Sentenza 14 gennaio 2004
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- 1. La produzione di nuovi documenti in appello: un’interessante sentenza tributaria di meritoAccesso limitatoFrancesco Farri · https://www.rivistadirittotributario.it/ · 10 ottobre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2004, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. DE RENZIS ES - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AP ND, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ISAIA DEL FORNO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA DI ROMA SPA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n.^ 10847/02 proposto da:
BANCA DI ROMA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO MARCHETTI 35, presso lo studio dell'avvocato AUGUSTO CATI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente a ricorrente incidentale -
contro
AP ND;
- intimato -
avverso la sentenza n. 319/01 del Tribunale di LIVORNO, depositata il 30/03/01 - R.G.N. 1670/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/03 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato DEL FORNO;
udito l'Avvocato CATI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Livorno, riformando solo in parte la sentenza del Pretore della stessa città, appellata da ES AP, accoglieva l'impugnativa proposta dal medesimo contro il licenziamento intimatogli dalla sua datrice di lavoro, s.p.a. BA di Roma, con lettera del 10.10.1996 limitatamente alla qualificazione dello stesso come licenziamento in tronco invece che come licenziamento per giustificato motivo e conseguentemente condannava la società appellata al pagamento dell'indennità di mancato preavviso.
Il Tribunale ricordava che, secondo l'addebito, il AP aveva redatto una falsa lettera della BA al cliente DE LU, realizzata mediante uso della carta intestata dell'istituto di credito e contraffazione delle firme di due funzionari, e aveva così indotto in errore il destinatario della lettera, cui era stato attestato, falsamente, che il AP non aveva più posizioni debitorie nei confronti della BA e che quindi il cliente era liberato delle garanzie da lui prestate in favore del AP stesso. Il Tribunale osservava che non erano fondate le argomentazioni dell'appellante, dirette alla minimizzazione della rilevanza dell'episodio, ne' sotto il profilo oggettivo, atteso che la falsa lettera aveva esposto la BA a possibili azioni giudiziarie da parte del cliente, ne' sotto il profilo soggettivo, mancando qualsiasi elemento di prova riguardo a pretesi motivi umanitari che avrebbero indotto il AP a scrivere la lettera. Neanche le mansioni concretamente svolte dal lavoratore facevano escludere la gravità del fatto, poiché egli, pur non avendo potere di firma, aveva comunque rapporti con la clientela, la quale deve potere riporre fiducia nella lealtà e correttezza degli impiegati della banca con cui ha rapporti.
Quanto alla doglianza che la BA aveva adottato la sanzione più grave pur dopo avere accertato che uno soltanto dei fatti inizialmente contestati con la lettera del 28.8.1996 era stato effettivamente commesso, il Tribunale osservava che in realtà detta lettera conteneva solo una riserva di indagine riguardo agli altri fatti. Da tale riserva non può evincersi che la volontà di non irrogare la sanzione massima in caso di mancato accertamento degli altri fatti, ne' in senso analogo deponeva la mancata adozione immediata del provvedimento sanzionatorio, poiché non poteva sottrarsi alla banca il diritto di accertare la fondatezza o meno delle ulteriore accuse mosse dal LU al AP. Neanche poteva ritenersi eccessivo il tempo impiegato per gli accertamenti, anche perché il AP, dopo l'accertamento della falsità della lettera, era stato posto in ferie e poi allontanato dal servizio a norma dell'art. 114 del c.c.n.l., e le giustificazioni del AP erano state fornite con comunicazione del 4.9.1996. La "derubricazione" del titolo del licenziamento era motivata con il rilievo che il fatto commesso, sebbene grave, in quanto costituente notevole inadempimento degli obblighi contrattuali e ipotesi di reato perseguibile a querela di parte, non appariva giustificare un recesso immediato, in considerazione del fatto che in concreto non aveva provocato danni, era risultato l'unico commesso tra quelli denunciati ed era stato subito ammesso dall'impiegato.
Contro questa sentenza il AP propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico complesso motivo.
La BA di Roma resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, fondato su un unico motivo.
Ambedue le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in via principale denuncia violazione degli artt. 3 e 5 1. 15 luglio 1966 n. 604, dell'arti 88 c.p.c. e degli artt. 1175 e 1375 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Formula le seguenti doglianze:
- la vantazione di gravità del fatto è stata compiuta dal Tribunale in astratto e non in concreto, tenendo conto di tutte le particolari circostanze del caso, comprese le caratteristiche concrete del singolo rapporto, delle mansioni svolte dal lavoratore, alla portata soggettiva del fatto;
- è stata violata la norma secondo cui l'onere della prova della giustificazione del licenziamento grava sul datore di lavoro;
- gli atti di causa contengono elementi idonei a dimostrare che il licenziamento non sarebbe stato intimato al AP per la sola falsità della lettera in questione;
- la riserva contenuta nell'atto di contestazione del 28.8.1996 non aveva ragione d'essere, perché la BA presumibilmente già era stata in grado di accertare la non fondatezza delle ulteriori accuse contenuta nella denuncia dell'8.7.1996;
- la malafede della BA è confermata dal fatto che nella lettera di licenziamento essa aveva confermato pienamente gli addebiti di cui alla lettera di contestazione, pur consapevole che il solo fatto di cui il AP era responsabile effettivamente non era idoneo a giustificare un licenziamento;
del resto, a seguito della richiesta dei motivi del licenziamento, essa aveva ribadito il riferimento ai motivi specificati (dizione al plurale) nella contestazione del 28.8.1996; e la BA non aveva scagionato il AP riguardo agli ulteriori addebiti neanche nel giudizio pretorile, ma solo in appello;
- il giudice non può sostituirsi al datore di lavoro nel valutare che, in realtà, uno solo degli addebiti è sufficiente a giustificare il licenziamento;
- la fiducia risposta in un lavoratore con venti anni di servizio prestati senza alcun rilievo non può venire meno per una sola inadempienza come quella commessa dal AP;
- è generico e inadeguato l'accertamento compiuto dal giudice di appello circa il tipo di mansioni svolte dal ricorrente;
in realtà dalla prova testimoniale era risultato che il AP, avente la qualifica di vice-capufficio, era un semplice impiegato di livello piuttosto basso (3^ livello retribuivo della 3^ categoria):
certamente non aveva commesso i falsi avvalendosi della propria qualifica;
- non è condivisibile la spiegazione data dal Tribunale riguardo al tempo trascorso tra l'1.7.1996, quando il AP si era dichiarato autore della falsa lettera mostratagli, e il 10.10.1996. In realtà l'infrazione commessa dal AP non richiedeva alcun altro accertamento e la sospensione da servizio (del 16.7.1996) era stata evidentemente disposta per l'accertamento delle più gravi mancanze segnalate dall'avvocato del LU;
ciò conferma la minore importanza attribuita dalla BA al fatto effettivamente commesso e già accertato;
- non è stata adeguatamente considerata la mancanza di danno arrecato dal comportamento in questione;
ne' il LU effettivamente avrebbe potuto disfarsi dei beni concessi in pegno alla BA, per il motivo che si trattava di titoli di credito dalla stessa custoditi;
ne' è rilevabile un intento truffaldino del AP, che aveva già ottenuto dal LU la garanzia necessaria per i suoi debiti bancari;
d'altra parte la motivazione umanitaria del comportamento - sostenuto fin dal primo grado del giudizio e consistente nell'intento di tranquillizzare la moglie del LU, preoccupata per quella garanzia fideiussoria - non era in contrasto con il comportamento del LU, visto che la denuncia presentata dall'avv. Batini in realtà era stata sollecitata non dal LU, ma da suoi parenti interessati ai suoi conti in BA.
Con il ricorso incidentale si denuncia violazione degli artt. 2118 e 2119 c.c., degli artt. 1 e 3 1.15 luglio 1966 n. 604, unitamente a vizi di motivazione. Si rileva che, stante la rilevanza rivestita dal rapporto fiduciario nel lavoro bancario, indubbiamente un falso come quello posto in essere dal AP in danno del proprio datore di lavoro e di un cliente integra una giusta causa di recesso. Si osserva anche che il giudice di merito è incorso in contraddizione quando ha qualificato come semplice mero inadempimento contrattuale un fatto precedentemente definito grave, peraltro integrante un'ipotesi di reato e commesso da dipendente che deve necessariamente godere della fiducia della banca in relazione all'affidamento che il pubblico deve poter riporre nella correttezza e lealtà degli impiegati dell'istituto di credito.
Si richiamano anche i principi dettati dalla giurisprudenza sulla nozione di giusta causa e sulla non incidenza ostativa al riguardo dell'insussistenza in concreto di un danno, della unicità del comportamento e della sua ammissione da parte del responsabile (ammissione che nella specie peraltro era inevitabile stante il contrasto tra la lettera e le risultanze obiettive). Il ricorso principale non è fondato.
Esaminando le varie censure secondo un ordine di priorità logico - giuridica, deve preliminarmente rilevarsi che l'accertamento di merito compiuto dal Tribunale in ordine alla tempestività della contestazione formale - che peraltro ha fatto seguito ad una precedente sospensione cautelare - e del licenziamento è adeguatamente e logicamente motivato con riferimento alla necessità di accertare compiutamente i fatti, tenuto presente anche che, come è pacifico, vari temi di indagine erano stati introdotti dalle più ampie contestazioni contenute nella lettera di denuncia del LU. Nè è sostenibile che, una volta accertati fatti di gravità sufficiente a giustificare il licenziamento, il datore di lavoro debba rinunciare a un preventivo complessivo accertamento dei fatti di potenziale rilevanza disciplinare, in quanto è evidentemente suo interesse sorreggere la motivazione del licenziamento con riferimento a tutte le mancanze commesse. D'altra parte la sospensione cautelare è certamente sufficiente a dimostrare che il datore di lavoro non ritiene compatibile con la prosecuzione del rapporto di lavoro i fatti già accertati.
Deve anche rilevarsi che le argomentazioni su detta tematica contenute nel ricorso (in particolare riguardo all'oggetto e alla semplicità degli accertamenti da compiere) non sono corredate dalla specifica indicazione del contenuto delle fonti probatorie da cui esse sarebbero suffragate, in violazione del ed principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. La stessa carenza caratterizza l'affermazione secondo cui la motivazione del licenziamento sarebbe basata non solo sull'episodio poi valorizzato in giudizio, ma anche sulle altre contestazioni mosse dal LU. Al riguardo, peraltro, è ravvisatole una contraddizione nello stesso ricorso, poiché in effetti con lo stesso si da atto che nella lettera di contestazione del 28.8.1996 vi era una mera riserva di accertamento in merito agli ulteriori episodi e si da ugualmente atto che il licenziamento era motivato con il riferimento alla contestazione di addebiti del 28.8.1996 (che evidentemente non integrava una contestazione in atto per i fatti oggetto di una mera riserva).
Anche circa la vantazione della idoneità della mancanza a giustificare il licenziamento, la sentenza è adeguatamente motivata con riferimento agli aspetti al riguardo rilevanti e innanzitutto alla natura del fatto, costituito dall'invio ad un cliente della banca di una lettera apparentemente proveniente dalla stessa, ma in realtà materialmente contraffatta e per di più falsa anche nel contenuto, relativo a circostanze di significativa rilevanza giuridica in ordine ai rapporti giuridici tra le parti. È logico il rilievo che tale condotta aveva inciso sulla fiducia che il datore di lavoro, e in particolare una banca, può riporre su un suo impiegato, peraltro nella specie avente rapporti con la clientela. La mancata verificazione in concreto del danno non è sufficiente ad elidere la gravità di comportamenti di tale genere, idonei per loro natura a incidere sull'elemento della fiducia.
Nè può ritenersi fondata la censura mossa all'accertamento negativo sui c.d. motivi umanitari che avrebbero motivato la redazione della lettera, poiché non sono indicate le prove positive, trascurate dal Tribunale, da cui questa tesi sarebbe comprovata.
Il ricorso principale deve dunque essere rigettato. Anche il ricorso incidentale, non è fondato poiché si è in presenza di un giudizio di fatto circa l'incidenza di elementi, pur inidonei ad escludere la legittimità del licenziamento, al fine di ritenere congrua, in concreto, la concessione del preavviso di licenziamento.
In conclusione, ambedue i ricorsi devono essere rigettati. Si ritiene giustificata la compensazione delle spese del giudizio, in relazione anche alla reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004