Sentenza 6 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/06/2002, n. 8161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8161 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
c 59247 REPUB0.8.1.6.1 /02 Oggetto: Imposta di registro - Pri- ma casa IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 1610/1998 Cron. 22522 mposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Rep. Dott. Enrico Papa Consigliere Ud. 20.02.2002 Dott. Vittorio Glauco Ebner : Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere Dott. Bruno Spagna Musso Consigliere Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto: dall'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO, con il patro- cinio dell'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata 5 9 7 . 4 2 N ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12; A M P C O I N E C L I V I E E N S I O C S A Z E D A U I S M A E P R R T O C
- ricorrente -
contro i signori MI e BE AL;
- intimati -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria 29 ottobre 1996, per n. 547/02/96, depositata il 2 gennaio 1997; udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 20 febbraio 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
921 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Dario Ca- fiero, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. Il 17 gennaio 1998 l'Amministrazione finanziaria dello Stato notifica ai signori MI e BE AG un ricorso per la cassazione. della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria 29 otto- bre 1996, n. 547/02/96, depositata il 2 gennaio 1997, che ha rigettato l'ap- pello dell'Ufficio del registro di Perugia contro la sentenza della Commis- sione tributaria di primo grado di Perugia 28 novembre 1994, n. 366/3/94, che aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso l'avviso di liquidazione n. 4329, in tema di imposta di registro sulla prima casa.
1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: con atto registrato a Perugia il 20 maggio 1983 al n. 4329 i signori MI e BE AG acquistano un immobile sito in Umbertine, località Niccone;
- gli acquirenti beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dall'art.
1.6 L. 22 aprile 1982, n. 168, cioè della riduzione dell'imposta di registro al 2% e della misura fissa dell'imposta ipotecaria e catastale;
le agevolazioni concesse vengono revocate dall'Ufficio del registro di Pe- rugia, perché dalla certificazione anagrafica del Comune di Umbertide risul- ta che gli acquirenti non hanno mai abitato l'immobile acquistato;
il conseguente avviso di liquidazione è impugnato dai contribuenti dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado, la quale riconosce la spettanza dei benefici fiscali contestati;
- l'Ufficio del registro di Perugia impugna la sentenza di primo grado e il suo appello è rigettato con la sentenza della Commissione tributaria regiona- le ora impugnata per cassazione.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria dell'Umbria 29 otto- bre 1996, n. 547/02/96, è così motivata: -la legge prevede espressamente che presupposto per la concessione dell'a- gevolazione è che l'acquirente abbia la residenza nel Comune in cui ricade l'immobile compravenduto;
- la circostanza dell'effettivo utilizzo non può essere ritenuta rilevante, in quanto si tratta di soggetto diverso (signor... (illeggibile) FR), e non degli acquirenti MI e BE AG;
-si conferma, pertanto, la legittimità dell'operato dell'Ufficio. La sentenza, poi, decide per il rigetto dell'appello dell'Ufficio.
2.1. Il ricorso dell'Amministrazione finanziaria dello stato è sostenu- to con un solo motivo di impugnazione.
2.2. Il ricorrente conclude chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata, con vittoria delle spese di giudizio.
3. I soggetti intimati non si sono costituiti in giudizio. Motivi della decisione 4.1. Con l'unico motivo di ricorso l'Amministrazione finanziaria dello Stato denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 22 aprile 1982, n. 168, in relazione all'art. 360, n. 3, cpc, e all'art. 62 DLgs 31 dicem- bre 1992, n. 546. 4.2. Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata avrebbe ignora- to che la L. 22 aprile 1982, n. 168, pone come requisito per le agevolazioni 3 in materia di imposta di registro per l'acquisto della prima casa che essa sia effettivamente adibita ad abitazione da parte degli acquirenti. Inoltre, nel ca- so di specie i contribuenti non avrebbero provato l'effettiva utilizzazione dell'immobile acquistato con le agevolazioni oggetto di contestazione. La sentenza impugnata sarebbe, perciò, incorsa in errore ritenendo sussistenti i presupposti legislativi per la fruizione del beneficio fiscale, pur non avendo i contribuenti adibito il bene a propria abitazione.
4.3. Il ricorso è inammissibile. Infatti, come si è riferito al punto 1.3, la sentenza impugnata ha rite- nuto irrilevante la circostanza dell'effettiva utilizzazione, perché, per quanto è dato di desumere dalla laconica motivazione, il rapporto giuridico tributa- rio sostanziale riguarderebbe un soggetto - il cui nome è scritto, peraltro, in maniera illeggibile - diverso dagli acquirenti MI e BE AG (vedasi 1.3). Rispetto a questa motivazione della sentenza impugnata, che si caratterizza anche per una patente contraddizione tra il contenuto della mo- tivazione (conferma dell'illegittimità dell'operato dell'Ufficio) e il dispositi- vo della sentenza (rigetto dell'appello dell'Ufficio) (vedansi rispettivamente i punti 1.3 e 1.1), il ricorso per cassazione è sostenuto con una serie di argo- mentazioni che mulla hanno a che vedere con le affermazioni del giudice di merito (vedasi il punto 4.2), perché si riferiscono alla mancata prova, da par- te degli acquirenti, dell'effettiva utilizzazione dell'immobile come casa di abitazione. In altri termini, mentre il giudice di appello ha ritenuto irrilevante l'utilizzazione effettiva dell'immobile come abitazione, il Ministero delle fi- nanze ricorrente ha criticato che non si sia provato il fatto ritenuto irrilevan- M te, anziché contestare l'affermazione della sentenza impugnata relativa alla diversità dei soggetti, ed ha omesso di impugnare la sentenza sotto qualsi- voglia altro profilo ipotizzabile di anormalità.
5. Poiché i soggetti intimati non si sono costituiti in giudizio, non v'è ragione perché ci si pronunci sulle spese processuali relative al giudizio di cassazione.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2002. Il Presidente Il relatore ed estensore Meloncell IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio Oggi 06 GIU. 2002 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio