Sentenza 30 aprile 2010
Massime • 1
L'art. 38, comma secondo, cod. proc. pen., nello stabilire che qualora la causa di ricusazione del giudice sia divenuta nota durante l'udienza la relativa dichiarazione dev'essere in ogni caso proposta prima che l'udienza medesima abbia termine, intende riferirsi ad una situazione obiettiva di pubblicità, collegata non alla reale conoscenza del fatto, ma soltanto alla sua conoscibilità con l'ordinaria diligenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/04/2010, n. 18210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18210 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 30/04/2010
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 611
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 45298/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA SE;
avverso ordinanza della Corte d'appello di Milano, 5^ sezione penale, in data 11 novembre 2009;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Domenico Gallo;
Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dr. Luigi Riello, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 11 novembre 2009, la Corte di appello di Milano, dichiarava inammissibile, in quanto tardiva, la dichiarazione di ricusazione proposta IA SE nei confronti del giudice del Tribunale ordinario di Milano M.M. Amicone, dinanzi alla quale risultava pendente procedimento penale a carico del ricusante. La Corte osservava che essendo sorta la causa di ricusazione, di cui all'art. 37 c.p.p., comma 1, lett. b) durante l'udienza del 12 ottobre 2009, la dichiarazione doveva essere proposta prima del termine dell'udienza, a norma dell'art. 38 c.p.p., comma 2. Avverso tale provvedimento propone ricorso il ricusante eccependo che, non essendo stato presente all'udienza del 12 ottobre, per lui la causa di ricusazione è divenuta nota successivamente, per cui non avrebbe giammai potuto presentarla nel corso dell'udienza stessa, ne' avrebbe potuto farlo il difensore, non disponendo di procura speciale.
Al riguardo deve osservarsi che l'art. 38, comma 2, ultima parte, prevede che se la causa di ricusazione è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la relativa dichiarazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza.
Nell'ambito di questa previsione normativa, la questione sollevata dal ricorrente è stata già esaminata da questa Sezione che, con la sentenza n. 17280/2002 ha rilevato che:
"Gli istituti dell'incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice - inseriti nel titolo primo del libro primo del codice di rito (SOGGETTI/Giudice) - non attengono al diritto di difesa, ma all'imparzialità del giudice.
Nel bilanciamento delle esigenze di immutabilità del giudice naturale, se non per ragioni specifiche ed insuscettibili di interpretazione estensiva;
di speditezza dei processi;
di esercizio della facoltà di ricusazione, il legislatore ha previsto, fra l'altro, un sistema di termini e di conoscenza dei fatti, volto ad eliminare ogni possibilità di inserire nel processo elementi di incertezza che possano minarne il corretto andamento. Deve quindi ritenersi che con l'espressione "divenire noto", contenuta nell'art. 38 citato, il legislatore abbia inteso prendere in considerazione una situazione obbiettiva di pubblicità, collegata non alla reale conoscenza del fatto, ma soltanto alla conoscibilità mediante l'uso dell'ordinaria diligenza. Ne consegue che l'imputato, il quale per sua libera scelta, abbia rinunciato a presenziare all'udienza, abbia nel contempo accettato tutte le conseguenze della sua assenza, che non attengono al diritto di difesa, ma proprio all'ordinario andamento dell'udienza stessa e del processo. Diversamente opinando si verrebbe a delineare una sorta di remissione in termini, in favore dell'imputato assente - non espressamente prevista, ne' deducibile dal sistema - per fatti verificatisi in udienza" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17280 del 15/02/2002 Cc. (dep. 08/05/2002) Rv. 221715). Il Collegio non intende discostarsi da tale orientamento, che condivide.
Di conseguenza il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010