Sentenza 9 dicembre 2008
Massime • 1
La causa di ricusazione del giudice, ai fini della decorrenza del termine previsto dall'art. 38, comma secondo, cod. proc. pen. per la proposizione della relativa dichiarazione, può dirsi divenuta "nota" quando essa sia effettivamente conosciuta dalla parte, non potendosi ritenere sufficiente, a tal fine, la mera conoscibilità; né, in assenza di prova della conoscenza effettiva, è sufficiente ai fini della certezza legale intesa come surrogatoria, il riferimento alla natura dell'atto onde desumerla da essa mentre l'onere della prova spetta a chi contesti la tempestività della detta dichiarazione. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto conosciuta la causa di ricusazione - "trattandosi di provvedimenti emessi in procedimenti che hanno visto l'istante imputato o indagato, sicché lo stesso ne era sicuramente a conoscenza, in base alle disposizioni processuali che prevedono la necessaria comunicazione di tali atti" - affermando che, anche in tal caso, è necessaria la certezza che la comunicazione sia realmente avvenuta in conformità alle predette disposizioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/2008, n. 4396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4396 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 09/12/2008
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 1724
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 009001/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CI AN SS N. IL 22/03/1937;
avverso ORDINANZA del 23/11/2007 CORTE APPELLO di TRIESTE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Passacantando G..
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1 - La Corte di appello di Trieste ha dichiarato inammissibile istanza di ricusazione presentata il 19.9.07 da CI AN SS nei confronti del dr. FA RI, designato Presidente del Collegio del Tribunale in procedimento a carico dell'istante, perché il magistrato aveva svolto funzioni di GIP ed aveva avuto conoscenza degli stessi fatti, come avrebbe appreso in data 17.9.07, a stregua di una missiva prodotta.
La Corte ha motivato che gli atti ai quali fa riferimento il ricusante in particolare riguardano una proroga delle indagini risalente ad una decina d'anni, e che essendo egli imputato o indagato ne era sicuramente a conoscenza, sicché non ha dimostrato la tempestività della ricusazione.
Il ricorso denuncia in sostanza violazione di legge e mira oltre a dimostrare, con riferimenti, erronea la valutazione della Corte. Il P.G. di questa Corte ha chiesto l'annullamento, con riferimento al principio di Cass., Sez. 1^, n. 5293/96, PR ed a., CED, rv. 205841.
2 - Premesso che la questione di ricusazione è inverificabile nel merito, perché l'ordinanza di inammissibilità concerne la tardivitità dell'istanza, il ricorso è fondato alla luce del principio risalente, seppure vi è stata recente segnalazione dell'orientamento giurisprudenziale, con riferimento a Cass., Sez. 6^, n. 14222/07, CO ed a., rv. 236395. La sentenza PR ed a. ha ritenuto che l'unica interpretazione corretta dell'aggettivo "nota" usato nell'art. 38 c.p.p., comma 2 sia quella letterale, di "conosciuta", escludendo sia che ad esso possa darsi il significato di "conoscibile", sia che lo si possa considerare come un equivalente di "notorio". Tanto incontestato, la consecutiva giurisprudenza, cui si rifà da ultimo la menzionata n. 14222/07, CO ed a., ha ritenuto equivalente alla conoscenza effettiva quella legale.
Orbene, in assenza di prova della conoscenza effettiva, ai fini della certezza legale intesa surrogatoria, non è sufficiente il rilievo della natura dell'atto da cui è possibile trarla.
Diversamente si opera una duplice presunzione, che si pone in contrasto con il principio insuperato della sentenza PR. Nella specie pertanto non è risolutivo il rilievo che si trattava di "provvedimenti emessi in procedimenti che lo (CI) hanno visto imputato o indagato, sicché lo stesso ne era sicuramente a conoscenza, in base alle disposizioni processuali che prevedono la necessaria comunicazione di tali atti". Ma è necessario aver per certo che la comunicazione sia realmente avvenuta, e cioè che le disposizioni processuali cui si riferisce genericamente l'ordinanza siano state rispettate. E l'onere non compete all'istante, che tanto contesta.
P.Q.M.
annulla l'impugnata ordinanza con rinvio alla Corte di appello di Trieste per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2009