CASS
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da AL AC Sent.n.sez.1629/2025 CC – 15/12/2025 R.G.N. 32100/2025 -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso di IN AT, nato a [...] il [...], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere DA MA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, IN PO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 1° agosto 2025 il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l’ordinanza in data 10 luglio 2025 del G.i.p. del Tribunale di Catania che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere a AT IN, indagato per i reati di cui agli art. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza ed erronea valutazione degli stessi in ordine alle contestazioni di cui agli art. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (primo motivo) e la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione per mancanza delle esigenze cautelari (secondo motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. AT IN è indagato come partecipe di un’associazione dedita al traffico di cocaina e crack promossa e organizzata da MA PO (capo 1) e per aver trasportato Penale Sent. Sez. 3 Num. 956 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 15/12/2025 2 lo stupefacente dal luogo di custodia all’abitazione del PO che era ivi ristretto in detenzione domiciliare (capo 11). L’articolata indagine si è basata sulle intercettazioni delle conversazioni, anche ambientali, sui servizi di osservazione e pedinamento, sui sequestri di stupefacenti. L’ordinanza impugnata ha ripercorso i fatti più rilevanti. L’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio di garanzia ma ha dichiarato spontaneamente di essere estraneo ai fatti e di aver frequentato l’abitazione del PO solo come muratore. Nel primo motivo di ricorso ha sostenuto che ha avuto rapporti con il PO e solo sporadicamente ha incontrato NA SS;
gli episodi contestati sono stati di numero limitatissimo in un arco temporale ristretto da marzo a maggio 2024, non ha avuto un ruolo continuativo ed è stato sostituito talvolta dal SS;
le conversazioni sono criptiche;
non ha subìto un sequestro di stupefacenti ma solo di denaro derivante da attività lavorativa lecita. Ha negato la ricorrenza dei presupposti dell’associazione, potendosi al limite configurare il concorso di persone nei reati di cessione. Si tratta di censure generiche e rivalutative che non si confrontano con l’ordinanza impugnata ove vi è evidenza del fatto che il IN si recava a casa del PO quotidianamente, tipicamente dopo le 12 e dopo essere passato per l’abitazione ove era custodito lo stupefacente. Gli inquirenti hanno registrato i contatti che intratteneva continuamente con gli altri sodali e hanno osservato che l’attività di spaccio presso l’abitazione del PO iniziava sempre verso le ore 13, dopo il suo passaggio. Di qui la valorizzazione del suo contributo di corriere nell’ambito di un’associazione solidamente strutturata di cui il Tribunale ha indicato gli elementi costitutivi. La ricostruzione effettuata, infatti, non depone in alcun modo per un rapporto di tipo occasionale bensì per l’inserimento nel sodalizio, che aveva base proprio presso l’abitazione del PO, il quale, pur in detenzione domiciliare, curava la cessione al dettaglio dello stupefacente, con il ruolo di corriere nonché di custode del denaro al fine di eludere controlli di polizia. Nel secondo motivo ha lamentato la mancanza delle esigenze cautelari attuali e concrete: i fatti risalivano al maggio 2024 e l’associazione era cessata nel 2025; egli prestava regolare attività lavorativa alle dipendenze di una società di costruzioni;
il padre, disponibile ad accoglierlo agli arresti domiciliari, era incensurato. 3 Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Così deciso, il 15 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente DA MA AL AC
udita la relazione svolta dal consigliere DA MA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, IN PO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 1° agosto 2025 il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l’ordinanza in data 10 luglio 2025 del G.i.p. del Tribunale di Catania che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere a AT IN, indagato per i reati di cui agli art. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza ed erronea valutazione degli stessi in ordine alle contestazioni di cui agli art. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (primo motivo) e la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione per mancanza delle esigenze cautelari (secondo motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. AT IN è indagato come partecipe di un’associazione dedita al traffico di cocaina e crack promossa e organizzata da MA PO (capo 1) e per aver trasportato Penale Sent. Sez. 3 Num. 956 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 15/12/2025 2 lo stupefacente dal luogo di custodia all’abitazione del PO che era ivi ristretto in detenzione domiciliare (capo 11). L’articolata indagine si è basata sulle intercettazioni delle conversazioni, anche ambientali, sui servizi di osservazione e pedinamento, sui sequestri di stupefacenti. L’ordinanza impugnata ha ripercorso i fatti più rilevanti. L’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio di garanzia ma ha dichiarato spontaneamente di essere estraneo ai fatti e di aver frequentato l’abitazione del PO solo come muratore. Nel primo motivo di ricorso ha sostenuto che ha avuto rapporti con il PO e solo sporadicamente ha incontrato NA SS;
gli episodi contestati sono stati di numero limitatissimo in un arco temporale ristretto da marzo a maggio 2024, non ha avuto un ruolo continuativo ed è stato sostituito talvolta dal SS;
le conversazioni sono criptiche;
non ha subìto un sequestro di stupefacenti ma solo di denaro derivante da attività lavorativa lecita. Ha negato la ricorrenza dei presupposti dell’associazione, potendosi al limite configurare il concorso di persone nei reati di cessione. Si tratta di censure generiche e rivalutative che non si confrontano con l’ordinanza impugnata ove vi è evidenza del fatto che il IN si recava a casa del PO quotidianamente, tipicamente dopo le 12 e dopo essere passato per l’abitazione ove era custodito lo stupefacente. Gli inquirenti hanno registrato i contatti che intratteneva continuamente con gli altri sodali e hanno osservato che l’attività di spaccio presso l’abitazione del PO iniziava sempre verso le ore 13, dopo il suo passaggio. Di qui la valorizzazione del suo contributo di corriere nell’ambito di un’associazione solidamente strutturata di cui il Tribunale ha indicato gli elementi costitutivi. La ricostruzione effettuata, infatti, non depone in alcun modo per un rapporto di tipo occasionale bensì per l’inserimento nel sodalizio, che aveva base proprio presso l’abitazione del PO, il quale, pur in detenzione domiciliare, curava la cessione al dettaglio dello stupefacente, con il ruolo di corriere nonché di custode del denaro al fine di eludere controlli di polizia. Nel secondo motivo ha lamentato la mancanza delle esigenze cautelari attuali e concrete: i fatti risalivano al maggio 2024 e l’associazione era cessata nel 2025; egli prestava regolare attività lavorativa alle dipendenze di una società di costruzioni;
il padre, disponibile ad accoglierlo agli arresti domiciliari, era incensurato. 3 Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Così deciso, il 15 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente DA MA AL AC