Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2003, n. 2542
CASS
Sentenza 26 novembre 2003

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In tema di ricusazione, l'assenza dell'imputato all'udienza, nel corso della quale sarebbe sorta o divenuta nota la causa di revocazione, è da ritenersi irrilevante ai fini del rispetto del termine perentorio di cui all'art. 38, comma secondo, cod. proc. pen., sia per la mancanza di una previsione normativa al riguardo sia perché il legislatore, nel prevedere l'ipotesi che la causa di ricusazione sia "divenuta nota" nel corso dell'udienza, ha inteso riferirsi ad una situazione obiettiva di pubblicità, collegata non alla reale conoscenza del fatto ma soltanto alla sua conoscibilità con l'ordinaria diligenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2003, n. 2542
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2542
    Data del deposito : 26 novembre 2003

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