Sentenza 17 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/06/2002, n. 8676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8676 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2002 |
Testo completo
C.C. 73926 V ORTE SUP 08676 /02 I S E N S I O L N H B T BBLICA ITALIANA I V C N T I IN NOME V 9 N / I N DI CASSAZIONE V 1 Oggetto 6 8 9 SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno SACCUCCI - Presidente R.G.N. 4484/01 Rel. Consigliere Cron.2379г Dott. Mario CICALA Consigliere Rep. Dott. Eugenio AMARI Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Ud. 04/12/01 Dott. Achille MELONCELLI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE S ENTENZA N. 73926 sul ricorso proposto da: DELLE ENTRATE, in MINISTERO DELLE FINANZE, AGENZIA persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
, - ricorrente contro domiciliato in ROMA VIABOSI ROBERTO, elettivamente POMPEO MAGNO 3, presso lo studio dell'avvocato SAVERIO GIANNI, difeso dall'avvocato ENZO GULMANELLI, giusta 2001 delega in calce;
2445 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 271/99 della Commissione tributaria regionale di BOLOGNA, depositata il 22/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/01 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DI MARTINO, che si riporta al ricorso;
l'Avvocato GIANNI, che siudito per il resistente, riporta al controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso;
l'accoglimento del secondo. -2- 4484SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Avvocatura dello Stato ricorre per cassazione, con atto notificato il 7 marzo 2000, deducendo tre motivi avverso la sentenza n. 271 del 22 dicembre 1999 con cui la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna rigettava l'appello dell'ufficio e confermava la pronuncia di primo grado secondo cui il sig. ER OS ha diritto al rimborso degli interessi pagati sulla maggior imposta versata a seguito di avviso di liquidazione della imposta ordinaria di registro sull'atto di acquisto di un terreno. Il sig. ER OS aveva prodotto il certificato da cui risultava aver acquisito la qualità di imprenditore agricolo (avente diritto al trattamento agevolato di cui alla legge 604/1954) oltre il termine di due anni previsto dalla legge, ma secondo il giudice tributario aveva diritto comunque a chiedere il rimborso di quanto pagato entro il termine di tre anni dal versamento (o dalla richiesta dell'ufficio). Il sig. ER OS resiste con controricorso MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione dell' art. 4 della 1. 1954/604, come modificato dall'art. 34 della 1. 1935/590, nonchè dell'art. 5 della 1. 1954/604, come modificato dall'art. 35 della 1. 1965/590. Motivazione omessa insufficiente contraddittoria su punto decisivo della controversia Il motivo deve essere rigettato.L'art. 5 della citata legge 604/1954 prevede: "quando sia stata resa la dichiarazione contestuale di cui alla lettera a) N dell'art. 3 e non sia stato prodotto né il certificato definitivo previsto dalla lettera b) dello stesso art. 3, né quello provvisorio previsto dal primo comma dell'art. 4, sono dovute la normali imposte di registro e ipotecarie, ma non è precluso il diritto al rimborso se, nel termine triennale di prescrizione, gli interessati presentino apposita domanda alla intendenza di finanza competente per territorio, corredata dal certificato dell'ispettorato provinciale agrario di cui al secondo comma dell'art. 4”. La norma presenta un certo margine di ambiguità, ma appare logico ritente che il diritto al “rimborso" sorga con il pagamento delle somme dovute e che da tale data decorra il termine triennale di "prescrizione”. Ed è evidente come una domanda preventiva al pagamento non possa dirsi di “rimborso”. D'altronde, se il termine triennale decorresse, come sostiene la Amministrazione, dalla data di stipulazione dell'atto, ben potrebbe accadere che esso fosse già decorso al momento del versamento e quindi il diritto al "rimborso" sorgesse già prescritto. Il che è palesemente assurdo. Fondati appaiono invece il secondo motivo ed il terzo. Con essi la Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 36 n. 4 e 62 d.lg. 31 dicembre 1992 n.546, in relazione all'art. 360 n. 5 CPC. Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 CPC;
violazione e falsa applicazione dell' art. 4 della 1. 1954/604, come modificato dall'art. 34 della 1. 1935/590, nonchè dell'art. 5 della 1. 1954/604, come modificato dall'art. 35 della 1. 1965/590. Motivazione omessa insufficiente contraddittoria su punto decisivo della controversia R La sentenza impugnata non affronta infatti il punto decisivo in fatto. Cioè non chiarisce se la certificazione prodotta in causa contenga la prova della sussistenza in capo al sig. OS dei requisiti per godere della agevolazione alla N ' I S S I data stabilita dalla legge, cioè al momento dell'acquisto. L L V H B T I C V T N T I H V 8 N 9 I / N 5 ' V / 1 G 6 8 9 La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e il terzo, cassa
P.Q.M.
la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna che Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 4 dicembre 2001 deciderà anche per spese. le Je Prezidente Sumo deriverمستم Mon Ciclo IL CANCELLIERE D Arnaldo Casano CANCELLERIA 17 GIU. 2002 DEPOSITAT AL CANCELLIER C Moleteбіль Oggi Ainaipo Casa