Sentenza 9 maggio 2000
Massime • 1
Una volta che la sentenza di non luogo a procedere emessa a norma dell'art. 425 cod. proc. pen. non sia più soggetta a impugnazione e non ricorra alcuna delle ipotesi previste dalla disposizione eccezionale, e perciò di stretta applicazione, dell'art. 345 cod. proc. pen., che si riferisce al sopravvenire della specifica condizione di procedibilità originariamente mancante, è precluso l'inizio dell'azione penale in ordine al medesimo fatto, sia pur diversamente qualificato, nei confronti della stessa persona. (Nella specie, successivamente a sentenza di non luogo a procedere emessa dal g.u.p. per difetto di querela relativamente a reato di diffamazione a mezzo stampa, il P.M. aveva iniziato azione penale in ordine al medesimo fatto, qualificato come vilipendio delle Forze Armate, per il quale era intervenuta autorizzazione a procedere). V. Corte cost. 27 giugno 1997 n. 206; V. Corte cost., 19 gennaio 1995 n. 27
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2000, n. 8855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8855 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOSANA CAMILLO Presidente del 09/05/2000
1. Dott. SILVESTRI GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 564
3. Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 06432/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) IA FR n. il 02.05.1935
avverso sentenza del 19.10.1999 CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. RIGGIO GIANFRANCO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Luigi Ciampoli che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito, per la parte civile, l'Avv. Nicola Bruni (Avvocatura Generale dello Stato) che ha concluso per il rigetto del ricorso. Uditi i difensori Avv. Leonardo Mazza ed Erasmo Antetomaso, i quali hanno concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. Fatto e diritto
Con sentenza del 4 giugno 1997 il Tribunale di Roma assolveva PA SC perché il fatto non sussiste dal reato di cui all'art.290 c.p.. All'imputato era stato contestato di avere, quale direttore responsabile del mensile "Fotografare", pubblicato sul numero di aprile 1994 un articolo da lui stesso redatto, dal titolo "Carabinieri a delinquere", con il quale vilipendeva l'Arma dei Carabinieri, definendola, tra le altre cose, esercito di occupazione con una struttura segreta, i cui appartenenti hanno il solo fine di espropriare ed uccidere, essendo inoltre dei delinquenti che perseguitavano II sulla base di prove falsificate. La Corte di Appello di Roma, sull'impugnazione proposta dagli Uffici del pubblico ministero, con sentenza del 18 aprile 1999 riformava la decisione, condannando il PA, riconosciuto colpevole del reato a lui ascritto, alla pena (condizionalmente sospesa) di sei mesi di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando:
1) eccesso di potere, essendo stato arbitrariamente mutata l'originaria imputazione di diffamazione a mezzo stampa in quella di vilipendio, in relazione alla quale la Corte territoriale aveva assecondato le conclusioni, puramente emotive, del pubblico ministero, in assenza di qualsiasi indagine sull'elemento soggettivo del reato.
2) Erronea applicazione della legge penale, essendo stata ritenuta la responsabilità in ragione della mera condotta dell'imputato, prescindendo dalla vincolante previsione degli artt.42 e 43 c.p.. 3) Illegittimo diniego delle attenuanti generiche, non emergendo dagli atti la condizione di recidivo dell'imputato. Risulta dagli atti (che vengono presi in esame dalla Corte, data la natura dell'eccezione dedotta con il primo motivo di impugnazione) che in relazione alla originaria imputazione di diffamazione a mezzo stampa contestata al PA per il fatto oggetto del presente giudizio, venne dal G.U.P. pronunciata in data 2-12-1995 sentenza di non doversi procedere per mancanza di valida querela. Successivamente, l'azione penale venne esercitata per il delitto di vilipendio (così diversamente qualificato il medesimo fatto), essendo intervenuta per quest'ultimo l'autorizzazione a procedere. Ciò premesso, si osserva che principio fondamentale dell'ordinamento processuale è il "ne bis in idem", che tende ad evitare che per lo stesso fatto-reato si svolgano più procedimenti e si emettano più provvedimenti, non importa se tra loro conformi o difformi, l'uno indipendente dall'altro.
Detto principio ha la sua precipua espressione nell'art.649 c.p.p., che drasticamente impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per lo stesso fatto sul quale si è formato il giudicato ed è, altresì, tutelato da altre norme, dirette ad impedire la duplicazione dei giudizi, che costituisce comunque un risultato non tollerato dal sistema.
In tal senso operano l'art.28 c.p.p., in tema di conflitti positivi di competenza, l'art.425 c.p.p., che disciplina la sentenza di non luogo a procedere pronunciata nell'udienza preliminare, l'art.469 c.p.p. (proscioglimento prima del giudizio), l'art.529 c.p.p. (sentenza di non doversi procedere): mentre la risoluzione del conflitto positivo individua l'unico giudice competente in ordine ad un determinato fatto, attribuito ad una determinata persona, le altre disposizioni prevengono l'instaurarsi di una pluralità di giudicati per il medesimo fatto;
allorché una situazione siffatta si sia comunque venuta a determinare, l'anomalia è eliminabile anche in sede esecutiva, trovando applicazione le regole dettate dall'art.669 per identificare l'unica sentenza a cui va data esecuzione. La sentenza di non luogo a procedere emessa ai sensi dell'art.425 c.p.p. e non impugnata, pur se non ricompresa fra quelle di cui all'art.648 e 649 c.p.p., assistite dal giudicato formale, impedisce ugualmente l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto, ove manchino le condizioni per la sua revocabilità. Unica deroga al principio è costituita dall'art.345 c.p.p., che, avendo natura eccezionale, non può trovare applicazione al di là delle ipotesi espressamente stabilite, riconducibili al sopravvenire della specifica condizione di procedibilità, originariamente mancante.
Del tutto differente e non omologabile a tale prevista eccezione è la situazione, verificatasi nella specie, in cui il fatto, sul quale il giudice si è già pronunciato nell'udienza preliminare con una decisione non più impugnabile, venga diversamente qualificato ed intervenga la diversa condizione di procedibilità, necessaria in relazione a questa nuova qualificazione, poiché l'esercizio della azione penale senza che sia stata rimossa la sentenza di non luogo a procedere determinerebbe l'effetto di pluralizzazione dei giudizi, che l'intero sistema mira a prevenire o risolvere mediante molteplici strumenti normativi.
Come è stato posto in evidenza dalla sentenza della Corte Costituzionale 19-1-1995 n. 27, caratteristica indefettibile di ogni ipotesi di preclusione è quella di rendere improduttivi di effetti l'atto o l'attività preclusi, residuando per il giudice soltanto l'obbligo di sancire tale inefficacia.
Analogamente a quanto avviene nel caso di archiviazione, in assenza di autorizzazione del giudice a riaprire le indagini, anche allorché per un fatto sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, in mancanza della revoca giudiziale prevista dagli artt.434-437 c.p.p. e non ricorrendo le ipotesi di cui all'art.345 c.p.p., è la instaurabilità di un nuovo procedimento, cioè la
"procedibilità" ad essere impedita.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza gravata deve essere annullata senza rinvio, poiché l'esercizio della azione penale era precluso dalla sentenza di non doversi procedere pronunciata per lo stesso fatto e non più soggetta ad impugnazione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere esercitata.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2000