Sentenza 21 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2001, n. 2563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2563 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOO ITALIANO0 25 63 0 1 1 ASSAL ONE LA COR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Michele ANNUNZIATA R.G.N. 9530/98 Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere 13092/98 Consigliere Cron.5234 Dott. Giovanni PRESTIPINO Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud. 13/12/00 Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIOI SEN TENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studi sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 OR TI MB, erede (in qualità di figlio) di 3000 per diritti L. 21 FEB 2001 TI IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIER DELLA SCROFA 22, presso lo studio dell'avvocato ROCCHETTI NICOLA, che lo rappresenta e difende, giusta CANCELLER A delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO; - intimato e sul 2° ricorso n° 13092/98 proposto da: DELL INTERNO, in persona del Ministro pro 2000 MINISTERO domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 5393 tempore, -1- presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
TI MB;
intimato avverso la sentenza n. 145/98 del Tribunale di L'AQUILA, depositata il 14/04/98 R.G.N.527/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/00 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 28 ottobre 1997, il Ministero dell'Interno proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Chieti con cui era stato condannato a corrispondere ad AL TI la rivalutazione monetaria sulle somme pagate in ritardo a titolo di indennità di accompagnamento. A sostegno della impugnazione l'appellante deduceva l'omesso esame della eccezione preliminare di prescrizione del credito azionato. Ricostituitosi il contraddittorio, l'appellata contestava l'assunto della controparte, deducendo la novità e, quindi, l'inammissibilità della eccezione di prescrizione, mai formulata nel corso del giudizio di primo grado. Con sentenza del 25 marzo-14 aprile 1998, l'adito Tribunale di L'Aquila dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla TI per difetto di procura. Per la cassazione di tale decisione ricorre MB TI, quale erede della madre AL, deceduta nelle more del giudizio, formulando tre ordini di motivi. Resiste il Ministero dell'Interno con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta, ai sensi dell'art.335 c.p.c., la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza. Con il primo motivo di ricorso, MB TI, denunciando violazione ed erronea applicazione dell'art.53 della legge 16 febbraio 1913 n.89 e dell'art.83 c.p.c., nonché di ogni altra norma e principio in materia di forma della procura notarile ad litem, ed, ancora, omessa valutazione del contenuto sostanziale della procura, deduce che erroneamente il Tribunale di L'Aquila aveva ritenuto, come non apposta la dicitura manoscritta "e contro il Ministero dell'Intero", inserita nel testo della procura alle liti, conferita dalla propria madre AL, al procuratore prescelto, non trattandosi di una “aggiunta”, facendo parte del testo originario della procura. Il motivo è fondato. La procura alle liti in parola, conferita con atto pubblico per Notar RI Bissi di LL del 14 giugno 1995, rep.n.359, testualmente recita: è presente TI AL La comparente mi richiede di ricevere il presente atto, in forza del quale costituisce e nomina quale suo procuratore speciale il Dott. Proc Giuseppe affinché la rappresenti, assista e difenda nel procedimento da Gialloreto promuovere contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ... di allo scopo ottenere la condanna al pagamento degli arretrati dovuti, degli interessi ed accessori e quant'altro potesse conseguenzialmente spettare, alla stessa mandante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale mumero 495 del 31 dicembre 1993 che rivaluta le pensioni di reversibilità e (con scritturazione a mano anziché a macchina, come la parte precedente) contro il Ministero dell'Interno per rivalutazione. L'atto in questione, infine -dopo avere riportato la dichiarazione della TI di non essere in grado di sottoscrivere perché analfabeta-, così conclude: “Il presente atto, scritto a macchina a norma di legge e da persona di mia fiducia e per il resto a mano da me Notaio su un foglio occupato da tre facciate circa, viene da me letto alla presenza dei testimoni alla comparente la quale lo dichiara conforme alla sua volontà. Orbene, l'art.53 della legge 16 febbraio 1913 n.89 prevede che “Gli originali degli atti notarili saranno scritti in carattere chiaro e distinto e facilmente leggibile, senza lacune o spazi vuoti che non siano interlineati, senza abbreviature, correzioni, alterazioni o addizioni nel corpo dell'atto e senza raschiature. Il successivo comma quattro stabilisce che “Le aggiunte o variazioni che le parti volessero fare dopo le sottoscrizioni loro e dei testimoni, ma prima che il notaio 2 abbia sottoscritto, si debbono eseguire mediante apposita dichiarazione, lettura dell'aggiunta o variazione, menzione di tale letture e nuova sottoscrizione". Il comma quinto, infine, sancisce che “Le cancellature, aggiunte e variazioni fatte e non approvate nei modi sopra stabiliti si reputano non avvenute.' " Nel caso in esame, poiché il Notaio ha precisato come su trascritto- che l'atto pubblico in oggetto era stato “scritto a macchina a norma di legge da persona di mia fiducia e per il resto a mano da me Notaio su di un foglio occupato da tre facciate circa...", ne consegue che la parte manoscritta "e contro il Ministero dell'Interno per rivalutazione” non concreta alcuna aggiunta, in quanto faceva parte del testo originario della procura (così come le altri parti manoscritte, quali i nomi e le generalità dei testimoni, il luogo di stipula, ecc.). Va a tal proposito rammentato che secondo l'orientamento di questa Corte l'inserimento di talune parole in un rigo in bianco, non ancora interlineato, di un testamento, se effettuato prima che l'atto sia stato sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio, non costituisce aggiunta nel senso dell'art. 53 della legge 16 febbraio 1913 n.89 sull'ordinamento del notariato, e non è quindi soggetto alle formalità ivi previste (Cass.3 aprile 1973 n.912). Non trattasi quindi, nella specie, di postilla, bensì di prosecuzione a mano del testo scritto a macchina. D'altro canto-come dedotto dal ricorrente con il secondo mezzo d'impugnazione-, ai sensi dell'art.2700 c.c. una eventuale arbitraria “aggiunta” si sarebbe potuta accertare mediante querela di falso proposta dalla parte interessata (artt.221 e ss. c.p.c.), nella specie, non avanzata. Il ricorso principale va, pertanto, accolto, rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi di censura. Quanto al ricorso incidentale condizionato con il quale si denuncia violazione degli artt.2946 e 2948 n.5 c.c., dovendosi ritenere prescritta, la pretesa azionata 3 dalla parte ricorrente -, concernendo esso una questione di merito, non esaminabile in questa sede, va dichiarato inammissibile, rientrando nella cognizione del giudice del rinvio, che si designa nella Corte di Appello di l'Aquila e che provvederà anche per le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di Appello di L'Aquila. Roma, 13 dicembre 2000. Il Presidente Il Consigliere est. M. Sh ее IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, _ 21 FEB 2001 A IL COLLABORATORE DL M I E D R DI CANCELLERIA , P A U S O 0 S S L 1 A L 3 . T 3 I N O E Z O T , 5 B R A I S A . ' D E L N P L A S E T I 3 S D 7 N - O I G 8 S P - O N 1 M I E A 1 S D A I E E D , A G E O G O T R E T T N T L S E I I S R G E I A E D L R L O E D 4