Sentenza 15 febbraio 2006
Massime • 1
La nullità prevista dall'art. 109, comma terzo, cod. proc. pen., per il caso di inosservanza dell'obbligo di traduzione, ai sensi del precedente comma secondo, degli atti del procedimento indirizzati a soggetto appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta, è di carattere intermedio ed è pertanto sanabile, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., per effetto della proposizione di un'impugnazione nella quale, censurandosi il contenuto dei suddetti atti, si dimostri di averne ben compreso il contenuto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/02/2006, n. 9075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9075 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente - del 15/02/2006
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 234
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 10767/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI CI;
avverso la sentenza 20/01/04 Corte di Appello di Trieste;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
Udito il P.G. in persona del Dott. CONSOLO Santi che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
RI CI, cittadino italiano di minoranza slovena, ricorre per Cassazione personalmente contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Trieste, riformando la sentenza di condanna del giudice di primo grado per il reato di cui all'art. 388 c.p., comma 2, per avere eluso l'esecuzione del provvedimento del giudice civile, che gli imponeva di integrare immediatamente nel possesso della metà indivisa di un immobile di proprietà comune Pecenik Miran, sbarrando la porta di ingresso dello stabile dall'interno, dichiarava n.d.p. nei suoi confronti, perché estinto il reato per prescrizione, confermando le statuizioni civili. A sostegno della richiesta di annullamento dell'impugnata sentenza il ricorrente con il primo motivo denunzia la nullità della sentenza di primo grado e di tutti gli atti successivi, ivi compresa la sentenza di appello per violazione dell'art. 109 c.p.p. e della L. 23 febbraio 2001, n. 38 a tutela della minoranza slovena, per l'omessa traduzione nella lingua slovena, censurando la decisione del giudice del gravame, che nel rigettare l'eccezione, richiamando il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 400/1999, si era posto in contrasto con l'opposto principio affermato in altra sentenza della medesima Corte n. 810/1994, e sollecitando la remissione della questione alle Sezioni Unite, affinché fosse fatta chiarezza sul punto. Denunzia con il secondo e terzo motivo la mancata traduzione in lingua slovena del dispositivo della sentenza di primo grado, nonché l'omessa traduzione del verbale di udienza del dibattimento di primo grado in data 20/03/1998, censurando la illogicità della giustificazione addotta dalla corte distrettuale, laddove aveva ritenuto i verbali di udienza non indirizzati al ricorrente, dimenticando che comunque si trattava di atti concernenti il predetto. Con il quarto motivo infine deduce nel merito la rinuncia alla prescrizione e in ogni caso la insussistenza degli elementi costitutivi dell'ipotesi criminosa contestata, allegando argomenti in punto di fatto.
Con una prima memoria aggiuntiva pervenuta in data 6/09/2005 il ricorrente ritorna sull'argomento del mancato rispetto dei diritti della minoranza slovena, per effetto della mancata traduzione di tutti gli atti processuali, prevista a pena di nullità dalla sentenza della Corte Cost. n. 15/96, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo, ivi compresi quelli provenienti dalla Corte di Cassazione, chiedendo la rimessione alle Sezioni Unite per la risoluzione del contrasto emergente dalle due contrastanti sentenze citate nel ricorso, e deduce ancora la violazione del diritto, sancito dalla L. n. 38 del 2001 cit., art. 7, comma 1, di avere il proprio nome e cognome scritti secondo l'ortografia slovena e in particolare l'indicazione del prenome RI con il segno diacritico sulla lettera "zeta", nonché una serie di errori, di cui chiede la correzione.
Con una seconda memoria aggiuntiva, pervenuta successivamente, il ricorrente, richiamando gli argomenti dell'appello, del successivo ricorso e memoria aggiuntiva, ribadendo ancora una volta la propria volontà di rinunciare alla prescrizione eccepisce: 1) la violazione dell'art. 593 c.p.p., comma 3, osservando che, essendo la sentenza di primo grado di condanna alla pena pecuniaria impugnabile solo con il ricorso per Cassazione e non già con l'appello, la sentenza della corte di appello doveva ritenersi viziata da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del processo;
2) la insussistenza del reato ascritto anche in forza del fatto nuovo sopravvenuto, rappresentato dalla dichiarazione dell'ex moglie in data 29/01/2006 che. dichiarandosi autrice dello sbarramento all'interno della porta di ingresso dell'immobile, scagionava l'imputato; 3) la mancata notifica in lingua slovena dell'ordinanza pretoriale R.G. 4732/1994 D.D. 12/12/094, che non poteva ritenersi sanata dalla conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato e dalla piena contezza del contenuto del provvedimento.
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle censure proposte, sulle quali si è già pronunziato il giudice del gravame. Ed invero quanto alla denunziata violazione dei diritti della minoranza slovena, per effetto della mancata traduzione degli atti processuali di primo grado, ivi compresi i verbali di dibattimento, il dispositivo e la sentenza di primo grado, osserva il collegio che il contrasto tra il principio affermato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 810/1994 con quello risultante dalla successiva sentenza n. 400/1999 è solo apparente. In effetti entrambe le decisioni concordano nel qualificare la nullità derivante dalla mancata traduzione in lingua slovena degli atti processuali e della sentenza resa dal giudice di primo e secondo grado sul territorio, ove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, in violazione dell'art. 109 c.p.p., comma 2, come nullità di ordine generale a regime intermedio, soggetta, come tale, alle disposizioni di cui agli artt. 181, 182 e 183 c.p.p.. Nondimeno il giudice di legittimità della seconda sentenza è andato oltre e si è spinto fino ad affermare, in coerenza con la previsione normativa di cui all'art. 183 c.p.p., lett. b) cit., che tale nullità non investe la sentenza in sè, ma il procedimento di pubblicazione, con l'unico effetto del mancato decorso del termine per l'impugnazione, ed è sanata se venga ugualmente proposta l'impugnazione, come si è verificato nel caso in esame. Ed infatti la disposizione dell'art. 109 c.p.p. tende a rispettare il patrimonio culturale e linguistico dei soggetti interessati, e non è posta a garanzia dell'intervento, dell'assistenza e della rappresentanza dell'imputato.
Lo stesso dicasi per la mancata traduzione dei verbali di udienza e degli altri atti processuali del giudizio di primo grado, che, a prescindere dalla questione se possano o meno considerarsi "atti a lui indirizzati", come richiede la norma dell'art. 109 c.p.p., comma 2, correttamente è stata ritenuta dal giudice del gravame sanata,
avendo l'imputato, che ha dimostrato di ben conoscere la lingua italiana, pacificamente compreso l'accusa a lui rivolta, e congruamente censurato il contenuto sia della contestata ordinanza dibattimentale del 20/03/1998, sia delle deposizioni testimoniali, sia dei documenti di parte civile. Viceversa nessuna nullità è ravvisabile negli atti di provenienza di questa Corte, giacché sia l'art. 109 c.p.p., comma 2, cit., sia la norma di cui alla L. n. 38 del 2001, art. 8, comma 1, sia la norma programmatica di cui all'art. 5 dello Statuto Speciale allegato al Memorandum di Londra del 5/10/1954, nell'imporre l'uso della lingua slovena, fanno riferimento esclusivamente ai giudizi di primo e secondo grado, e non al giudizio davanti alla Corte di Cassazione.
Passando al merito l'eccezione di rinuncia alla prescrizione è destituita di fondamento. Ed invero l'imputato che vuole rinunciare agli effetti della prescrizione ha l'onere di manifestare tale suo intendimento con una dichiarazione espressa, la cui mancanza funziona da presupposto per l'applicabilità dell'istituto. Nella fattispecie non sembra che vi sia mai stata una dichiarazione espressa di rinuncia. Come si evince a pagina 3 della sentenza impugnata, ad un primo accenno ad una eventuale rinuncia alla prescrizione, fu concesso all'imputato un breve termine per consultare il proprio difensore, all'esito del quale costui dichiarava di non voler rinunciare, di guisa che non può dirsi formalizzata nessuna volontà contraria alla prescrizione, ne' ovviamente può conferirsi pregio alla rinuncia manifestata in sede di ricorso dopo l'intervenuto proscioglimento.
Quanto alla correttezza di tale pronuncia, il collegio non ha motivo di dubitare, avendo la corte distrettuale fatto buon governo del principio, ormai consolidato, della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale in presenza di una causa estintiva del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129 c.p.p., solo nei casi in cui le circostanze idonee ad eludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile, tanto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di "constatazione", che a quello di "apprezzamento" (ex multis Cass. Sez. 6^ 16/07/2004 n. 31463 CED 229275). Gli argomenti introdotti dal ricorrente sul punto sembrano sconfinare nel merito e, come tali, non valutabili in questa sede, mentre l'eccezione di nullità di cui al punto 1) della seconda memoria aggiunta, è manifestamente infondata, giacché, in base al principio del "tempus regit actum", all'epoca della impugnazione della sentenza di primo grado, erano inappellabili solo le sentenze di condanna, relative a contravvenzioni, per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, onde correttamente la corte di merito decise in sede di appello della sentenza del Pretore di Trieste.
Sulle altre censure, concernenti la correzione di errori, non idonei a determinare alcuna nullità, e in particolare la correzione del prenome dell'imputato, provvedere la corte di appello, ai sensi dell'art. 130 c.p.p.. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e non pure alla sanzione pecuniaria, avuto riguardo alla qualità del ricorrente e alle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2006