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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 6813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6813 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da MU RC n. a Oristano l’11/2/1969 avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari in data 1/7/2025 Dato atto che si è proceduto a trattazione con rito cartolare, ai sensi dell’art. 611,comma 1-bis, cod. proc. pen. visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. AN MA De AN;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Patscot, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Cagliari confermava la decisione del Tribunale di Oristano che aveva riconosciuto MU RC colpevole del delitto di truffa aggravata in danno della Provincia Romana dei Frati Minori Cappuccini con conseguente condanna alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 750,00 di multa e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, con assegnazione di provvisionale nella misura di euro 19.126,00. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, il quale ha dedotto: 2.1. la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 120 cod. pen., 74 e 336 cod. proc. pen. per effetto dell’invalidità ed inefficacia della querela. Secondo il difensore la Penale Sent. Sez. 2 Num. 6813 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 05/02/2026 2 querela sporta da PA D’BA è inefficace in quanto proveniente da soggetto privo di legittimazione dal momento che la procura generale conferita in atti è priva di ogni riferimento all’esercizio del diritto di querela sicché i giudici di merito avrebbero dovuto dichiarare l’improcedibilità dell’azione penale;
2.2. la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla tardività della querela proposta oltre il termine di legge poiché la Provincia Romana già al momento della prenotazione dei bonifici disponeva di tutti gli elementi necessari per comprendere di essere vittima di una condotta fraudolenta. Inoltre, l’Enel a seguito del mancato perfezionamento del bonifico prenotato il 28/10/2016 aveva sollecitato all’Ente il pagamento degli insoluti;
2.3. la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’insussistenza dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità. Il difensore lamenta che la Corte territoriale ha confermato la sussistenza dell’aggravante nonostante il danno fosse frazionato in cinque distinti episodi e l’erogazione delle somme da parte dell’Ente non sia avvenuta in unica soluzione. Inoltre, in considerazione delle rilevanti disponibilità, il danno subito dalla p.o. non attinge la soglia di rilevanza richiesta dalla legge;
2.4. la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della provvisionale in assenza di prova circa il danno subito dalla parte civile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo reitera l’eccezione in ordine al difetto di legittimazione alla querela di padre D’BA, già scrutinata in sede di merito e disattesa dalla Corte territoriale sulla scorta di corretti argomenti giuridici. E’ noto e incontroverso che la procura costituisca un negozio unilaterale con il quale l'interessato investe, di fronte ai terzi, un soggetto del potere di rappresentarlo in tutti gli atti che lo concernono, se è generale, in determinati atti, se è speciale. Poichè essa costituisce fonte di rappresentanza, la sua funzione si risolve e si esaurisce nella autorizzazione, di fronte ai terzi, del rappresentante ad agire in nome ed in vece del rappresentato, esercitando tutti i poteri e le facoltà spettanti al mandante, inerenti e necessarie all'esecuzione del mandato ricevuto. 1.2. Nella specie, i giudici di merito hanno chiarito che la procura generale rilasciata a PA D’BA dal legale rappresentante dell’Ente contiene l’espresso riferimento alla facoltà di promuovere azioni o proporre eccezioni per fatti illeciti nonché di chiedere risarcimenti del danno, rappresentare l’ente in giudizio in ogni grado e sede di giurisdizione, con una latitudine espressiva tale da ricomprendere anche l’esercizio del diritto di querela a tutela degli interessi dell’Ente. Deve aggiungersi che, a norma dell’art. 37 disp att. cod. proc. pen., è consentito il rilascio di procura speciale preventiva da parte del legale rappresentante di un ente, la quale non deve contenere l'indicazione dei singoli reati rispetto ai quali è consentito il compimento 3 dell'atto cui la procura si riferisce, ben potendosi intendere conferita con riferimento a tutti i fatti che danneggiano gli interessi della società e pertengono all'oggetto sociale (Sez. 2, n. 22506 del 16/07/2020, Chiacchio, Rv. 279288 – 01; Sez. 2, n. 5785 del 26/10/2016, dep. 2017, Rv. 269190 – 01). 2. Risultano generici ed aspecifici i rilievi in punto di tardività della querela, avendo la sentenza impugnata, a pag. 6, evidenziato che solo a fine febbraio 2017, a sèguito di sollecitazioni del difensore dell’Ente, l’Enel comunicò che non vi era riscontro contabile in relazione ai bonifici che il MU adduceva di aver effettuato e ulteriori accertamenti consentirono di appurare che analoghe condotte erano state poste in essere nei confronti dell’Acea. Con dette emergenze la difesa non si confronta in termini puntuali, limitandosi ad esprimere mero e generico dissenso rispetto alle valutazioni della Corte di merito. 3. Destituite di fondamento s’appalesano, altresì, le censure in punto di sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen. Il capo d’imputazione descrive, invero, un’unica condotta delittuosa, a consumazione frazionata in quanto, sebbene protrattasi nel tempo, sostenuta da un dolo unitario alla base delle reiterate appropriazioni fraudolente. In simile contesto la pretesa della difesa di segmentare il danno ai fini della considerazione dell’aggravante non può trovare concordi né può connettersi rilievo, al fine di escluderla, alle condizioni economiche dell’Ente, anche alla luce delle difficoltà dello stesso documentate nella fase dibattimentale. 4. La conclusiva censura in ordine alla quantificazione della provvisionale è inammissibile in quanto la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito (Sez. 2, n. 904 del 05/12/2023, dep. 2024, Puzzo, Rv. 285723 – 01; Sez. 5, n. 12762 del 14/10/2016, dep. 2017, Ottaviani, Rv. 269704 – 01) sicchè non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 – 02; Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711 – 01). 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti ed accessorie statuizioni a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5 febbraio 2026 4 Il Consigliere estensore Il Presidente AN MA De AN RE IN
udita la relazione del Cons. AN MA De AN;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Patscot, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Cagliari confermava la decisione del Tribunale di Oristano che aveva riconosciuto MU RC colpevole del delitto di truffa aggravata in danno della Provincia Romana dei Frati Minori Cappuccini con conseguente condanna alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 750,00 di multa e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, con assegnazione di provvisionale nella misura di euro 19.126,00. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, il quale ha dedotto: 2.1. la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 120 cod. pen., 74 e 336 cod. proc. pen. per effetto dell’invalidità ed inefficacia della querela. Secondo il difensore la Penale Sent. Sez. 2 Num. 6813 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 05/02/2026 2 querela sporta da PA D’BA è inefficace in quanto proveniente da soggetto privo di legittimazione dal momento che la procura generale conferita in atti è priva di ogni riferimento all’esercizio del diritto di querela sicché i giudici di merito avrebbero dovuto dichiarare l’improcedibilità dell’azione penale;
2.2. la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla tardività della querela proposta oltre il termine di legge poiché la Provincia Romana già al momento della prenotazione dei bonifici disponeva di tutti gli elementi necessari per comprendere di essere vittima di una condotta fraudolenta. Inoltre, l’Enel a seguito del mancato perfezionamento del bonifico prenotato il 28/10/2016 aveva sollecitato all’Ente il pagamento degli insoluti;
2.3. la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’insussistenza dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità. Il difensore lamenta che la Corte territoriale ha confermato la sussistenza dell’aggravante nonostante il danno fosse frazionato in cinque distinti episodi e l’erogazione delle somme da parte dell’Ente non sia avvenuta in unica soluzione. Inoltre, in considerazione delle rilevanti disponibilità, il danno subito dalla p.o. non attinge la soglia di rilevanza richiesta dalla legge;
2.4. la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della provvisionale in assenza di prova circa il danno subito dalla parte civile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo reitera l’eccezione in ordine al difetto di legittimazione alla querela di padre D’BA, già scrutinata in sede di merito e disattesa dalla Corte territoriale sulla scorta di corretti argomenti giuridici. E’ noto e incontroverso che la procura costituisca un negozio unilaterale con il quale l'interessato investe, di fronte ai terzi, un soggetto del potere di rappresentarlo in tutti gli atti che lo concernono, se è generale, in determinati atti, se è speciale. Poichè essa costituisce fonte di rappresentanza, la sua funzione si risolve e si esaurisce nella autorizzazione, di fronte ai terzi, del rappresentante ad agire in nome ed in vece del rappresentato, esercitando tutti i poteri e le facoltà spettanti al mandante, inerenti e necessarie all'esecuzione del mandato ricevuto. 1.2. Nella specie, i giudici di merito hanno chiarito che la procura generale rilasciata a PA D’BA dal legale rappresentante dell’Ente contiene l’espresso riferimento alla facoltà di promuovere azioni o proporre eccezioni per fatti illeciti nonché di chiedere risarcimenti del danno, rappresentare l’ente in giudizio in ogni grado e sede di giurisdizione, con una latitudine espressiva tale da ricomprendere anche l’esercizio del diritto di querela a tutela degli interessi dell’Ente. Deve aggiungersi che, a norma dell’art. 37 disp att. cod. proc. pen., è consentito il rilascio di procura speciale preventiva da parte del legale rappresentante di un ente, la quale non deve contenere l'indicazione dei singoli reati rispetto ai quali è consentito il compimento 3 dell'atto cui la procura si riferisce, ben potendosi intendere conferita con riferimento a tutti i fatti che danneggiano gli interessi della società e pertengono all'oggetto sociale (Sez. 2, n. 22506 del 16/07/2020, Chiacchio, Rv. 279288 – 01; Sez. 2, n. 5785 del 26/10/2016, dep. 2017, Rv. 269190 – 01). 2. Risultano generici ed aspecifici i rilievi in punto di tardività della querela, avendo la sentenza impugnata, a pag. 6, evidenziato che solo a fine febbraio 2017, a sèguito di sollecitazioni del difensore dell’Ente, l’Enel comunicò che non vi era riscontro contabile in relazione ai bonifici che il MU adduceva di aver effettuato e ulteriori accertamenti consentirono di appurare che analoghe condotte erano state poste in essere nei confronti dell’Acea. Con dette emergenze la difesa non si confronta in termini puntuali, limitandosi ad esprimere mero e generico dissenso rispetto alle valutazioni della Corte di merito. 3. Destituite di fondamento s’appalesano, altresì, le censure in punto di sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen. Il capo d’imputazione descrive, invero, un’unica condotta delittuosa, a consumazione frazionata in quanto, sebbene protrattasi nel tempo, sostenuta da un dolo unitario alla base delle reiterate appropriazioni fraudolente. In simile contesto la pretesa della difesa di segmentare il danno ai fini della considerazione dell’aggravante non può trovare concordi né può connettersi rilievo, al fine di escluderla, alle condizioni economiche dell’Ente, anche alla luce delle difficoltà dello stesso documentate nella fase dibattimentale. 4. La conclusiva censura in ordine alla quantificazione della provvisionale è inammissibile in quanto la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito (Sez. 2, n. 904 del 05/12/2023, dep. 2024, Puzzo, Rv. 285723 – 01; Sez. 5, n. 12762 del 14/10/2016, dep. 2017, Ottaviani, Rv. 269704 – 01) sicchè non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 – 02; Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711 – 01). 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti ed accessorie statuizioni a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5 febbraio 2026 4 Il Consigliere estensore Il Presidente AN MA De AN RE IN