Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/02/2006, n. 9075
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Sentenza 15 febbraio 2006

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La nullità prevista dall'art. 109, comma terzo, cod. proc. pen., per il caso di inosservanza dell'obbligo di traduzione, ai sensi del precedente comma secondo, degli atti del procedimento indirizzati a soggetto appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta, è di carattere intermedio ed è pertanto sanabile, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., per effetto della proposizione di un'impugnazione nella quale, censurandosi il contenuto dei suddetti atti, si dimostri di averne ben compreso il contenuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/02/2006, n. 9075
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9075
    Data del deposito : 15 febbraio 2006

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