Sentenza 17 settembre 2003
Massime • 1
Ai fini della valutazione di tempestività della dichiarazione di ricusazione, allorché la causa di quest'ultima sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 38, comma 1, cod. proc. pen., la locuzione "divenuta nota" che figura nel comma successivo di tale articolo non può essere interpretata come potenziale conoscibilità della causa medesima, ma deve essere intesa come conoscenza reale di essa da parte del titolare del potere di ricusare; conseguentemente l'eventuale conoscenza effettiva del solo difensore della parte, sprovvisto di autonoma legittimazione alla dichiarazione di ricusazione, non comporta decadenza della parte dalla facoltà di proporla.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/09/2003, n. 39128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39128 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2003 |
Testo completo
composta dai Signori Magistrati:
Dott. Teresi Remato Presidente
Dott. Gemelli Torquato Consigliere
Dott. Chieffi Severo Consigliere
Dott. Silvestri Giovanni Consigliere
Dott. Siotto Maria Cristina Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI OR N. il 04/02/1951;
avverso ORDINANZA del 02/12/2002 CORTE APPELLO di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere SILVESTRI GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. G. Vigliett, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Osserva
1. - Con ordinanza del 2.12.2002, la Corte di Appello di Messina dichiarava inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta in data 13.11.2002 da GA RE e da altri imputati della dott.ssa Maria Pia Franco, Presidente della Corte di. Assise di Messina, rilevando che non era stato osservato il termine perentorio di cui all'art. 38, comma 2, prima parte, c.p.p. e che, comunque, non poteva ravvisarsi l'ipotesi di ricusazione prevista dall'art. 36 lett. f) c.p.p. per il fatto che il sostituto Procuratore Generale
che aveva sottoscritto la richiesta di rinvio a giudizio era legato da rapporto di "coniugio" con il presidente del collegio giudicante, trattandosi di fatti formalmente e sostanzialmente diversi. 2. - Il difensore del GA ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per i seguenti motivi: a) violazione di norme processuali in relazione all' asserita tardività della dichiarazione di ricusazione, sull'assunto che l'inammissibilità dell'istanza era stata fatta derivare dalle dichiarazioni dello stesso giudice ricusato, mentre la causa di ricusazione doveva considerarsi nota solo con l'attestazione della cancelleria da cui risulta che l'azione penale era stata esercitata dal marito della dott.ssa Franco;
b) inosservanza di norme processuali per la ragione che l'inammissibilità dell'istanza era stata dichiarata dopo avere sentito il giudice ricusato;
c) violazione di legge e illogicità della motivazione in quanto è stata ritenuta insussistente la causa di ricusazione benché i due processi costituissero originariamente un unico procedimento e l'oggetto delle contestazioni avessero in comune il reato associativo ex art. 416 bis c.p.p. ; d) nullità del procedimento di ricusazione per omesso avviso ad uno dei difensori;
e) inosservanza di norme processuali e mancanza di motivazione relativamente all'applicazione della sanzione di cinquecento euro alla cassa delle ammende.
3. - Anzitutto, la dichiarazione di ricusazione è stata considerata inammissibile perché proposta tardivamente.
L'opinione della Corte territoriale non può essere condivisa in quanto viziata dalla violazione della disciplina di cui all'art. 38, comma 1 e 2, c.p.p..
Nella giurisprudenza di legittimità è stato precisato che la locuzione "divenuta nota ", che figura nel secondo comma dell'art. 38, non può essere interpretata come potenziale conoscibilità della causa di ricusazione e che, al contrario, il significato dell'espressione coincide con quello di conoscenza reale, con la precisazione che "una interpretazione estensiva del termine <nota>, che vada oltre al significato <conosciuta>, adottata in tema di decadenza dalla proposizione della ricusazione, violerebbe l'art. 14 disp. sulla legge in generale, in tema di applicazione di norme generali, e sarebbe in contrasto con l'art. 24, 1 ° comma Cost., che garantisce il diritto del cittadino ad agire in difesa dei propri diritti, tra i quali rientra quello di essere giudicato da un giudice imparziale" (Cass., Sez. I, 15 ottobre 1996, ric. Priebke ed altri). Tale interpretazione deve essere ribadita in quanto risulta in perfetta sintonia con l'inequivoca formulazione letterale della norma, alla cui stregua il termine "nota" è legato al significato di effettiva conoscenza della causa di ricusazione, e con le linee di fondo del sistema, conformate, anche attraverso la disciplina della ricusazione, alla tutela del principio dell'imparzialità del giudice, coessenziale al principio del giusto processo. Pertanto, poiché l'elemento sistematico, oltre a quello testuale, depone univocamente nel senso che la locuzione "divenuta nota" equivale ad effettiva conoscenza della causa di ricusazione da parte del titolare del potere di ricusare, appare evidente l'errore in cui è incorsa la Corte territoriale allorché ha equiparato la conoscenza che della causa hanno avuto i difensori alla conoscenza effettiva da parte dell'imputato, ignorando che i difensori sono sprovvisti di autonoma legittimazione e che la titolarità del diritto di proporre ricusazione spetta alla parte personalmente (Cass., Sez. Un., 27 gennaio 1995, Battagia). 4. - Deve essere disattesa la doglianza con cui è stata dedotta la nullità del procedimento per omesso avviso ad uno dei difensori, per la ragione che dagli atti non risulta che l'imputato era assistito, nella procedura di ricusazione, da più difensori. È parimenti infondata la censura con cui è stata prospettata l'ulteriore causa di nullità del procedimento in dipendenza del fatto che l'inammissibilità è stata pronunciata dopo avere sentito il giudice ricusato. In proposito è sufficiente osservare che l'art. 41, comma 3, c.p.p. dispone che <sul merito della ricusazione la corte decide a norma dell'art. 127, dopo avere assunto, se è necessario, le opportune informazione>: ditalché l'audizione del giudice ricusato è espressione del potere, riconosciuto alla corte, di assumere informazioni prima della decisione.
5. - Nel merito il ricorso è privo di fondamento, avendo la Corte territoriale rettamente escluso che nel caso di specie sia configurabile l'ipotesi di ricusazione prevista dall'art. 37, in relazione all'art. 36, comma 1, lett. f) c.p.p., con riguardo alla circostanza che il presidente del collegio giudicante è legato da rapporto di "coniugio" con il magistrato che aveva svolto funzioni di pubblico ministero.
L'inconsistenza delle censure mosse dal ricorrente appare chiara quando si considera che la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 lett. f) c.p.p., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., rilevando che la "ratio" ispiratrice della disposizione è quella di garantire la serenità e l'imparzialità del giudizio ogni qualvolta che un rapporto qualificato, come quello di "coniugio", tra pubblico ministero e giudice possa condizionare la valutazione processuale del medesimo fatto, ancorché questo costituisca l'oggetto di procedimenti formalmente diversi (sent. 26 luglio 1995, n. 404). Dalle linee argomentative della decisione del Giudice delle leggi traspare che per l'operatività della causa di ricusazione in esame non rileva tanto l'elemento formale dell'unicità o della diversità di procedimenti quanto l'oggetto sostanziale di questi, costituito da un identico fatto di cui hanno avuto cognizione il pubblico ministero e il giudice legati da rapporto di "coniugio". Nella specie la Corte territoriale ha escluso, con argomentazioni di ineccepibile correttezza logica e giuridica, l'identità del fatto che rende operante la causa di ricusazione ex art. 36, comma 1, lett. f) c.p.p., rilevando che le vicende oggetto dei due giudizi risultano formalmente e sostanzialmente diversi, onde la pronuncia di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione non presta il fianco a censure.
6. - Infine, è palesemente infondata la doglianza relativa alla condanna al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende, atteso che il provvedimento corrisponde all'esercizio di un potere discrezionale, che è stato congruamente giustificato con l'accertato carattere dilatorio della proposta dichiarazione di ricusazione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 16 OTTOBRE 2003.