Sentenza 6 ottobre 1998
Massime • 2
La sentenza che conclude il giudizio di appello rientra fra gli atti che devono essere tradotti nella lingua del cittadino appartenente alla minoranza linguistica slovena se costui ne abbia fatto richiesta. Tuttavia, in caso di mancata traduzione, la nullità prevista dal terzo comma di cui all'art. 109 cod. proc. pen. non investe la sentenza in sè ma il procedimento di pubblicazione, conseguentemente derivandone l'unico effetto del mancato decorso del termine per il ricorso per cassazione. La nullità, peraltro, è sanata ai sensi dell'art. 183, lett. b), cod. proc. pen. se venga ugualmente proposto il ricorso. La disposizione dell'art. 109 cod. proc. pen. tende, infatti, a rispettare il patrimonio culturale e linguistico dei soggetti interessati e non è posta a garanzia dell'intervento, della assistenza e della rappresentanza dell'imputato. Per contro, una violazione dell'art. 143 cod. proc. pen., con conseguente nullità assoluta, sarebbe ipotizzabile solo nel caso di deduzione - da parte dell'appartenente alla minoranza slovena - di mancanza di conoscenza della lingua italiana, in quanto in tal caso la tutela del diritto di difesa verrebbe a sovrapporsi a quella spettante all'interessato quale appartenente alla minoranza linguistica in quanto tale.
Poiché lo Stato italiano non ha ancora dato completa attuazione alla normativa costituzionale di cui all'art. 6 cost., rendendo concreto il diritto dei cittadini appartenenti alla minoranza riconosciuta di lingua slovena di rivolgersi nella madrelingua alle autorità amministrative italiane, non può invocare le scriminanti dell'esercizio di un diritto o della legittima difesa, neppure nella forma putativa, per la pregiudiziale mancanza della essenziale condizione dell'esistenza di un "diritto", il cittadino appartenente a tale minoranza linguistica che, avendo chiesto al presidente di un seggio elettorale - in occasione di una consultazione referendaria - di conferire con i componenti nella madrelingua e di ottenere la traduzione del quesito referendario in lingua slovena, avuta risposta negativa, abbia usato resistenza nei confronti degli appartenenti alle forze dell'ordine (che, inoltre, oltraggiava), i quali, per ordine del presidente, e a seguito di reiterate proteste da parte dell'interessato, provvedevano al suo allontanamento coattivo dal seggio. (V. Corte cost. n. 28/1982; n. 62/1992; n. 15/1996).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/10/1998, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 1998 |
Testo completo
composta dai signori magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 6/10/1998
Dott. Giovanni Caso Consigliere SENTENZA
Dott. Antonino Assennato Consigliere N. 1268
Dott. Nicola Milo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giorgio Colla Consigliere rel. N. 22045/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dall'avv. Roberto Maniacco, nell'interesse di AH Samo, n. a Trobovlje (Slovenia) il 22 maggio 1939, avverso la sentenza in data 12 - 16 marzo 1998 della Corte d'appello di Trieste;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. Giorgio Colla;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. Vincenzo Verderosa, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente avv. Roberto Maniacco. Fatto e diritto
1. - AH Samo, esponente della minoranza italiana di lingua slovena, in occasione del voto referendario del 9 - 10 giugno 1991, per protestare nei confronti del presidente del seggio elettorale (n. 245 di Trieste) perché i quesiti referendari non erano scritti anche in tale lingua e perché mancava nel seggio un interprete, si intratteneva nei locali in cui si erano svolte le operazioni elettorali dopo la loro chiusura, insistendo nelle sue rimostranze in una lingua non compresa dai presenti, impedendo l'inizio delle operazioni di scrutinio. Il presidente del seggio ordinava pertanto alla forza pubblica di procedere al suo allontanamento coattivo, ma egli opponeva resistenza agli agenti, prima gettandosi in terra, e poi aggrappandosi al tavolo, alle transenne esistenti nell'aula e alla porta per non farsi espellere dalle forze dell'ordine. Trascinato fuori dall'aula, colpiva l'agente Claudio Cecchelin con calci al torace, ai testicoli e alle gambe, cagionandogli lesioni;
oltraggiava, infine, il medesimo agente e il suo collega Antonio Sarcinelli, all'indirizzo dei quali profferiva l'epiteto di "delinquenti".
2. - Con sentenza del 24 maggio - 17 giugno 1997 il Tribunale di Trieste condannava il prevenuto - concessegli le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti - alla pena di mesi otto di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della parte civile Cecchelin, equitativamente liquidati in lire due milioni, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, oltraggio e interruzione di un pubblico servizio, per aver turbato la regolarità delle operazioni elettorali, unificati dal vincolo della continuazione, e lo assolveva dal reato di turbamento del regolare svolgimento dell'adunanza elettorale, essendo risultato che i comportamenti anzidetti erano stati posti in essere successivamente alla chiusura formale del seggio.
3. - A seguito di ricorso dell'imputato, la Corte d'appello di Trieste, con sentenza del 10 marzo - 12 marzo 1998, concessa al AH l'ulteriore attenuante di aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale, rideterminava la pena nella misura di mesi tre e giorni 20 di reclusione.
4. - Propone ricorso il AH per mezzo del difensore. Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata e, in subordine, dell'avviso di deposito della stessa, con conseguente remissione in termini (per l'impugnazione davanti a questa Corte), per mancata traduzione della sentenza in lingua slovena, sulla scorta dell'art. 109 c.p.p. Con il secondo motivo lamenta che erroneamente la Corte territoriale avrebbe mancato di riconoscere nel suo comportamento le scriminanti dell'esercizio di un diritto (art. 51 c.p.) o della legittima difesa (art. 54 c.p.), in quanto egli aveva diritto di rivolgersi in lingua slovena ai componenti del seggio elettorale e di ricevere da costoro risposte nella stessa lingua, sia in base al principio della "Tutela minima" di rango costituzionale dei cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena della Provincia di Trieste (tutela riconosciuta dalle sentenze della Corte costituzionale dell'11 febbraio 1982, n. 28 e 24 febbraio 1992, n. 62), sia in base alla norma dell'art. 8 del Trattato di SI del 10 novembre 1975, reso esecutivo in Italia con 1. 14 marzo 1977, n. 73, con riferimento alle circolari del Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste del 28 febbraio 1959 e del Commissario del Governo per la Regione Friuli Venezia Giulia del 26 giugno 1970.
Hanno presentato memoria - per mezzo dell'avv. Giorgio Borean - la parte civile Claudio Cecchelin e il SIULP.
5. - Il primo motivo di ricorso è infondato.
Premesso che nei tre gradi di giudizio il AH non ha mai invocato le norme poste a tutela del diritto di difesa da parte di chi non conosce la lingua italiana, bensì quelle che disciplinano (art. 109 c.p.p.), in funzione di garanzia, la partecipazione al processo degli appartenenti a una minoranza linguistica riconosciuta (quale quella slovena), va osservato che il nuovo codice di procedura penale, dopo aver ribadito (al primo comma della disposizione ora richiamata) che gli atti del processo devono essere compiuti nella lingua italiana, introduce (con il secondo comma) due importanti deroghe al principio (salvo altre, previste dalle leggi speciali, ampliative della sfera dei diritti degli appartenenti alle minoranze riconosciute) nel caso in cui al processo (di primo grado o di appello), che si svolga in una circoscrizione giudiziaria in cui è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, partecipi un cittadino appartenente a detta minoranza. In tale particolare ipotesi, anzitutto, l'interessato, a sua richiesta, deve essere interrogato o esaminato nella madrelingua nella quale deve anche essere redatto il relativo verbale. Secondariamente, devono essere tradotti nella stessa lingua gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta.
Al fine di assicurare una più pregnante tutela di diritti che trovano la loro base in valori costituzionalmente protetti (nel caso:
art. 6 cost.), lo stesso codice processuale, fortemente ispirato a principi di garanzia dei diritti dei cittadini, introduce per la prima volta (con il terzo comma dell'art. 109) la sanzione di nullità in caso di mancata applicazione delle disposizioni di favore dirette ai cittadini italiani appartenenti alle minoranze riconosciute.
Con sentenza del 29 gennaio 1996, n. 15, la Corte costituzionale ha chiarito lucidamente che tale disciplina processuale di favore si svolge su un piano che non coincide con la tutela del diritto di difesa (nè ad essa si sovrappone) di cui all'art. 24 cost.: essa trova, al contrario, la sua ragione di essere nell'art. 6 della Carta.
Mentre, infatti, la funzione della norma dell'art. 24 cost. è quella di assicurare i diritti della difesa ai fini di un'adeguata comprensione degli aspetti processuali, con la conseguenza che la garanzia va riconosciuta a qualsiasi persona che non conosca la lingua italiana, la funzione dell'art. 6 cost. è quella di assicurare il rispetto del patrimonio culturale dei cittadini italiani appartenenti a un particolare gruppo etnico, dimodoché l'atto processuale deve essere tradotto nella madrelingua dei soggetti interessati, indipendentemente dalla conoscenza o meno della lingua italiana da parte di costoro.
È bensì vero - sempre secondo la Corte - che i due diversi livelli di tutela possono intersecarsi quando l'appartenente a una minoranza linguistica "non sia nelle condizioni di comprendere il contenuto di atti altrui compiuti nella lingua ufficiale": ma allora i problemi ex art. 6 cost. finirebbero per essere assorbiti in quelli ex art. 24 cost." e le norme applicabili sarebbero, in tal caso, diverse (la
Corte costituzionale, che nella sentenza in questione era stata chiamata a decidere sulla legittimità dell'art. 122, comma primo, del codice processuale civile, fa riferimento all'art. 156, comma 2, c.p.c.; per il processo penale dovrebbe richiamarsi l'art. 143, primo comma, c.p.p., norma la cui mancata osservanza è sanzionata a pena di nullità, da qualificarsi "di ordine generale", ma non assoluta, inerendo all'assistenza dell'imputato, v. Cass., sez. I, c.c. 10 aprile 1995, Polisi, rv 201461).
Va, peraltro, osservato che la formulazione dell'ultimo comma dell'art. 109 c.p.p., che non prevede la nullità dell'atto che deve essere tradotto (la norma recita: "Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità"), lascia fondatamente ritenere - in considerazione della funzione della disposizione - che la comminata nullità non colpisca l'atto in sè ma l'atto in quanto non portato a conoscenza dell'interessato con la traduzione nella lingua richiesta (in quanto, cioè, non accompagnato dalla traduzione); il che, in altri termini, sta a significare che la sanzione colpisce il momento procedimentale, successivo alla deliberazione della sentenza, diretto a portare l'atto a conoscenza dell'interessato, in quanto privo della traduzione. Quest'ultima, d'altronde, è un'attività successiva alla formazione dell'atto e, pertanto, in difetto di una specifica previsione legislativa, la sua mancanza non può dare luogo alla nullità degli atti anteriori, ma solo alla nullità dei successivi (o "consecutivi", come si esprime art. 185 c.p.p.). Va osservato, d'altra parte, che la nullità di cui all'art. 109, comma terzo, proprio per non essere posta a garanzia del diritto di difesa, è sottratta al regime sancito dagli artt. 178, 179 e 180 c.p.p. (nullità "di ordine generale", "assolute" o a "regime intermedio") per rientrare in quello delle nullità relative di cui all'art. 181 c.p.p.; il che ha un particolare rilievo, come si dirà tra breve, per quel che riguarda la disciplina della sanatoria di cui agli artt. 183 e 184 c.p.p. (per tali ragioni non può condividersi, sul punto, la sentenza richiamata dalla difesa del AH in sede di discussione - Cass., sez. I, u.p. 22 giugno 1994, Lazar, non massimata al CED, e, a quel che consta, inedita - laddove afferma che il mancato rispetto dei diritti previsti dal comma secondo dell'art.109 c.p.p., attenendo all'intervento dell'imputato, è
sanzionato con la nullità, prevista dal successivo comma terzo, da qualificarsi di ordine generale, anche se non assoluta). 6. - Da tutto quanto sopra esposto discende la conseguenza che, nella specie, la sanzione di nullità derivante dalla mancata traduzione della sentenza (che rientra indubbiamente fra gli atti "indirizzati" all'imputato, secondo la terminologia usata dall'art. 109, comma secondo, c.p.p., in quanto contenente il decisum, scopo ultimo del processo) non ha investito la sentenza stessa ma il suo deposito (in quanto eseguito senza la traduzione dell'atto), cioè la fase del procedimento, successiva alla deliberazione, destinata alla sua "pubblicazione" (in senso lato), e quindi alla conoscenza del provvedimento conclusivo del giudizio di appello da parte dell'imputato (e degli altri interessati),. secondo le regole applicabili al caso, nel quale: aa) la sentenza è stata pronunciata in presenza dell'imputato, comparso al dibattimento;
bb) il dispositivo è stato letto in udienza (10 marzo 1988); cc) la motivazione è stata depositata nei due giorni successivi (12 marzo 1988) (ragione per la quale nessun avviso di deposito competeva all'imputato ne' al difensore come sostenuto nel ricorso). Tuttavia, l'unica conseguenza che poteva derivare dall'invalidità del deposito era quella del mancato decorso dei termini per la proposizione del ricorso per cassazione;
ma la nullità (relativa) è stata sanata, ai sensi dell'art. 183, comma primo, lett. b) c.p.p., in quanto "la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato" (conoscenza dell'atto ai fini della proposizione dell'impugnazione), secondo la terminologia della norma (per un precedente analogo v., Cass., sez. I, u.p. 27 settembre 1993, Gilberti, rv 195332).
Non v'è pertanto alcuna ragione per cui il ricorrente debba essere rimesso in termini per la proposizione di un ricorso che ha già proposto.
7. - Per quanto attiene ai motivi di ricorso con i quali il AH sostiene il suo diritto di rivolgersi alle autorità presenti nel seggio elettorale in lingua slovena e di ottenere risposte in tale lingua, e assume, conseguentemente, che nella specie dovrebbero trovare ingresso le norme sulle scriminanti dell'esercizio del diritto (art. 51 c.p.) e della legittima difesa (art. 52), va osservato che il sindacato di questa Corte non può che riguardare la verifica della sussistenza e della logicità della motivazione adottata dai giudici di merito, in quanto l'apprezzamento, in concreto, della sussistenza o meno. degli estremi di una causa di giustificazione costituisce giudizio di fatto non sindacabile con il ricorso per cassazione.
Al riguardo va osservato che sia la sentenza della Corte d'appello di Trieste sia quella del locale Tribunale (alla quale la prima fa espresso richiamo per alcuni profili della motivazione) giustificano (a parte altri aspetti secondari) il rifiuto di riconoscere le richiamate scriminanti - fondamentalmente - con l'affermazione che il AH non aveva alcun diritto di rivolgersi al presidente del seggio in lingua slovena e di ottenere risposte in tale lingua, così difettando il fondamentale presupposto della esistenza di un diritto, comune a entrambe la cause di giustificazione e necessario per la loro operatività.
Tali motivazioni vanno condivise con la conseguenza che il ricorso va rigettato in parte qua.
8. - I problemi che il ricorso e la sentenza impugnata sollevano impongono una breve disamina dello stato della giurisprudenza della Corte costituzionale che si è formata, in generale, sull'argomento della tutela della minoranza slovena nella Repubblica italiana attraverso le sentenze dell'11 febbraio 1982, n. 28, del 24 febbraio 1992, n. 62 e del 29 gennaio 1996, n. 15, cit. Secondo la prima delle decisioni richiamate (n. 28/1982), le norme dell'art. 6 cost. (che assicura la tutela delle minoranze linguistiche con "apposite norme") e della X disposizione transitoria e finale della costituzione (la quale, nel dichiarare applicabili alla Regione del Friuli Venezia Giulia le norme del titolo V, ribadisce la tutela delle minoranze linguistiche, in conformità all'art. 6), hanno la natura di "norme direttive e dall'applicazione differita", nel senso che impegnano lo Stato alla emanazione delle norme di attuazione del principio.
La sentenza della Corte, dopo aver dato atto della mancanza di una legge generale dello Stato sull'uso della lingua slovena, rileva, tuttavia, che una serie di atti normativi settoriali riguardanti aspetti della vita della minoranza slovena esistenti nell'ordinamento - sia di rango primario statale (specie nella materia scolastica) e regionale, sia di natura diversa (ordini del Governo Militare Alleato mai abrogati, provvedimenti del Commissario Generale del Governo italiano per il territorio di Trieste) - non solo qualificano la popolazione di lingua slovena nel territorio di Trieste come "minoranza riconosciuta", ma consentono di affermare che esiste una normativa che garantisce, sia pure "per parti" (come si esprime la Corte) e con operatività immediata, l'uso di tale lingua, assicurando agli appartenenti a detta minoranza una "tutela minima" anche attraverso la possibilità di usare la lingua slovena nei rapporti con le locali autorità giurisdizionali e di ottenere risposte in tale lingua, grazie all'applicazione della l. 19 luglio 1967, n. 568, contenente norme sul conferimento dell'incarico di traduttore e di interprete presso gli uffici giudiziari. La successiva sentenza della Corte costituzionale (n. 62/1992) ribadisce i concetti elaborati con la prima decisione, occupandosi per la prima volta del problema della entrata in vigore del trattato di SI (stipulato tra l'Italia e la Jugoslavia il 10 novembre 1975 e reso esecutivo in Italia con la l. 14 marzo 1977, n. 73). Tale atto internazionale, all'art. 8, stabilisce che "Au moment où cesse d'avoir effet le Statut Special annexè au Memorandum d'Accord de Londres du 5 octobre 1954, chaque Partie declare quelle maintiendra en vigueur les misures internes dejà arretees en application du Statut susmentionnè et quelle assurera dans le cadre de son droit interne le maintien du niveau de protection des membres des groupes ethniques respectifs (des minorites respectives), prevu par les normes du Statut Special echu".
Per effetto di tale disposizione entrava a far parte dell'ordinamento interno italiano l'art. 5 del Memorandum di LO (che disciplinava i rapporti tra gli Stati contraenti relativamente al territorio libero di Trieste ma che non era mai stato ratificato dall'Italia), il quale prevede, al quinto comma, che "Les membres du groupe ethnique yougoslave, dans la zone administree par l'italie, et les membres du groupe ethnique italien, dans la zone administree par la yougosiavie, pourront faire usage de leurs langues respectives dans leurs rapports tant prives quò ffciels avec les autorites administratives et judiciaires des deux zones. Ils auront le droit de recevoir des autorites une reponse dans la meme langue, soit directement, soit par Pintermediaire d'un interprete, dans le cas de reponses donnees verbalement;
pou ce qui est de la correspondance, les autorites devront au moins fournir une traduction des reponses". Tuttavia, tale seconda decisione della Corte costituzionale afferma sull'argomento che la norma non ha l'effetto di creare direttamente per i cittadini dei diritti di carattere generale, valevoli in ogni tipo di rapporti tra gli appartenenti alle minoranze linguistiche e lo Stato, ma, al contrario, si affianca alle norme dettate dalla Costituzione, imponendo al legislatore e alle autorità della Repubblica "l'impegno di perseguire l'obiettivo di assicurare agli appartenenti alla minoranza residente nel Friuli-Venezia Giulia il diritto di usare la propria lingua materna nei rapporti con gli uffici pubblici (la Corte riafferma, usando la terminologia adoperata dalla precedente sentenza, che si tratta di "norme direttive ad efficacia differita").
Va sottolineato come, anche in tale seconda sentenza, la Corte ribadisca che nell'ambito dell'ordinamento italiano esistono norme settoriali che tutelano, in via immediata, gli appartenenti alla minoranza slovena, consentendo loro di usare la madrelingua nei rapporti con le locali autorità giudiziarie - in quanto la (già citata) legge n.586/1967, sulla istituzione di posti di traduttore e interprete nei vari uffici giudiziari della Repubblica, "rende effettivo e azionabile il diritto all'uso della lingua materna"-, ma ponga in chiarissimo risalto il concetto di carattere generale secondo il quale, nel sistema vigente in Italia in virtù delle disposizioni richiamate, il diritto all'uso della madrelingua da parte della minoranza slovena nei rapporti con le autorità dello Stato esiste "e può fondare . . . pretese soggettive e azionabili soltanto nella misura in cui siano state adottate adeguate norme di attuazione e siano state predisposte le necessarie strutture organizzative o istituzionali". Anche se è vero che, secondo la stessa sentenza, affinché possano ritenersi esistenti veri e propri diritti azionabili non è indispensabile che siano state emanate vere e proprie norme di attuazione, essendo sufficiente che sussistano istituti o strutture organizzative di generale applicazione. In sostanza, appare del tutto chiaro dalla lettura della sentenza in esame che rientra nella esclusiva competenza del legislatore la scelta dei tempi e dei settori connessi alla realizzazione degli interventi necessari per assicurare la finalità di rendere effettivo il diritto all'uso della lingua materna, vuoi per l'emanazione di norme attuative del diritto all'uso della madrelingua vuoi anche per la predisposizione delle strutture organizzative di carattere generale.
Non potrebbe, d'altra parte, essere altrimenti, in quanto spetta allo Stato il potere-dovere di contemperare le esigenze sociali con la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la creazione delle strutture organizzative (come si è verificato per i rapporti dei cittadini italiani di lingua slovena con l'autorità giudiziaria).
La terza delle sentenze della Corte costituzionale sopra citate (n. 15/1996), pur dando maggiore risalto alla presenza nell'ordinamento italiano delle norme dell'art. 8 del trattato di SI e dell'art. 5 del Memorandum sopra citato, non supera il già individuato concetto della "tutela minima", anche se essa viene ricondotta più direttamente alla attuazione delle disposizioni ora richiamate rispetto alle norme della Costituzione e a quella dell'art. 3 dello Statuto della Regione del Friuli-Venezia Giulia, approvato con l. 31 gennaio 1963, n. 1.
Resta però evidentissimo che, anche secondo quest'ultima sentenza, l'attuazione del diritto di usare la madrelingua nei rapportì con le autorità statali rimane condizionato dalle scelte politiche, cioè dalla esistenza di leggi e misure amministrative, e solo per quel che riguarda il rapporti con le autorità giurisdizionali la decisione afferma l'esistenza di tale tutela minima, atteso che in tali rapporti gli appartenenti alla minoranza slovena hanno "il diritto" (le virgolette sono nel testo della sentenza della Corte) di usare la lingua materna.
9. - In relazione a tutti tali profili e sulla base della normativa vigente - interpretata, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale sopra citate, in modo conforme al dettato costituzionale - non può che concludersi nel senso che nel caso in esame il AH non aveva il diritto di rivolgersi alle autorità preposte al seggio elettorale in lingua slovena, perché, allo stato, non esistono nell'ordinamento giuridico italiano disposizioni di legge statale di carattere generale o particolare che rendano concreto e azionabile il diritto del cittadino italiano di lingua slovena di usare la madre lingua nei confronti dell'autorità amministrativa preposta ai seggi elettorali, con riferimento alle consultazioni referendarie (sulla mancanza di un diritto di usare la lingua slovena nei rapporti con la pubblica amministrazione, per difetto di norme attuative, questa Corte si è già espressa in un'occasione in cui lo stesso odierno ricorrente aveva usato violenza nei confronti di un agente di polizia che lo allontanava da un ufficio postale nel quale un dipendente dell'amministrazione postale aveva rifiutato di ricevere un modulo di conto corrente scritto in lingua slovena: nella sentenza si esclude - proprio per l'incertezza derivante dalla mancanza di disciplina - la sussistenza della scriminante della reazione a un atto arbitrario del pubblico ufficiale: v. Cass., sez. V, ud. 3 marzo 1992, P.m. in proc. AH, rv. 189861).
10. - Va dato atto, a questo punto, che il ricorrente ha anche sostenuto che, comunque, presso la prefettura e la questura esistono (ed esistevano al momento del referendum) le strutture organizzative necessarie per poter ritenere verificata la condizione richiesta dalla Corte costituzionale per l'esercizio della "tutela minima", cioè due uffici traduzioni dotati di interpreti di lingua slovena. Tale accertamento, però, è stato compiuto dai giudici di merito che sono giunti a conclusioni opposte a quelle prospettate dal ricorrente. A tale proposito la Corte d'appello di Trieste motiva per relationem con riferimento alla sentenza di primo grado nella quale testualmente si legge: "Ora, siffatto accertamento è stato da questo Tribunale compiuto sia attraverso l'acquisizione del verbale della deposizione del teste MAGISTRI - teste assunto nel corso di altro procedimento concernente sempre il AH - sia mediante l'esame del teste MAZZURCO. Orbene, dalle deposizioni di siffatti testi è emerso che nell'ambito della Prefettura opera un solo interprete, e che lo stesso provvede alle sole esigenze dell'ufficio da cui dipende ed a quelle degli altri uffici statali che ne facciano "richiesta esclusivamente a titolo di collaborazione fra uffici pubblici e compatibilmente con le esigenze dei propri compiti (cfr. in particolare pp. 8 e 9 deposizione MAGISTRI nonché pp. 15/16 deposizione MAZZURCO)".
Questa Corte - come è noto - non dispone dei poteri per compiere simili accertamenti, che esulano dalla sfera del giudizio di legittimità. Deve, quindi, attenersi alle risultanze del giudizio di merito e confermare l'esattezza della motivazione della sentenza impugnata, in quanto l'esistenza di un solo interprete nella prefettura, con compiti neppure specificamente legati alla consultazione referendaria, non può integrare validamente gli estremi di quella "struttura organizzativa" richiesta dalla Consulta;
struttura che presupporrebbe una disponibilità ben più consistente di interpreti per l'intera durata della tornata elettorale per ognuno dei vari seggi dislocati sul territorio.
11. - Alle stesse conclusioni deve giungersi per l'atto del Commissario Generale del Governo n. 9759 del 1959. A quel che è dato leggere nella sentenza di primo grado tale atto, denominato "ordinanza", contiene disposizioni del Commissario sull'organizzazione dell'ufficio del prefetto - al quale è indirizzata - relativamente alla necessità di garantire l'assistenza di un interprete, al fine di consentire agli appartenenti alla minoranza linguistica slovena di conferire con il prefetto nella propria lingua ogni volta che se ne presenti la necessità. Tale atto non ha la natura di "atto normativo" come sostiene il ricorrente (tale natura va riservata agli atti di carattere generale ed astratto, innovativi dell'ordinamento giuridico, destinati a trovare applicazione ripetitiva in una serie indefinita di situazioni future) e questa Corte, pertanto, ancora una volta, non può che limitarsi a prendere atto della logica motivazione dei giudici di merito, i quali hanno ritenuto tale "ordinanza" del tutto inidonea a concretare quella "struttura organizzativa" di carattere generale dalla quale poter inferire i presupposti della "tutela minima" nella situazione dedotta nel presente giudizio.
12. - In ordine all'argomento in questione deve dunque concludersi per l'inesistenza di un diritto azionabile da parte del AH, e quindi per la insussistenza delle invocate scriminanti. Non senza ricordare, tuttavia, che per la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto non solo è necessario che esista un diritto (che nella specie, come si è detto, non sussiste) ma è indispensabile, altresì, che l'ordinamento ne consenta l'esercizio nelle forme concretamente poste in essere: circostanza questa la cui sussistenza deve in ogni caso essere negata, perché l'eventuale diritto degli appartenenti alla minoranza slovena di comunicare nella lingua materna non può essere esercitato resistendo a pubblici ufficiali, cagionando loro lesioni e oltraggiandoli, usando, cioè, strumenti che nulla hanno a che vedere con la nobiltà dell'obiettivo perseguito dal ricorrente.
13. - Il ricorrente ha anche sostenuto, subordinatamente, l'erronea applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento degli estremi delle cause di giustificazione sopra dette nella forma putativa.
Anche tale motivo di ricorso è infondato.
I giudici di merito hanno correttamente affermato, per quanto riguarda la scriminante dell'esercizio del diritto (v. motivazione della sentenza di primo grado), che la causa di giustificazione non è invocabile quando l'autore dell'illecito abbia erroneamente inteso la normativa applicabile, perché in tal caso si verte in ipotesi di errore di diritto e non di fatto (la decisione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte: v. Cass., 10 novembre 1972, Albergati in Codice penale commentato, Utet, Torino, 1995) e la sentenza non si espone a censura. In sostanza viene invocato, in simili ipotesi, un errore sulla liceità del comportamento, la cui valutazione non si sottrae alle regole dell'art. 47 c.p. (Cass., sez. II, 1^ aprile 1963, Vanich, in Codice penale cit.). Analoga soluzione va adottata per quanto riguarda la legittima difesa.
Anche in tal caso i giudici di merito hanno correttamente posto in evidenza come la legittima difesa putativa ricorra solamente quando l'errore del soggetto agente cada su dati (o meglio su presupposti) di fatto inidonei a creare un concreto pericolo attuale ma tali da giustificare nell'agente la ragionevole persuasione di trovarsi in una vera e propria situazione di pericolo, sempre che tale persuasione tragga conforto da circostanze oggettive e non da stati d'animo soggettivi dell'agente (Cass., sez. I, ud. 8 novembre 1984, Parisi), situazione questa che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto non ricorrere nella specie.
14. - Dalle suesposte argomentazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 1999