CASS
Sentenza 2 ottobre 2023
Sentenza 2 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/10/2023, n. 39711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39711 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di POTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39711 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 13/09/2023 RITENUTO IN FATTO E CON:SIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Potenza, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 12/11/2021 dal Tribunale di Potenza nei confronti di TI IO, in relazione al reato previsto dall'art.186, commi 2 lett.b) e 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Rionero in Vulture il 23 gennaio 2017. 2. IO TI propone ricorso per cassazione censurando la sentenza per i seguenti motivi: a) mancanza di motivazione in ordine alla dedotta violazione dell'art.114 disp. att. cod. proc. pen., art.178 lett.c) cod. proc. pen. e art.180 cod. proc. penr, erronea applicazione dell'art.186, comma 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 dovendo essere dato l'avviso ex art.114 disp. att. cod. proc. pen. anche in caso di rifiuto all'effettuazione dell'accertamento da parte dell'interessato; b) mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione ai sensi dell'art.606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. con riferimento alla assoluta inadeguatezza motivazionale del compendio probatorio acquisito nel giudizio di primo grado, riferito soprattutto alla testimonianza dell'appuntato Sciancalepore;
c) vizio della sentenza ex art.606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. anche sotto il profilo della mancata risposta alle doglianze di TI IO contenute nei motivi di appello anche in relazione all'eccepita violazione di legge (artt.133 e 62 bis cod. pen.), nonchè vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche;
d) erronea applicazione della sanzione amministrativa accessoria, omessa e contraddittoria motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità ed erronea applicazione del d.lgs. n285/1992 art.186, comma 9-bis, omettendosi di pronunciare su tale eccezione. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria concludendo per l'accoglimento del ricorso. 5. L'esame dei motivi consente di rilevare che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep.2020, Santini, Rv. 27803201), come del 2 Così deciso il 13 settembre 2023 Il iglie e estensore Ts Il Presidente, resto confermato dalle richieste del Procuratore generale. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente alla sentenza impugnata. In particolare, va rilevata d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo, pari ad anni cinque, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod.pen.; il reato è stato commesso il giorno 23/01/2017 ed è estinto per prescrizione, pur computando ogni sospensione del termine medio tempore intercorsa. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato. In presenza di una causa di estinzione del reato, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.0 n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.24427501) in caso di annullamento, il giudice del rinvio si troverebbe a dover dichiarare la immediata declaratoria della causa di estinzione del reatp e ciò anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l'inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva. 6. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione, con trasmissione degli atti al Prefetto di Potenza ai sensi dell'art.224 cod. strada.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di Potenza, per quanto di competenza ex art. 224, comma 3, C.d.S.
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39711 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 13/09/2023 RITENUTO IN FATTO E CON:SIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Potenza, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 12/11/2021 dal Tribunale di Potenza nei confronti di TI IO, in relazione al reato previsto dall'art.186, commi 2 lett.b) e 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Rionero in Vulture il 23 gennaio 2017. 2. IO TI propone ricorso per cassazione censurando la sentenza per i seguenti motivi: a) mancanza di motivazione in ordine alla dedotta violazione dell'art.114 disp. att. cod. proc. pen., art.178 lett.c) cod. proc. pen. e art.180 cod. proc. penr, erronea applicazione dell'art.186, comma 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 dovendo essere dato l'avviso ex art.114 disp. att. cod. proc. pen. anche in caso di rifiuto all'effettuazione dell'accertamento da parte dell'interessato; b) mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione ai sensi dell'art.606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. con riferimento alla assoluta inadeguatezza motivazionale del compendio probatorio acquisito nel giudizio di primo grado, riferito soprattutto alla testimonianza dell'appuntato Sciancalepore;
c) vizio della sentenza ex art.606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. anche sotto il profilo della mancata risposta alle doglianze di TI IO contenute nei motivi di appello anche in relazione all'eccepita violazione di legge (artt.133 e 62 bis cod. pen.), nonchè vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche;
d) erronea applicazione della sanzione amministrativa accessoria, omessa e contraddittoria motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità ed erronea applicazione del d.lgs. n285/1992 art.186, comma 9-bis, omettendosi di pronunciare su tale eccezione. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria concludendo per l'accoglimento del ricorso. 5. L'esame dei motivi consente di rilevare che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep.2020, Santini, Rv. 27803201), come del 2 Così deciso il 13 settembre 2023 Il iglie e estensore Ts Il Presidente, resto confermato dalle richieste del Procuratore generale. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente alla sentenza impugnata. In particolare, va rilevata d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo, pari ad anni cinque, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod.pen.; il reato è stato commesso il giorno 23/01/2017 ed è estinto per prescrizione, pur computando ogni sospensione del termine medio tempore intercorsa. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato. In presenza di una causa di estinzione del reato, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.0 n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.24427501) in caso di annullamento, il giudice del rinvio si troverebbe a dover dichiarare la immediata declaratoria della causa di estinzione del reatp e ciò anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l'inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva. 6. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione, con trasmissione degli atti al Prefetto di Potenza ai sensi dell'art.224 cod. strada.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di Potenza, per quanto di competenza ex art. 224, comma 3, C.d.S.