Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/10/1998, n. 1400
CASS
Sentenza 6 ottobre 1998

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La sentenza che conclude il giudizio di appello rientra fra gli atti che devono essere tradotti nella lingua del cittadino appartenente alla minoranza linguistica slovena se costui ne abbia fatto richiesta. Tuttavia, in caso di mancata traduzione, la nullità prevista dal terzo comma di cui all'art. 109 cod. proc. pen. non investe la sentenza in sè ma il procedimento di pubblicazione, conseguentemente derivandone l'unico effetto del mancato decorso del termine per il ricorso per cassazione. La nullità, peraltro, è sanata ai sensi dell'art. 183, lett. b), cod. proc. pen. se venga ugualmente proposto il ricorso. La disposizione dell'art. 109 cod. proc. pen. tende, infatti, a rispettare il patrimonio culturale e linguistico dei soggetti interessati e non è posta a garanzia dell'intervento, della assistenza e della rappresentanza dell'imputato. Per contro, una violazione dell'art. 143 cod. proc. pen., con conseguente nullità assoluta, sarebbe ipotizzabile solo nel caso di deduzione - da parte dell'appartenente alla minoranza slovena - di mancanza di conoscenza della lingua italiana, in quanto in tal caso la tutela del diritto di difesa verrebbe a sovrapporsi a quella spettante all'interessato quale appartenente alla minoranza linguistica in quanto tale.

Poiché lo Stato italiano non ha ancora dato completa attuazione alla normativa costituzionale di cui all'art. 6 cost., rendendo concreto il diritto dei cittadini appartenenti alla minoranza riconosciuta di lingua slovena di rivolgersi nella madrelingua alle autorità amministrative italiane, non può invocare le scriminanti dell'esercizio di un diritto o della legittima difesa, neppure nella forma putativa, per la pregiudiziale mancanza della essenziale condizione dell'esistenza di un "diritto", il cittadino appartenente a tale minoranza linguistica che, avendo chiesto al presidente di un seggio elettorale - in occasione di una consultazione referendaria - di conferire con i componenti nella madrelingua e di ottenere la traduzione del quesito referendario in lingua slovena, avuta risposta negativa, abbia usato resistenza nei confronti degli appartenenti alle forze dell'ordine (che, inoltre, oltraggiava), i quali, per ordine del presidente, e a seguito di reiterate proteste da parte dell'interessato, provvedevano al suo allontanamento coattivo dal seggio. (V. Corte cost. n. 28/1982; n. 62/1992; n. 15/1996).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/10/1998, n. 1400
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1400
    Data del deposito : 6 ottobre 1998

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