3. Il secondo e il terzo motivo del ricorso del NO sono infondati. -Al riguardo premessa la correttezza della decisione impu- gnata, laddove ha dato atto della sostanziale irrilevanza del tema rela- tivo all'interesse dell'imputato al compimento delle lavorazioni di so- stituzione della copertura della stalla (interesse peraltro implicito nella diretta conduzione della stalla da parte della società gestita dell'imputato), e rilevata l'inammissibilità della rilettura degli stru- menti istruttori adeguatamente e coerentemente ricostruiti, sul piano logico, dai giudici del merito, circa la mancata predisposizione e ado- zione, nella specie, delle necessarie misure cautelari a tutela del lavo- "rileva questa corte la piena correttezza, sul ratore rimasto ucciso piano logico-giuridico, della decisione dei giudici del merito circa la riconduzione del fatto oggetto di causa all'ambito normativo della cooperazione nel delitto colposo disciplinata dall'art. 113 c.p.; qualifi- cazione destinata a coinvolgere le questioni sollevate dal ricorrente, con riguardo, tanto alla ritenuta responsabilità dell'imputato per aver preso parte all'intervento su un immobile di cui pure aveva la dispo- nibilità (attraverso la messa a disposizione e la concreta utilizzazione del mezzo con il quale le lastre di copertura furono elevate al livello di 13 copertura della stalla) senza che fosse stata adottata la benché mini- ma misura di prevenzione a tutela dei lavoratori ivi impegnati (e per non essersi astenuto dal dar corso al proprio intervento cooperativo proprio in ragione dell'estrema ed evidente pericolosità delle opera- zioni in esecuzione), quanto alla verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e del nesso di causalità tra la con- dotta del NO e l'evento dannoso. Sul punto, varrà sottolineare, in coerenza all'insegnamento di questa corte di legittimità, come ai fini del riconoscimento del- la cooperazione nel delitto colposo, oltre a non esser necessaria la co- noscenza dell'identità delle altre persone cui risale la cooperazione, deve ritenersi non necessaria neppure la consapevolezza della natu- ra colposa dell'altrui condotta, essendo sufficiente la coscienza, da parte dell'agente, che dello svolgimento di una determinata attività (nella specie, dell'attività di rifacimento della copertura di un immo- bile altrui) siano investite anche altre persone (cfr. Cass., Sez. 4, n. 6215/2009, Rv. 246420; Cass., Sez. 4, n. 26020/2009, Rv. 243932). In particolare, tale cooperazione deve ritenersi ravvisabile an- che quando (come nel caso di specie) un soggetto interviene nell'ambito di un'opera complessivamente organizzata, essendo a co- noscenza che la sistemazione di detta opera è riservata anche all'altrui responsabilità (v. Cass., Sez. 4, n. 26020/2009, cit.). Proprio con riguardo a tali aspetti, questa corte ha già in pre- cedenza avuto modo di sottolineare come l'elemento di coesione tra le diverse condotte di cooperazione chieda d'essere rinvenuto nel da- to d'indole psicologica costituito dalla consapevolezza di cooperare con altri, senza peraltro che tale consapevolezza debba estendersi si- no a cogliere il carattere colposo dell'altrui condotta. Le contrastanti tesi espresse al riguardo presentano il fianco a qualche critica. La tesi della mera consapevolezza dell'altrui condotta sembra implicare il rischio di creare un'indiscriminata estensione dell'imputazione. D'al- tra parte, richiedere la consapevolezza del carattere colposo dell'altrui comportamento reca il rischio opposto di svuotare la norma e di ren- derla inutile, giacché una tale consapevolezza ben potrebbe implicare un atteggiamento autonomamente rimproverabile. Le preoccupazioni di un'eccessiva estensione della fattispecie di cooperazione connesse alla mera consapevolezza dell'altrui con- dotta concorrente, peraltro, appaiono ragionevolmente arginabili in- 14 dividuando con rigore, sul piano fenomenico, le condotte che si pon- gono tra loro in cooperazione. Occorre cioè che il coinvolgimento in- tegrato di più soggetti sia imposto dalla legge, da esigenze organizza- tive connesse alla gestione del rischio, o almeno sia contingenza og- gettivamente definita senza incertezze e pienamente condivisa sul piano della consapevolezza. In tali situazioni, l'intreccio cooperativo, il comune coinvolgimento nella gestione del rischio, giustifica la pe- nale rilevanza di condotte che, sebbene atipiche, incomplete, di sem- plice partecipazione, si coniugano e si compenetrano con altre con- dotte tipiche. In tutte tali situazioni ciascun agente dovrà agire te- nendo conto del ruolo e della condotta altrui. Si genera così un lega- me e un'integrazione tra le condotte che opera non solo sul piano dell'azione, ma anche sul regime cautelare, richiedendo a ciascuno di rapportarsi, preoccupandosene, pure alla condotta degli altri soggetti coinvolti nel contesto. Tale pretesa 'd'interazione prudente' individua il canone per definire il fondamento e i limiti della colpa di coopera- zione. La stessa pretesa giustifica la deviazione rispetto al principio di affidamento e di autoresponsabilità, insita nell'idea di cooperazione colposa (v. Cass., Sez. 4, n. 1428/2011, Rv. 252940). Del tutto correttamente, pertanto, la corte territoriale ha con- figurato la vicenda de qua nel quadro della cooperazione colposa di cui all'art. 113 c.p., avendo esattamente rilevato come l'imputato fosse a conoscenza della condotta (nella specie, d'indole omissiva) attribui- bile alla responsabilità della società proprietaria della stalla, allo stes- so essendo noti, tanto gli obblighi contrattuali incombenti sulla socie- tà proprietaria (e concedente), quanto la volontà dei relativi organi amministrativi di provvedere alle opere di manutenzione della coper- tura, ed avendo altresì ben potuto verificare personalmente come nessuna cautela fosse stata adottata, da detti organi, al fine di preve- nire l'eventuale precipitazione dall'alto dei lavoratori (cfr. pag. 15 del- la sentenza d'appello): la stessa corte territoriale ha significativamen- te evidenziato come il NO avesse ammonito il PI a non salire sul tetto ma a rimanere più prudentemente sulla pala della macchina operatrice utilizzata per l'elevazione delle lastre al livello di copertura della stalla (cfr. pagg. 5 e 9 della sentenza d'appello). Proprio sulla base di tali premesse in fatto, i giudici del merito hanno riconosciuto, in termini pienamente coerenti sul piano logico e argomentativo, come la circostanza che il NO avesse offerto un 15 fattivo e rilevante contributo alla realizzazione dell'opera de qua (nel- le condizioni così evidentemente pericolose per i lavoratori ad essa adibiti) valesse a giustificare l'imputazione anche a carico dello stesso dell'evento dannoso verificatosi;
e ciò, tanto sul piano soggettivo della colpa ad esso rimproverabile (per aver sconsideratamente agevolato l'evento lesivo, senza doverosamente astenersi dal contribuire, con la propria condotta attiva, all'aggravamento e alla concretizzazione del rischio oggettivamente prevedibile e prevenibile), quanto su quello oggettivo del nesso causale, attesa l'inscindibilità dell'immediato col- legamento tra il contributo attivo fornito dal NO e l'omissione colposa ascrivibile alla RE. A tale ultimo riguardo, è appena il caso di evidenziare come, secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legit- timità, la fattispecie disciplinata dall'art. 113 c.p. vale a porsi quale strumento normativo di estensione della responsabilità penale colpo- sa in relazione al rilievo di condotte che, se astrattamente atipiche (meramente agevolatrici o anche di modesta significatività) rispetto alla produzione dell'evento non voluto, assumono piena rilevanza pe- nale, in termini di colpevolezza e d'imputazione causale obiettiva dell'evento, attraverso il nesso d'indole psicologica che lega la con- dotta dell'agente con quella degli altri soggetti cooperatori nel delitto colposo, sì da giustificare il riconoscimento di precisi doveri d'indole cautelare anche in relazione alla sfera di soggetti rispetto ai quali non parrebbe in astratto predicabile alcuna specifica o formale posizione di garanzia (cfr. Cass., Sez. 4, n. 1786/2009, Rv. 242566; Cass., Sez. 4, n. 1428/2011, Rv. 252940, cit.). Nella specie, pertanto, del tutto correttamente la corte territo- riale ha interpretato le potenzialità normative dell'istituto della coo- perazione nel delitto colposo (di cui all'art. 113 c.p.) in relazione alla qualificazione giuridica della fattispecie de qua, a tale istituto doven- do ritenersi riconducibile, oltre all'ipotesi del difetto di consapevolez- za, da parte dell'un cooperante, dell'identità dell'altro o della natura colposa della sua azione (cfr., ancora, di recente, Cass., Sez. 4, n. 26239/2013, Rv. 255696), altresì l'ipotesi in cui la coscienza dell'altrui cooperazione sia propria solo di uno dei cooperanti. Allo stesso modo, deve ritenersi coerente allo spirito del ri- chiamato istituto, l'imposizione di uno specifico dovere giuridico di astensione a carico dell'agente il quale, trovandosi a operare in una 16 situazione di rischio da lui immediatamente e distintamente percepi- bile (e pur non rivestendo alcuna posizione di garanzia), contribuisca con la propria condotta cooperativa all'aggravamento del rischio, fino a concretizzarne il ricorso, fornendo un contributo causale giuridica- mente apprezzabile alla realizzazione dell'evento. Evenienza peraltro riscontrabile pur dove la condotta del cooperante, in sé considerata, appaia tale da non violare alcuna regola cautelare, poiché il contenu- to di lesività di detta condotta chiede d'essere apprezzato per il solo fatto di accedere psicologicamente alla condotta colposa altrui. In re- lazione a tale ipotesi, infatti, l'integrazione di un'ipotesi di coopera- zione nel delitto colposo viene determinata, non già dai caratteri og- gettivi della condotta, bensì dal contenuto della volontà del soggetto che aderisce intenzionalmente all'altrui azione negligente, impruden- te o inesperta, assumendo così sulla sua azione (anche di sola agevo- lazione) il medesimo disvalore che, in origine, è caratteristico solo dell'altrui comportamento. Occorre dunque ribadire come, proprio il nesso d'indole psico- logica che lega la volontà dell'agente all'altrui condotta colposa (così assumendo sulla propria azione il medesimo disvalore di quella) - e il fatto stesso di orientare la propria attività cooperativa all'obiettivo mantenimento (quando non all'aggravamento o alla concretizzazio- ne) della situazione di rischio (oggettivamente percepibile) da altri realizzata vale a confermare la perdurante compatibilità, con il - principio di colpevolezza, del rimprovero in ipotesi levato in relazione a condotte (in sé oggettivamente considerate) del tutto rispettose di regole cautelari. Come pure coerente, con il diverso principio di tas- satività, deve ritenersi il meccanismo estensivo della responsabilità penale connesso all'efficacia operativa dell'art. 113 c.p., occorrendo osservare come l'area dei comportamenti penalmente rilevanti risulti adeguatamente delimitata, per effetto tanto della tipizzazione della condotta sulla base della sua efficacia condizionante rispetto all'agevolazione (ovvero all'aggravamento o alla concretizzazione) del rischio obiettivamente e percepibilmente creato da altri, quanto dell'obiettiva riconoscibilità, sul piano della realtà sociale, di compor- tamenti concreti ragionevolmente sussumibili, secondo un criterio di normalità, nel quadro dei tipi legali di volta in volta in rilievo, là dove il coinvolgimento integrato di più soggetti nel compimento di un'opera comune sia imposto dalla legge, da obiettive esigenze orga- 1717 nizzative connesse alla gestione del rischio, o si presenti almeno nelle forme di una contingenza oggettivamente definita senza incertezze. Da ultimo, occorre rilevare la radicale infondatezza del terzo motivo d'impugnazione sollevato dal NO, avendo la corte territo- riale congruamente giustificato il disconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. in favore dello stesso, specificando come non potesse in alcun modo qualificarsi in termini di 'minima importanza' un contributo così decisivo e determinante, nella produ- zione dell'evento lesivo da ultimo verificatosi, come quello nell'occasione fornito dal NO.
4. Il riscontro dell'integrale infondatezza di tutti i motivi d'impugnazione illustrati con i ricorsi proposti in questa sede (oltre all'assorbimento di ogni questione relativa all'invocata sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento delle somme a titolo provvisionale individuate dalla corte d'appello in favore delle parti civili costituite), impone il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricor- renti al pagamento delle spese processuali, oltre al rimborso delle spese di giudizio in favore delle parti civili costituite, secondo la li- quidazione di cui al dispositivo.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore delle parti civili delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in totali euro 3.000,00 oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.10.2013. Il Consigliere est. (Marco Dell'Utri) eco facJea n Il Presidente (Gaetanino Zecca) Рсобой - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 OTT. 2013 CASS O N I E S A Z H.FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Giulio Maria TIBERIO