Sentenza 14 aprile 2008
Massime • 2
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., l'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli di minore età grava su entrambi i genitori e permane indipendentemente dalle vicissitudini dei rapporti coniugali, nè l'assolvimento del predetto obbligo da parte di uno dei genitori o anche da altri congiunti esenta in alcun modo l'altro.
Ai fini dell'integrazione del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il disconoscimento di paternità, sebbene accertato con sentenza passata in giudicato, opera "ex nunc" e non "ex tunc", atteso che il rapporto di discendenza cui fa riferimento la fattispecie incriminatrice è collegato ad una situazione "ex lege", non alla filiazione naturale, con la conseguenza che l'elemento materiale del reato non può ritenersi cancellato dal successivo accertamento dell'inesistenza del rapporto di filiazione.
Commentario • 1
- 1. Commette illecito penale, ex art. 570 c.p., comma 2, n. 2, il padre che viola l’obbligo di mantenimento non provvedendo a fronteggiare le minimali esigenze di vita…Zecca Maria Grazia · https://www.diritto.it/ · 27 settembre 2013
Lo stato di bisogno del figlio minore e la mancanza dei mezzi di sussistenza, indispensabili per vivere, giustificano la condanna alla pena di mesi quattro di reclusione a carico del padre che viola gli obblighi di assistenza familiare, non contribuendo al mantenimento e non assicurando al soggetto passivo la sopravvivenza vitale (vitto e alloggio), unitamente al soddisfacimento di altre complementari esigenze di vita quotidiana (abbigliamento, istruzione, etc.). Ciò posto, la Corte di Appello di Ancona con sentenza n. 3337/2013 definisce gli irrisori e saltuari pagamenti versati dal padre per il mantenimento del figlio minore del tutto inadeguati rispetto alle esigenze dello stesso, non …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/04/2008, n. 27051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27051 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 14/04/2008
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO FR - Consigliere - N. 00666
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 008434/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SO IE N. IL 27/11/1968;
avverso SENTENZA del 18/11/2005 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Delehaye Enrico che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla omessa pronuncia sui doppi benefici di legge;
rigetto nel resto. RITENUTO IN FATTO
1. RO SO impugna la sentenza in epigrafe indicata che, in parziale riforma della decisione del primo giudice, lo dichiarò responsabile del delitto di violazione degli obblighi di assistenza famigliare, per avere fatto mancare i necessari mezzi di sussistenza al figlio minore AS.
2. Ad avviso della Corte d'appello, nonostante la moglie di SO abbandonò il figlio FR e porto con sè l'altro figlio AS e andò a vivere con il padre naturale del bambino, vi è comunque il reato allorché la mancanza dei mezzi di sussistenza si riferisca a periodo anteriore al passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento di paternità. Pertanto, RO SO si è reso responsabile del reato contestato, senza che possa rilevare che all'assistenza abbia provveduto altri ne' tanto meno avrebbe potuto operarsi una sorta di compensazione per la condotta di abbandono del figlio minore FR da parte della moglie UN GA.
3. Il difensore di SO deduce:
- la erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione in relazione agli artt. 48 e 570 c.p., in quanto la Corte d'appello non ha tenuto conto della paggio in giudicato della sentenza di disconoscimento di paternità e dell'effetto ex tunc del disconoscimento di paternità. Il giudice d'appello avrebbe dovuto applicare l'art. 48 c.p., perché certo di non essere il padre del piccolo AS, tenuto con sè dalla madre e inserito nel suo stato di famiglia, ha pensato ragionevolmente di non essere obbligato al mantenuto anche in base alla lettera ricevuta dalla moglie con la quale confessava l'adulterio.
Inoltre, risulta accertato che il piccolo AS è stato mantenuto dalla madre e dal convivente e padre legittimo. - la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla mancata concessione dei doppi benefici, sospensione della pena e non menzione della condanna.
4. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1 dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Non è da revocare in dubbio che la persona tenuta agli obblighi di assistenza familiare non può liberarsi dagli stessi adducendo che il minore cui si fanno mancare i mezzi di sussistenza non sia figlio proprio. Ciò fino a quando la paternità non sia disconosciuta nelle forme di legge, ossia fino a quando non sia passata in giudicato la sentenza del giudice civile che accolga la relativa domanda giudiziale. È da tale momento che viene meno il dovere, penalmente sanzionato, di provvedere all'assistenza del minore. Il principio di diritto discende dalla generale regola iuris secondo cui, in tema di assistenza familiare l'obbligo, penalmente sanzionato, di corrispondere i mezzi vitali permane finché lo "status" dell'avente diritto non muti a seguito di sentenza passata in giudicato. E invero si tratta di obbligazione ex lege a tutela dell'interesse primario del familiare in stato di bisogno, rafforzata dalla procedibilità d'ufficio. Ne consegue che l'eventuale controversia sul vincolo parentale non costituisce questione pregiudiziale rispetto all'accertamento degli obblighi in questione (Sez. 6^, 7 gennaio 1999, dep. 12 marzo 1999, n. 3292). Ai fini della sussistenza del reato, il disconoscimento di paternità, sebbene accertato con sentenza passata in giudicato, opera ex nunc e non ex tunc.
Il rapporto, cui fa riferimento la fattispecie incriminatrice relativa alla violazione degli obblighi di assistenza al "discendente di età minore", è collegato a una situazione ex lege, non alla filiazione naturale, e, pertanto, l'elemento materiale del reato non è cancellato dal successivo accertamento dell'inesistenza del rapporto di filiazione;
situazione, è ovvio, che ha effetti giuridici a decorrere dalla definitività della sentenza di disconoscimento in virtù della quale lo status di "discendente", sotto il profilo naturale e ex lege, viene meno.
Va, dunque, riaffermato il principio di diritto secondo cui l'obbligo, penalmente sanzionato, di corrispondere i mezzi vitali permane finché lo "status" dell'avente diritto non muti a seguito di sentenza passata in giudicato, in quanto si tratta di obbligazione ex lege a tutela dell'interesse primario del familiare in stato di bisogno, rafforzata dalla procedibilità d'ufficio. Ne consegue che l'eventuale controversia sul vincolo parentale non costituisce questione pregiudiziale rispetto all'accertamento degli obblighi in questione e non legittima la sospensione del relativo procedimento penale (Sez. 6^, 13 luglio 2005, dep. 11 novembre 2005, n. 41018).
2. Il secondo motivo è infondato.
La configurabilità del reato non è infatti esclusa dalla circostanza che altri vi abbia provveduto.
Come noto, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art.570 c.p., comma 2, n. 2, l'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli minori di età grava su entrambi i genitori e permane indipendentemente dalle vicissitudini dei rapporti coniugali, nè l'assolvimento del predetto obbligo da parte di uno dei genitori o anche da altri congiunti esenta in alcun modo l'altro (Sez. 6^, 21 settembre 2001, dep. 17 ottobre 2001, n. 37419; id. 12 novembre 2002, dep. 8 gennaio 2003, n. 57).
3. Il terzo motivo è fondato.
Il giudice d'appello, nonostante specifico motivo sul punto, non si è pronunciato sull'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato penale. Su tale punto avrebbe dovuto pronunciarsi, anche se la pena detentiva è stata convertita in quella pecuniaria ex L. n. 689 del 1981. Come noto, la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 57, comma 2, nel disciplinare gli effetti delle pene sostitutive, stabilisce che la pena pecuniaria si considera sempre tale, anche se sostitutiva di quella detentiva. Da ciò consegue che la condanna alla reclusione, sostituita con la pena pecuniaria, non è ostativa ai fini della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato penale.
4. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria affinché provveda sulla richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna sul certificato penale.
Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pronuncia sull'applicazione dei benefici di legge e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Reggio Calabria;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2008