Sentenza 14 luglio 2004
Massime • 1
La sospensione condizionale della pena stabilita all'esito di patteggiamento può essere concessa sia quando le parti abbiano subordinato alla concessione del beneficio il patto sul "quantum" della pena da applicare, sia quando le stesse abbiano devoluto la questione al giudice in maniera esplicita e specifica. (Nel caso di specie, la Suprema Corte, ferma restando la validità dell'accordo intercorso tra le parti in relazione alla pena da applicare, ha annullato con rinvio la sentenza di patteggiamento in riferimento all'omessa motivazione sull'ulteriore richiesta avanzata dalle parti di concessione del beneficio).
Commentari • 4
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova ha applicato a Piercarlo B., per il reato di cui agli artt. 81 e 495 c.p., la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, in continuazione con quelle già inflittegli in due precedenti occasioni, rideterminando per l'effetto la pena complessiva in anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione. Il giudice ha contestualmente concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per quattrocento giorni e complessive sei ore settimanali, da svolgere presso il Comune di Bogliasco, ai sensi della …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 15 luglio 2022
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova ha applicato a Piercarlo B., per il reato di cui agli artt. 81 e 495 c.p., la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, in continuazione con quelle già inflittegli in due precedenti occasioni, rideterminando per l'effetto la pena complessiva in anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione. Il giudice ha contestualmente concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per quattrocento giorni e complessive sei ore settimanali, da svolgere presso il Comune di Bogliasco, ai sensi della …
Leggi di più… - 3. Le Sezioni Unite intervengono sulla sospensione condizionale della pena: vediamo in che modoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 giugno 2022
Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova applicava ad un imputato, per il reato di cui agli artt. 81 e 495 cod. pen., la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, in continuazione con quelle già inflittegli in due precedenti occasioni, rideterminando per l'effetto la pena complessiva in anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione. In particolare, il giudice di merito aveva contestualmente concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione …
Leggi di più… - 4. La sospensione condizionale della penahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020
La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/2004, n. 40232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40232 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 14/07/2004
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 01009
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 013695/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CASO ANNA N. IL 06/10/1966;
avverso SENTENZA del 05/12/2003 TRIBUNALE di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DE MAIO GUIDO;
lette le conclusioni del P.G. inammissibile il ricorso;
MOTIVAZIONE
Con sentenza in data 5.12.2003 il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli applicò a AS Anna, su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., con le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, la pena di mesi sei di reclusione ed euro 1500 di multa in relazione in relazione al delitto di cui all'art. 171 ter co. 1^ lett. ce) e co. 2^ lett. a) l. 633/41, con l'aggravante di aver posto in commercio oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto di autore, fatto commesso in Napoli il 4.12.03, con la recidica specifica reiterata infraquinquennale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore della AS, il quale lamenta, sotto i profili della inosservanza ed erronea applicazione e del vizio motivazionale, che il primo Giudice, "pur non sussistendo condizioni ostative, ...ha omesso di applicare l'art. 163 c.p. e di disporre la sospensione condizionale della pena così come concordato e richiesto esplicitamente dal P.M.". Il Proc. Gen. ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è fondato.
Va premesso che la requisitoria del Proc. Gen. - che richiama genericamente l'impossibilità per le parti di modificare o revocare unilateralmente l'accordo raggiunto e l'assolvimento da parte del giudice dell'obbligo di motivazione anche con la mera indicazione della verifica e della positiva vantazione dei termini dell'accordo - non ha centrato la questione;
la quale, nel caso in esame, investe la mancanza di motivazione e della relativa pronuncia sulla concorde richiesta delle parti di concessione della sospensione condizionale, hi effetti, dalle conclusioni riportate nel verbale e in epigrafe alla sentenza impugnata, risulta che le parti hanno concluso, testualmente, nel modo seguente: "applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per una pena finale di mesi sei di reclusione ed euro 1500 di multa, pena sospesa. Il P.M. chiede per AS la pena sospesa...". Da tali conclusioni deve desumersi che il beneficio della sospensione condizionale, pur non essendo configurato come condizione sine qua non del patto, configurava pur sempre una richiesta concorde delle parti;
ciò è tanto più evidente proprio per l'attuale ricorrente (che può, astrattamente finire del beneficio), relativamente alla quale il P.M., quasi a rafforzare le conclusioni attribuite nella verbalizzazione a entrambe le parti, ribadiva che "chiede per AS la pena sospesa", hi siffatta ipotesi, la concorde richiesta delle parti, da un lato, comportava, in forza della mancata subordinazione del patto alla concessione del beneficio (e, più ancora, del mancato inserimento della richiesta tra le clausole del patto) comunque la validità dell'accordo raggiunto dalle parti e ratificato dal giudice;
dall'altro, però, proprio nel rispetto della natura pattizia del rito, determinava l'insorgenza per il giudice di un obbligo di motivazione sul punto sottoposto da entrambe le parti alla sua valutazione. Nel caso in esame, quindi, deve trovare applicazione il principio (pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, v. Sez. 5^, 5.10.98 n. 4121, Pellino, rv. 211506; n. 4124, rv. 211508) secondo cui il presupposto pattizio della sentenza che applica le richieste delle parti esime il giudice dal motivare solo le statuizioni, positive o negative, non concordate, mentre una richiesta ulteriore, concordemente prospettata dalle parti - anche se non inserita tra le clausole del patto e, quindi, certamente comunque non condizionante l'accordo - richiede esplicita e specifica motivazione. Diretta conseguenza di tale principio è che la sospensione condizionale può essere concessa - oltre che nell'ipotesi, espressamente prevista dalla norma, di subordinazione del patto alla concessione del beneficio - anche e soltanto se (come nel caso in esame) la questione relativa sia stata devoluta, esplicitamente e specificamente, al potere discrezionale del giudice da entrambe le parti.
Discende, per quanto concerne il caso in esame, che, ferma restando la validità del vero e proprio patto intervenuto tra le parti, la sentenza impugnata è inficiata dall'omissione di motivazione sulla richiesta sottoposta concordemente dalle parti stesse, e, quindi, va annullata sul punto, con rinvio allo stesso Tribunale;
questo, nel nuovo esame, si uniformerà, ex art. 627 co. 1^ n. 3, al principio che, nello speciale rito del patteggiamento, solo la mancata richiesta o la mancata devoluzione hanno significazione preclusiva (nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto) e, quindi, esprimerà, la propria valutazione sul punto stesso, concordemente sottoposto dalle parti al vaglio del Giudicante.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'omessa motivazione in punto sospensione condizionale della pena, con rinvio al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2004