Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/2008, n. 4396
CASS
Sentenza 9 dicembre 2008

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La causa di ricusazione del giudice, ai fini della decorrenza del termine previsto dall'art. 38, comma secondo, cod. proc. pen. per la proposizione della relativa dichiarazione, può dirsi divenuta "nota" quando essa sia effettivamente conosciuta dalla parte, non potendosi ritenere sufficiente, a tal fine, la mera conoscibilità; né, in assenza di prova della conoscenza effettiva, è sufficiente ai fini della certezza legale intesa come surrogatoria, il riferimento alla natura dell'atto onde desumerla da essa mentre l'onere della prova spetta a chi contesti la tempestività della detta dichiarazione. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto conosciuta la causa di ricusazione - "trattandosi di provvedimenti emessi in procedimenti che hanno visto l'istante imputato o indagato, sicché lo stesso ne era sicuramente a conoscenza, in base alle disposizioni processuali che prevedono la necessaria comunicazione di tali atti" - affermando che, anche in tal caso, è necessaria la certezza che la comunicazione sia realmente avvenuta in conformità alle predette disposizioni).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/2008, n. 4396
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4396
    Data del deposito : 9 dicembre 2008

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