Cass. civ., sez. II, sentenza 04/01/2002, n. 70
CASS
Sentenza 4 gennaio 2002

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Massime1

La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.) e l'inammissibilità del ricorso medesimo.

Commentari2

  • 1Essenziale produrre in giudizio l'avviso di ricevimento del plico
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  • 2E' raccomandato, ma non basta
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 04/01/2002, n. 70
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 70
Data del deposito : 4 gennaio 2002

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