Sentenza 4 gennaio 2002
Massime • 1
La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.) e l'inammissibilità del ricorso medesimo.
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- 1. Essenziale produrre in giudizio l'avviso di ricevimento del plicohttps://www.fiscooggi.it/
- 2. E' raccomandato, ma non bastahttps://www.fiscooggi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/01/2002, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EDIL CEPI SRL, in persona dell'Amm.re Sig. AN CE, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 22, presso lo studio dell'avvocato VITO MARINO, difeso dall'avvocato MASSIMO ANTINUCCI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COND. VIA CARDINAL D'AVANZO 5 PAL A in persona dell'Amm.re p.t., CIOFFI TOMMASO in qualità di IN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 5184/98 del Giudice di pace di ROMA, depositata il 29/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/01 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per inammissibilità o in subordine infondato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale atto di citazione, la Edil C.E.P.I. Srl premesso che su richiesta del IN di Via Cardinal D'Avanzo 5 in Roma e, per esso, dell'amministratore allora in carica TO RE, aveva eseguito lavori di manutenzione del fabbricato condominiale per il prezzo a corpo di L.
5.533.000 comprensivo della pratica tecnica e dell'IVA; che le modalità ed i tempi per il pagamento del corrispettivo erano stati stabiliti nell'offerta in data 14.01.97, redatta su carta intestata e sottoscritta da AN EC nella qualità d'amministratore unico d'essa deducente, nonché, per accettazione, da TO RE anch'egli nella surrichiamata qualità; che il IN aveva disatteso gli impegni assunti eppertanto, abbonata la somma di L. 332.700 richiesta per la pratica tecnica, aveva inviato la fattura 11.3.97 n. 72 per L 5.200.300 a fronte della quale il RE, sempre nella qualità, aveva emesso assegno di pari importo con scadenza al 30.4.97 tratto sul c/c intestato al IN;
che detto assegno era stato accettato dalla socia NI EC "salvo buon fine"; che, successivamente, approssimandosi la data di scadenza, il RE aveva chiesto di non presentare per l'incasso detto assegno e di regolare diversamente il pagamento del corrispettivo convenuto, cioè L. 680.000 in contanti, L.
2.820.000 a mezzo di tre assegni emessi da terzi in suo favore e da lui girati, L.
1.700.000 a mezzo assegno postale emesso direttamente da esso RE con scadenza al 20.5.97; che i tre assegni pervenuti mediante girata erano stati onorati, mentre l'assegno emesso dal RE non era stato pagato "per insufficienza crediti e discordanza sigla"; che nessun riscontro aveva avuto la diffida inviata al IN al fine d'ottenerne il pagamento del saldo - conveniva il IN di Via Cardinal D'Avanzo 5, in persona dell'amministratore TO RE, nonché il condomino MM IO innanzi al giudice di pace di Roma per sentirli condannare in solido al pagamento del saldo di L. 1.700.000, oltre interessi dal 20.5.97 al soddisfo.
All'udienza 6.2.98 - cui la causa era stata rinviata ex art. 181 CPC - compariva soltanto la società attrice ed il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.3.98 nella quale, dopo aver dato atto che alle ore 11.00 nessuno era comparso per il convenuto, tratteneva la causa in decisione apponendo la propria firma in calce al provvedimento;
di seguito, in assenza del procuratore di parte attrice, il giudice riapriva il verbale, dava atto che erano comparsi di persona RO AG nella qualità di amministratore del IN (nelle more subentrato al RE) ed il condomino IO, i quali avevano esibito copia della fattura n. 72/97 debitamente quietanzata;
rinviava all'udienza del 15.5.98 e disponeva la comparizione delle parti in causa per essere liberamente interrogate.
Espletato l'interrogatorio libero del EC quale amministratore della società attrice, con sentenza 29.5.98 il giudice di pace - ritenuto che nessuna prova fosse stata fornita ne' riguardo alla carica del RE di amministratore del IN, ne' riguardo a quella del EC di amministratore unico della Edil C.E.P.I. Srl - rigettava la domanda attrice compensando integralmente le spese del giudizio.
Avverso tale decisione la Edil C.E.P.I. Srl proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.
Il IN di Via Cardinal D'Avanzo 5 ed il condomino MM IO non svolgevano attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la ricorrente - denunziando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 CPC - si duole che il giudice di pace abbia erroneamente esaminato gli atti di causa dai quali avrebbe dovuto desumere come il RE fosse, all'epoca, amministratore del IN convenuto ed il EC amministratore unico d'essa ricorrente;
che abbia omesso di rilevare la mancanza di qualsiasi contestazione della controparte sia in merito alla carica rivestita dal RE sia in ordine all'effettiva esecuzione dei lavori pattuiti.
Osta all'esame del motivo il preliminare rilievo dell'inammissibilità del ricorso.
Come si è evidenziato in parte espositiva, gli intimati IN e IO non hanno, infatti, svolto attività difensiva in questa sede e della notifica dell'atto introduttivo nei loro confronti non si ha valida prova, in quanto, effettuata a mezzo posta, ne è stata documentata l'attività iniziale relativa alla spedizione della raccomandata ma, non essendone stato depositato l'avviso di ricevimento, non ne è rimasto documentato il perfezionamento.
Questa Corte ha, infatti, ripetutamente evidenziato come la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisca con la spedizione dell'atto, ma si perfezioni con la consegna del relativo plico al destinatario e come l'avviso di ricevimento, la cui allegazione all'originale è prescritta dall'art. 149 CPC, rappresenti il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita.
Ne consegue che ove, come nella specie, tale mezzo sia stato adottato per la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, l'omessa produzione dell'avviso di ricevimento - la cui mancanza comporta non la mera nullità bensì l'inesistenza della notificazione stessa, della quale non risultano provati gli elementi essenziali, onde neppure può esserne disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 CPC - ha come conseguenza l'inammissibilità del ricorso in quanto non proposto entro il prescritto termine ormai da tempo elasso.
Non avendo gli intimati svolto attività difensiva non v'ha luogo a pronunzia sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2002