Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2000, n. 8855
CASS
Sentenza 9 maggio 2000

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Una volta che la sentenza di non luogo a procedere emessa a norma dell'art. 425 cod. proc. pen. non sia più soggetta a impugnazione e non ricorra alcuna delle ipotesi previste dalla disposizione eccezionale, e perciò di stretta applicazione, dell'art. 345 cod. proc. pen., che si riferisce al sopravvenire della specifica condizione di procedibilità originariamente mancante, è precluso l'inizio dell'azione penale in ordine al medesimo fatto, sia pur diversamente qualificato, nei confronti della stessa persona. (Nella specie, successivamente a sentenza di non luogo a procedere emessa dal g.u.p. per difetto di querela relativamente a reato di diffamazione a mezzo stampa, il P.M. aveva iniziato azione penale in ordine al medesimo fatto, qualificato come vilipendio delle Forze Armate, per il quale era intervenuta autorizzazione a procedere). V. Corte cost. 27 giugno 1997 n. 206; V. Corte cost., 19 gennaio 1995 n. 27

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2000, n. 8855
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8855
    Data del deposito : 9 maggio 2000

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