Sentenza 30 ottobre 2001
Massime • 1
In tema di provvedimenti concernenti l'applicazione di misure cautelari personali, poiché nessuna disposizione di legge vieta che per uno stesso fatto di reato siano emessi più provvedimenti cautelari, rilevando la circostanza solo ai fini della durata della misura ai sensi del comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen. nell'ipotesi in cui il GIP, emesso un provvedimento cautelare, trasmetta successivamente, senza dichiarare la propria incompetenza, gli atti, ai sensi dell'art. 16 del codice di rito, a diverso P.M. ed il GIP presso quest'ultimo emetta a sua volta ulteriore provvedimento custodiale, nessuna nullità si verifica per violazione dell'art.27 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/10/2001, n. 41370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41370 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1. Dott. FRANCESCO LISCIOTTO - Presidente - del 30/10/2001
2. Dott. RENATO OLIVIERI - Consigliere - SENTENZA
3. Dott. FABIO MAZZA - Consigliere - N. 4013
4. Dott. FRANCESCO MARZANO - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
5. Dott. RUGGERO GALBIATI - Consigliere - N. 16421/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DD EN, n. in Albania il 17.07.1977;
avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Bari in data 29 dicembre 2000;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udita la richiesta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario Iannelli, che ha concluso per l'annullamento per il rigetto del ricorso;
Non comparso il difensore della ricorrente;
Osserva
1. Il 29 dicembre 2000 il G.I.P. del Tribunale di Bari emetteva nei confronti di EN DD la misura della custodia cautelare in carcere per imputazione di cui agli artt. 110 c.p., 73, 1^ e 6^ c., 80, 2^ c., D.P.R. n. 309/1990, dando atto che in tal senso era stato formulata la richiesta del P.M. "di rinnovazione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere già applicata ai primi tre indagati (tra i quali la DD) dal G.I.P. di Brescia in sede di convalida del fermo dei medesimi". Rilevava, tra l'altro, il giudice della cautela che "va... ritenuta la competenza territoriale e funzionale di questa A.G. in relazione all'art. 51, comma 3 bis, c.p.p., in quanto l'accordo relativo alla vicenda di importazione della droga di cui all'imputazione si è perfezionato in Bari e le indagini relative agli odierni indagati riguardano anche l'ipotesi delittuosa di cui all'art, 74 D.P.R. n. 304/1990 non contestata dal PM. in sede di convalida del fermo poiché in relazione ad essa l'attività investigativa non è ancora conclusa".
2. Avverso tale ordinanza ha personalmente proposto ricorso l'indagata, denunziando:
a) "violazione dell'art. 27 c.p.p. e/o mancanza o assoluta illogicità della motivazione in ordine alla asserita incompetenza del G.I.P. di Brescia". Deduce che l'ordinanza impugnata era stata emessa "sulla scorta dell'erronea considerazione che il G.I.P. di Brescia avesse dichiarato la propria incompetenza" e l'ordinanza medesima nulla motiva in ordine a tale presupposto", laddove "l'esatta lettura dei provvedimenti con cui il G.I.P. di Brescia ha convalidato il fermo e ha disposto a carico della ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere consente di escludere che detto G.I.P. abbia dichiarato la propria incompetenza territoriale in ordine al presente procedimento..." Assume che da tanto "discende l'evidente violazione dell'art. 27 c.p.p. e/o delle altre norme vigenti in subiecta materia, in quanto, non essendosi mai dichiarato incompetente il G.I.P. di Brescia, si perverrebbe all'assurdo che in capo alla sottoscritta pendano allo stato e per i medesimi fatti due ordinanze di custodia cautelare", con "l'assoluta impossibilità per la deducente di comprendere quale sia l'ordinanza in forza della quale la stessa è privata della propria libertà personale... ";
b) "violazione dell'art. 8 c.p.p. e 9 c.p.p. e/o mancanza o assoluta illogicità della motivazione in ordine all'asserita incompetenza territoriale del G.I.P. di Bari". Premesso che "l'ordinanza impugnata afferma la competenza per territorio dell'A.G. di Bari, in quanto in quella città si sarebbe perfezionato l'accordo criminoso tra gli odierni indagati" assume che "tale affermazione che pare all'evidenza di estrema genericità, in quanto non suffragata da motivazione alcuna, non è condivisibile..." giacché "anche a voler condividere, per assurdo, le argomentazioni del P.M., laddove si afferma che il locus commissi delicti vada individuato laddove sia compiuto il primo atto esecutivo dell'accordo criminoso", tale luogo non poteva essere individuato "nell'imbarco dell'autovettura per l'Albania..." e "deve necessariamente individuarsi proprio nell'atto dell'introduzione dell'automobile nel territorio italiano, fatto che, tuttavia, è avvenuto in luogo che allo stato non è dato individuare" c) "violazione del combinato disposto degli artt. 291 e 292 c.p.p. e/o mancanza o assoluta illogicità della motivazione in ordine all'asserita sussistenza dei requisiti di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90". Rileva che "l'ordinanza impugnata sembra essere stata emessa in violazione del principio della richiesta"; che il G.I.P. aveva dato atto che il pubblico ministero non aveva formulato la imputazione di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 e che "alla luce di questa ammissione del G.I.P. non è dato sapere da quali fra gli atti depositati per la reiterazione della misura cautelare egli abbia potuto desumere queste informazioni in ordine agli spunti investigativi ed alle scelte procedimentali del Pubblico Ministero richiedente".
3. Le proposte doglianze non possono condividersi.
Non sussiste, infatti, la denunziata violazione dell'art. 27 c.p.p.. Conformemente, invero, a quanto sul punto dedotto dal ricorrente, il G.I.P. del Tribunale di Brescia, nel rendere il provvedimento cautelare del 15 dicembre 2000, non dichiaro contestualmente la propria incompetenza;
ne' tale declaratoria risulta, dagli atti qui trasmessi, successivamente emessa da tale giudice. È in atti versata copia di una missiva, in data 20 dicembre 2000, del pubblico ministero presso il Tribunale di Brescia, con la quale si disponeva la trasmissione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari del fascicolo processuale "per competenza territoriale derivante dalla connessione...": la nuova misura, dunque, venne emessa a seguito della trasmissione degli atti da parte di un ufficio del pubblico ministero ad altro, per la ravvisata, a quel momento, sussistenza della competenza territoriale in capo al giudice presso il quale era l'ufficio del secondo.
Ciò posto, deve rilevarsi che presupposto per l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 27 c.p.p. è la declaratoria giurisdizionale di incompetenza, contestualmente o successivamente emessa dal giudice procedente;
"la circostanza che il pubblico ministero procedente trasmetta gli atti a quello incardinato presso il giudice che egli ritenga competente (art. 54, 1^ c., c.p.p.) non è idonea ne' a comportare la competenza di quest'ultimo giudice - che può infatti declinarla ove gli si chieda un provvedimento, - ne' ad escludere la competenza del giudice presso il quale il pubblico ministero trasmittente esercita le sue funzioni. Di conseguenza, tale traslazione degli atti non vale ad infirmare la validità della misura cautelare già disposta da quest'ultimo, ne' ad attribuirle una efficacia solo interinale;
e non v'è ragione di ritenere che ad essa debba sovrapporsi un nuovo provvedimento di altro giudice, mancando in tal caso - diversamente che in quello contemplato dall'art. 27 - una pronuncia declinatoria di competenza" (Corte Cost., n. 262/1991; cfr. Cass., Sez. 2^, n. 14787/2001; id., Sez. 2^, n. 11993/2001; id. Sez. 4^, n. 4054/2000; id. Sez. 4^, n. 1529/1992;
id., Sez. 5^, n. 781/1991). La misura, dunque, nella specie emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brescia conserva, allo stato, piena efficacia, il provvedimento di trasmissione degli atti disposta dalla parte pubblica non potendo dispiegare effetti invalidanti sulla competenza da quel giudice ritenuta.
Ove, tuttavia, come nel caso che occupa, la rinnovazione della misura originariamente disposta abbia egualmente luogo, da parte del G.I.P. dell'ufficio giudiziario presso il quale esercita le sue funzioni il pubblico ministero che abbia ricevuto gli atti, tanto non comporta alcuna nullità (cfr. Cass., Sez. 6^, n. 1529/100 2): secondo il principio generale rinvenibile nel vigente ordinamento, difatti, nessuna disposizione di legge vieta che per uno stesso fatto di reato siano emessi più provvedimenti di custodia cautelare, rilevando la circostanza solo ai fini del computo della durata della misura, ai sensi dell'art. 297.3 c.p.p. (cfr. Cass., Sez. Un., n. 16/1994; id., Sez. 1^, n. 3450/1993). Quanto all'ulteriore profilo di censura fatto valere, concernente la dedotta incompetenza territoriale del G.I.P. del Tribunale di Bari, deve, innanzitutto, ritenersi l'interesse dell'indagata ad impugnare il (secondo) provvedimento cautelare emesso da tale giudice, pur nella persistente efficacia di quello emesso dal G.I.P. del Tribunale di Brescia, essendo l'impugnazione rivolta alla caducazione di tale secondo titolo, egualmente incidente (assieme al primo titolo custodiale) sulla sua libertà personale, e sussistendo, peraltro, l'interesse dell'indagata ad essere giudicata - limitatamente, in questa fase, alla emissione del provvedimento coercitivo - dal competente alla emissione dello stesso.
Giova richiamare la imputazione che, come riportata nella parte iniziale del provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Bari, è addebitata alla ricorrente, in concorso con altri cinque indagati:
"delitto p.e p. dagli artt. 110 c.p.; 73, c. 1^, 6^; 80, c. 2^, D.P.R. n. 309/90, perché in concorso tra loro... e con altri complici in fase di identificazione concordavano e poi attuavano l'importazione illecita in territorio italiano di kg. 36,800 di eroina.... E ciò in quanto il quinto (OL SH) ed il sesto (ND HI)... organizzavano la detta importazione, provvedendo dal porto di Bari alla spedizione in Albania dell'autovettura..., affinché all'interno di essa fossero nascosti... i 70 pani di eroina... Sicché essi, a seguito di opportuni contatti telefonici, incaricavano NI IL di riportare in Italia l'automezzo sopra specificato con il carico di droga occultato e destinato al Lombardi, alla Prenga ed alla DD, che - a seguito di previa intesa con il quinto ed il sesto - avrebbero provveduto alla temporanea custodia della droga, in vista del successivo smercio della stessa in territorio di Brescia e dintorni. Reato permanente iniziato in territorio di Bari ove veniva concordata l'illecita importazione, con conseguente spedizione dal porto di Bari dell'autovettura sopra specificata, poi importata in Italia da porto allo stato non noto (...) cessato in territorio di Cremona l'11.12.2000 con l'arresto in flagranza di reato del NI...". Nonostante si indichi in tale imputazione che l'autovettura era stata, poi, "importata in Italia da porto allo stato non noto si assume più oltre (a pag. 2 del provvedimento) che tale autovettura era "giunta al porto di Bari dall'Albania, ove essa era stata caricata di 70 pani di eroina...", ed ancora oltre (ibid.) che "il corriere NI IL sembra avere trasportato l'automezzo dall'Albania verso un porto della Grecia, da dove poi questi si è imbarcato alla volta di un porto italiano non ancora individuato".
Il G.I.P. ha ritenuto la propria competenza ratione loci e funzionale alla stregua di due considerazioni: che "l'accordo relativo alla vicenda di importazione della droga di cui alla imputazione si è perfezionato in Bari" e che "le indagini relative agli odierni indagati riguardano anche l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990, non contestata dal P.M. in sede di convalida del fermo poiché in relazione ad essa l'attività investigativa non è ancora conclusa".
Ora, per quanto riguarda tale secondo enunciato, è del tutto agevole il rilievo che non soltanto della sussistenza di gravi indizi di reità in riferimento alla ipotesi associativa di cui alla norma precitata (evidentemente ben diversa dall'ipotesi delittuosa di concorso nel reato) non è dato cogliere esplicitazione o indicazione motivazionale alcuna;
ma che una siffatta ipotesi di reato neppure risulta contestata quale addebito in riferimento al quale possa esser stato reso il provvedimento cautelare, il quale si sofferma diffusamente solo nella indicazione degli elementi di giudizio afferenti al reato di importazione di sostanze stupefacenti e solo questo contempla. Nè, in ogni caso, è sufficiente a dare contezza alcuna, al riguardo, il richiamo contenuto nel provvedimento impugnato, solo in tema di esigenze cautelari, alla circostanza che "i tre traggono prevalentemente dal commercio della droga (svolto peraltro in forma organizzata e continuativa) i mezzi per il loro sostentamento, sicché deve dedursi con ogni fondamento che... essi continueranno a dedicarsi a tale lucrosa occupazione" giacché tanto non dà, evidentemente, ancora contezza della eventuale sussistenza del reato associativo.
Posto, dunque, che la delibazione della competenza territoriale va effettuata solo in riferimento alla condotta di reato addebitata nel provvedimento custodiale, e prescindendo dalla contraddittorietà del provvedimento circa la nota (Bari) o ignota località di sbarco dell'autovettura carica della sostanza stupefacente, è assorbente delibare se la competenza territoriale del giudice di Bari possa, comunque, ritenersi in considerazione del fatto che "l'accordo relativo alla vicenda di importazione della droga... si è perfezionato in Bari" tale accordo comunque avendo preceduto l'arrivo in Italia della sostanza stupefacente.
Per come è dato rilevare dalle circostanze fattuali evidenziate nel provvedimento impugnato (ed in quello del G.I.P. di Brescia), l'odierna ricorrente e gli altri coindagati avevano concordato (il reato è loro attribuito sotto il profilo del concorso) in Bari "l'illecita importazione" della sostanza stupefacente;
avevano, quindi, provveduto a predisporre un'autovettura, "con due vani ricavati sotto i sedili anteriori", sulla quale occultare la sostanza;
avevano, poi, fatto pervenire tale autovettura all'estero, ove la droga era stata caricata sul mezzo, e lo stesso era stato fatto rientrare in Italia, ove il NI, che l'automezzo aveva condotto in Italia dall'estero, era stato tratto in arresto. Siffatta condotta appare postulare il previo acquisto della sostanza stupefacente (che si perfeziona col solo accordo al riguardo), che doveva, poi e conseguentemente, essere materialmente appresa;
la predisposizione di mezzi per il suo materiale apprendimento;
il trasporto della sostanza stupefacente dalla sua sede estera in Italia, e quindi, la sua importazione (reato, questo, istantaneo); la materiale detenzione della sostanza stupefacente una volta che questa, importata in territorio nazionale, fosse pervenuta nella materiale disponibilità degli acquirenti. Ove il primo di tali segmenti della intera condotta contestata si sia realizzato in Bari, l'autorità giudiziaria di tale centro è territorialmente competente per la emissione della misura cautelare, essendosi già con l'accordo, ancorché solo verbale, ivi realizzata la fattispecie dell'acquisto della sostanza stupefacente;
i successivi segmenti della condotta delittuosa costituiscono sviluppo e progressione di tale iniziale illecito, già consumato. L'art. 73 del D.P.R. n.309/1990, difatti, contempla una serie di ipotesi criminose equivalenti che si pongono tra loro in rapporto di alternatività formale: le diverse condotte perdono la loro individualità se costituiscono manifestazione di un potere di disposizione della medesima sostanza stupefacente e le condotte siano state indirizzate al perseguimento di un identico fine e senza apprezzabile soluzione di continuità (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 6^, n. 2411/1998; id. Sez. 2^, n. 5632/1996; id., Sez. 6^, n. 11360/1994), con la conseguenza che deve riconoscersi la competenza territoriale del giudice del luogo in cui è stata compiuta la prima delle condotte delittuose (cfr.. Cass., Sez. 6^, n. 2411/1998; id. Sez. 4^. n. 1952/1996).
Ora, dando atto l'ordinanza impugnata che "l'accordo relativo alla vicenda di importazione della droga di cui all'imputazione si è perfezionato in Bari", implicitamente appare assumere che tutti i segmenti della condotta criminosa, che costituiscono il complessivo e progressivo compendio della "vicenda", siano stati "concordati" in Bari;
tra questi, quindi, anche l'acquisto della sostanza stupefacente, che si sarebbe, quindi, perfezionato in Bari, ivi conseguentemente approntandosi anche i mezzi organizzativi necessari per il trasporto, l'importazione ed il materiale apprendimento della sostanza stupefacente medesima.
Tale desumibile e prospettata ricostruzione fattuale dà sufficiente contezza della ritenuta competenza territoriale del G.I.P. di Bari ai limitati fini della emissione, allo stato, della misura custodiale che occupa, e salve, ovviamente, le ulteriori e definitive acquisizioni al riguardo. Occorre, difatti, per un verso considerare che, in siffatta materia, la delibazione della competenza territoriale viene effettuata in una fase procedimentale fluida, qual è quella delle indagini preliminari, suscettibile di ulteriori e più specifiche e pregnanti acquisizioni di elementi di compiuto giudizio che, nel definitivamente acquisito panorama ricostruttivo del fatto, possono anche condurre a soluzioni diverse rispetto a quella inizialmente prospettatasi. E, per altro verso, che il ricorso diretto per cassazione avverso il provvedimento applicativo di una misura coercitiva, ai sensi dell'art. 311.2 c.p.p (come quello che occupa), è consentito solo per violazione di legge, sotto tale profilo rilevando, quanto alla motivazione, solo la sua mancanza totale o la sua mera apparenza (in violazione dell'art. 125.3 c.p.p.), non anche vizi di illogicità, contraddittorietà,
insufficienza o incompletezza della motivazione, che possono rilevare sotto il diverso profilo specificamente contemplato dall'art. 606, 1^ c., lett. e), c.p.p. (cfr., ex plurimis, da ultimo, Cass., Sez. 1^,
n. 2888/1999; id., Sez. 5^, n. 982/1999; id., Sez. 5^. n. 4942/1998;
id., Sez. 3^, n. 1889/1998; id., Sez. 1^, n. 2383/1998; id., Sez. 1^, n. 6392/1998).
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Deve, altresì, disporsi che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23, e.
1 - bis, Legge 8.8.1995, n. 332.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23, c.
1 - bis, Legge 8.8.1995, n. 332.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2001