Sentenza 4 maggio 1999
Massime • 1
La autorizzazione paesaggistica prevista per la estinzione del reato di cui all'art. 1 sexies legge 431 del 1985 in caso di realizzazione di manufatto sottoposto a procedura di condono edilizio non può ottenersi attraverso la formazione del silenzio assenso anche nel caso che il comune, subdelegato alla emissione del parere prescritto dall'art. 32 legge 47 del 1985 lo abbia espresso in senso favorevole, comunicandolo alla sovraintendenza. (Fattispecie nella quale la Corte ha osservato che la Regione Puglia aveva subdelegato ai comuni, con legge regionale, la emissione del parere da comunicare alla autorità amministrativa competente, ai sensi e per gli effetti dell' art. 82, comma 9, del D.P.R. 616 del 1977, come modificato dall'art. 1 del d.l. 312 del 1985, che prevede un termine perentorio per il rilascio o il diniego di autorizzazione, ma che la stessa legge prevede che decorso inutilmente il termine, gli interessati possono richiedere l'autorizzazione al Ministro; ciò escludendo la formazione del silenzio assenso).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/1999, n. 7543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7543 |
| Data del deposito : | 4 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto Presidente del 4/5/1999
1. Dott. PIOLETTI Giovanni Consigliere SENTENZA
2. " RI AL " N. 1570
3. " TT DO " REGISTRO GENERALE
4. " IG NT " N. 3153/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NE AU n. a Vieste il 2 febbraio 1954 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari del 20 novembre 1998;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. G. Pioletti,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Siniscalchi che ha concluso per rigetto del ricorso,
Udito il difensore Angelo Valleferoco - Roma -.
Svolgimento del processo
Con sentenza della Corte d'Appello di Bari del 20 novembre 1998, di parziale riforma di quella del Pretore di Foggia, sezione di Vieste, del 17 febbraio 1994, NE AU è stato condannato alla pena di giorni dieci di arresto e L. 10.000.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 1 sexies l. n. 431/85 mentre è stato prosciolto per estinzione dei reati, per concessione in sanatoria del reato di cui all'art. 20 lett. c) l. n. 47/85 e per prescrizione dai reati di cui agli artt. 734 c.p. e 3, 17, 18, 20 l. n. 64/74; in Vieste, il 27.5.91 e 7.4.92.
Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizi di violazione di legge per non essere stati dichiarati estinti per concessione in sanatoria sia il reato paesaggisto sia quello di cui alla legge antisismica, erroneamente dichiarato prescritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Esattamente infatti il reato di cui alla l. n. 64/74 è stato dichiarato estinto per prescrizione e non per concessione in sanatoria ex art. 38 l. n. 47/85 perché quella causa estintiva si era già verificata anteriormente alla pronuncia d'appello, pur tenendo conto della sospensione del provvedimento per condanna (a. 2 e gg. 223), mentre non è prescritta la contravvenzione paesaggistica il cui termine, a seguito della detta sospensione, scade il 18 maggio 1999.
Neanche a questa contravvenzione è applicabile la causa estintiva della concessione in sanatoria non sussistendo le condizioni di cui all'art. 39, 8^ co., l. 23 dicembre 1994, n. 724 secondo le quali è estinta solo se e quando interviene anche l'autorizzazione dell'amministrazione proposta alla tutela del vincolo (Cass. Sez. III, 8.11.1995, n. 3768, D'Ottavi, 203.350;
9.11.95, n. 2154, Mingardi, 203.919; 4.12.1995, n. 473, Savicoli, 203.445).
Il fatto che la Regione Puglia abbia subdelegato ai Comuni l'emissione del parere prescritto dall'art. 32 l. n. 47/85 (art. 1 l. R. Puglia 15.3.96 n. 5), che il Comune di Vieste, nel rilasciare la concessione lo abbia espresso in senso favorevole e lo abbia comunicato alla Soprintendenza, non dà luogo alla formazione del silenzio assenso, come ritenuto dal ricorrente. Infatti, l'art. 1 co. 2 l. R. Puglia cit. prescrive che il parere favorevole sia comunicato all'autorità amministrativa competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 82 co. 9^ d.P.R. n. 616/77 come modif. dall'art. 1 d.l. n.312/85, che prevede sì un termine perentorio, per rilasciare o negare l'autorizzazione, ma prevede anche che, decorso tale termine, inutilmente gli interessati possono richiedere l'autorizzazione al ministro. Il che esclude la formazione del silenzio assenso. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1999