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Sentenza 26 luglio 2023
Sentenza 26 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/07/2023, n. 32344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32344 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DZ BAKUR nato il [...] OR AN nato il [...] avverso l'ordinanza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto dei ricorsi Penale Sent. Sez. 4 Num. 32344 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 27/04/2023 RITENUTO IN FATTO La Corte d'Appello di Milano ha rigettato la richiesta di riparazione, ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di KU KUadze e SA OL con riferimento alla detenzione da costoro subita (dal 26 agosto 2018 al 25 giugno 2019) a seguito di fermo in un procedimento penale, nel quale erano stati loro contestati, al capo a), il delitto di associazione a delinquere per aver costituito una organizzazione volta alla commissione di più delitti contro il patrimonio commesso in Milano fino al 26 agosto 2018 e, al capo b), il delitto di ricettazione, per aver ricevuto e occultato all'interno dell'abitazione sita in Milano, via Albino 5, numerosi beni di provenienza delittuosa, accertato in Milano il 26 agosto 2018. Il Pubblico Ministero aveva esercitato l'azione penale, riqualificando il delitto di ricettazione di cui al capo b) in tre distinti delitti di furti in abitazione pluriaggravati, commessi nel periodo 11 agosto- 16 agosto 2018. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 25 giugno 2019, irrevocabile il 7 novembre 2019, aveva assolto i cugini KU KUadze e SA OL dai reati loro ascritti ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. per non avere commesso il fatto. I coimputati OR SH, TI IA e NV IA erano, invece, stati condannati con sentenza del 15 maggio 2019 emessa in esito al rito abbreviato in ordine al delitto di associazione a delinquere e al delitto di ricettazione. La Corte della riparazione ha ravvisato la condizione ostativa della colpa grave nella condotta diKUadze e OL, consistita nell'aver convissuto con altri soggetti (i correi su indicati, condannati) nell'alloggio di via Albino 5 al cui interno erano stati trovati beni di provenienza delittuosa (vari orologi, oggetti in oro e bigiotteria), strumenti atti allo scasso e chiavi per serrature europee e, per il solo OL, anche nel possesso di documenti falsi. 2.La difesa degli interessati ha proposto un ricorso congiunto, a mezzo del difensore, formulando tre motivi. 2.1.Con il primo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della condizione ostativa della colpa grave. Il difensore si sofferma sulle seguenti considerazioni: - la semplice convivenza non può essere equiparata alla compartecipazione all'azione criminosa e neppure vale a dimostrare la conoscenza delle azioni criminose poste in essere dai coabitanti, a cui, come rilevato dalla stessa Corte, i ricorrenti non erano legati da alcun rapporto di parentela: nel caso di specie non 2 era neppure risultato provato che i ricorrenti convivessero con i correi posto che, quanto meno KUadze, era giunto in Italia solo il 15 agosto e, quindi, solo undici giorni prima rispetto al controllo all'interno dell'alloggio, sicché la coabitazione era durata troppo poco per poter essere definita convivenza;
- l'argomento della Corte per cui i ricorrenti non potevano non essersi avveduti della presenza dei beni di provenienza delittuosa e degli arnesi atti allo scasso custoditi in locali "non chiusi a chiave" era fondato su un dato non provato, posto che gli attrezzi erano stati rinvenuti in un ripostiglio a cui verosimilmente KUadze e OL non avevano accesso;
- il possesso di documenti falsi da parte di OL non poteva essere considerato rilevante, in quanto condotta che non aveva attinenza rispetto ai reati a lui contestati, mentre per entrambi i ricorrenti non poteva darsi rilievo al possesso di somme di denaro di importi minimi;
- non corrispondeva al vero che i ricorrenti erano stati sorpresi all'interno del covo intenti a preparare la loro fuga: dagli atti emergeva che KUadze e OL, al momento dell'accesso da parte delle forze dell'ordine nell'appartamento, erano seduti in cucina intenti a consumare la colazione;
- l'imputazione di associazione a delinquere non era, in ogni caso, configurabile in capo a KUadze, giunto in Italia, solo undici giorni prima. 2.2. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione di legge ed in specie degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. Il difensore, riprendendo gli argomenti già sviluppati con il primo motivo, osserva che la condizione ostativa può essere rappresentata solo da un comportamento gravemente colposo o doloso e che nel caso di specie la coabitazione per un periodo di tempo limitato con soggetti dediti ad azioni delittuose non poteva integrare né l'una né l'altra ipotesi. 2.3. Con il terzo motivo hanno dedotto il vizio di motivazione in ordine alla domanda svolta dai ricorrenti, in subordine, di riconoscimento dell'indennizzo con riferimento al periodo a decorrere dal 16 gennaio 2019, quando in allegato all'istanza ex art. 299 cod. proc. pen. era stata prodotta documentazione relativa all'arrivo in Italia dalla Georgia di KUadze la sera del 15 agosto 2018. Il difensore lamenta che in ordine a1 tale richiesta la Corte era rimasta silente. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Assunta Coconnello, ha chiesto rigettarsi i ricorsi. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, ha presentato una memoria con cui ha chiesto dichiararsi inammissibili o, in subordine, rigettarsi i ricorsi. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi devono essere rigettati. 2. I primi due motivi del ricorso, incentrati sulla non configurabilità, in capo ai richiedenti la riparazione, di una condotta gravemente colposa, sono infondati. 2.1.In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese Rv. 259082). Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta di una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;
in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663). Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Hosni Hachemi Ben Hassen, Rv. 276458). 2.2.La Corte di legittimità ha in più occasioni affermato che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento o in procedimento diverso, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere 4 interpretate come indizi di complicità, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, Denaro, Rv. 282565; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498). 2.3.La Corte di legittimità ha reiteratamente affermato anche - e veniamo così al tema centrale del ricorso- che la colpa può essere integrata da atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose;
2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato, ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia;
3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Di Spirito, Rv. 263139 Sez. 4, n. 6878 del 17/11/2011, Cantarella, Rv. 252725; Sez. 4, n. 2659 del 03/12/2008, Vottari, Rv. 242538; Sez. 4, n. 40297 del 10/06/2008, Koci, Rv. 241325; Sez. 4, n. 8993 del 2 15/01/2003, Lushay, Rv. 223688). E' sufficiente che sia integrato anche uno solo dei su indicati profili, per ritenere che non si possa fare luogo alla riparazione. In una recente pronuncia di questa Corte si è evidenziato che il primo profilo riguarda "l'espressione 'sociale' dell'indifferenza al reato commesso da altri, cui si assista o che si sappia che sarà commesso, rivelante l'assenza di umana solidarietà per la vittima, cui non si presta alcuna forma di assistenza, neppure in termini di sollecitazione dell'intervento dell'autorità al fine di interrompere l'azione delittuosa"; il secondo profilo attiene al mancato esercizio della "facoltà di impedire il reato da parte di chi sia titolare di una posizione di garanzia"; il terzo inerisce alla "oggettività causale dell'atteggiamento indifferente, quale 'consolidamento' dell'altrui volontà di commettere il reato" (Sez.4 n. 35999 del 14/06/2022 non massimata). L'aspetto più delicato è quello che inerisce al profilo, individuato dalla giurisprudenza, del mancato esercizio del potere impeditivo da parte del titolare di una posizione di garanzia. Tale ultimo concetto non può coincidere con quello penalistico, rilevante ai sensi dell'art. 40, comma 2, cod. pen., a norma del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. In tale caso, infatti, l'obbligo di impedire l'evento, presupposto della casualità dell'omissione, si fonda sulla sussistenza della posizione di garanzia, 5 co) che a sua volta può discendere da: a) obblighi di protezione di determinati beni contro tutte le fonti di pericolo, i quali presuppongono un particolare legame giuridico fra il garante e titolare del bene;
b) obblighi di controllo di determinate fonti di pericolo per proteggere i beni ad esse esposti. Se sì versasse in tale ipotesi, dunque, il mancato esercizio del potere impeditivo, darebbe luogo ad una fattispecie penalmente rilevante, sicché saremmo al di fuori dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione e dell'ambito della colpa rilevante quale condizione ostativa. La nozione di 'posizione di garanzia' richiamata dalla giurisprudenza sull'equa riparazione non può, dunque, coincidere con quella penalistica. Nella esemplificazione tratta dai singoli casi si è fatto riferimento al titolare di un'edicola, che essendo a conoscenza del fatto che il padre nascondeva la droga nella propria rivendita, fra i giornali, non aveva posto in essere alcuna condotta per impedirglielo (Sez. 4, n. 16369 del 18/03/2003, Cardillo, Rv. 224773); al caso del locatario del capannone, il quale, a conoscenza che il locatore usava l'immobile come deposito di pezzi di ricambio per autovetture di provenienza furtiva, continuava ad utilizzare il bene locato per depositarvi oggetti di sua proprietà (Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Di Spirito, Rv. 263139); al caso di chi consentiva ai trafficanti di sostanze stupefacenti di frequentare il market dallo stesso gestito ove essi si davano convegno (Sez. 4 n. 40790 del 11/07/2017, non massimata); al caso di chi aveva consentito al fratello di occultare nel proprio agriturismo sostanza stupefacente e si era anche attivato per impedire alla polizia giudiziaria di rinvenire detta sostanza nel corso di una perquisizione (Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970); al caso di chi presenziava al momento in cui altro soggetto con cui aveva rapporti occultava lo stupefacente, durante la trattativa per l'acquisto della sostanza predetta, nonché mentre l'acquirente annusava la sostanza consegnando la banconota allo spacciatore (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391). Si è affermato trattarsi, comunque, sempre di poteri/facoltà - e mai di obblighi - di 'intervento' di colui che assiste al reato senza parteciparvi, che possono rendere più difficoltosa la commissione del reato, ma che non sempre possono impedirla e che originano dalla possibilità di frapporsi in qualche modo alla commissione del reato, in ragione del rapporto con una cosa o un'attività riconducibili al connivente, che occasionalmente interseca la condotta illecita altrui (Sez.4 n. 35999 del 14/06/2022 n.nn. cit.). Ritiene il collegio che nell'ambito della connivenza rilevante ai fini della riparazione, il riferimento alla categoria della posizione di garanzia, sia pure intesa nel senso anzidetto, sia fuorviante, in quanto, in astratto suscettibile di distorte applicazione nei casi concreti. Più appropriato, sembra, dunque, tenuto 6 conto della estrema varietà dei casi che di volta in volta possono prospettarsi, rinunciare ad una rigida classificazione a priori dei casi di connivenza rilevante quale condotta gravemente colposa ostativa alla riparazione per la detenzione ingiustamente patita. I tre profili zgggp individuati dalla giurisprudenza richiamata sono spesso nella casistica concreta difficilmente distinguibili e isolabili l'uno dall'altro e sono riducibili in ultima analisi "ad un'accondiscendenza alla libertà dell'azione del reo, connotata dalla noncuranza rispetto alla violazione di precetti penali ed alla lesione di beni giuridici protetti "(Sez.4 n. 35999 del 14/06/2022 cit.). Il comportamento meramente passivo a fronte della consumazione del reato può essere allo stesso tempo indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale (soprattutto nell'ipotesi in cui si tratti di reati "con evento di danno o pericolo per le persone o le cose, pur non sussistendo nel nostro ordinamento un obbligo generalizzato di denuncia e configurandosi tale obbligo solo in casi particolari), espressione del mancato esercizio della facoltà di impedire che il reato sia consumato attraverso la denuncia, o in altro modo quando l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa e, in taluni casi, può valere anche a rafforzare la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto. Secondo il collegio ciò che rileva, perché la connivenza passiva possa integrare la colpa rilevante nell'ambito della riparazione, è, dunque, che essa si sostanzi in un'inerzia, a fronte di una possibilità di agire altrimenti, rispetto alla perpetrazione di un reato cui si assista o di cui si sia a conoscenza. Tale atteggiamento, oltre a creare quella apparenza di reità sulla quale si fonda la condizione ostativa alla riparazione, è espressione della violazione della regola di condivisione sociale che ci si aspetta in determinate circostanze e di indifferenza rispetto alla lesione di beni giuridici protetti: in ultima analisi, dunque, è condotta colposa in quanto inottemperante dei doveri di solidarietà sociale sanciti nell'art. 2 della Costituzione. L'inerzia, peraltro, per potersi definire colposa dovrà essere accompagnata dalla possibilità del soggetto agente di determinarsi diversamente e non essere, invece, necessitata in modo assoluto da eventuali contingenze del caso concreto, e, dunque, "scrinninata" nel senso di non addebitabile a colpa del soggetto che assiste. 3. La Corte di appello ha osservato che la sentenza assolutoria aveva accertato alcuni fatti che, pur se insufficienti a dimostrare la colpevolezza dei soggetti istanti, integravano, comunque, un comportamento gravemente colposo, tale da indurre l'autorità giudiziaria in errore in merito al lor 7 coinvolgimento nei reati contestati nel provvedimento cautelare. KUadze e OL, infatti, erano stati sopresi nell'appartamento di via Albino 5, ove convivevano con altri tre soggetti certamente dediti ad attività illecite e al cui interno erano stti trovati, nelle camere da letto, orologi e bigiotteria provenienti da delitti di furto e, nel ripostiglio, arnesi atti allo scasso;
KUadze si trovava nell'appartamento da undici giorni e OL da più di un mese, sicché secondo la Corte entrambi non potevano aver ignorato la presenza di tali beni esposti alla vista di tutti gli occupanti della casa;
i due erano stati trovati in possesso di denaro del valore di 250 euro e OL anche di due telefoni cellulari, di una fotocopia di una carta di identità e di una patente di guida contraffatte, riportanti la sua effigie, ma altre generalità; all'atto del controllo, infine, i loro indumenti erano chiusi nelle valigie, potendosi, pertanto, ipotizzare che fossero in procinto di allontanarsi. 4. Il provvedimento impugnato ha fatto buon governo di tali principi sopra enunciati. 4.1.In primo luogo si deve ribadire che nel procedimento di riparazione sono valutabili, per dimostrare la sussistenza del dolo o della colpa dell'istante ostativi alla riparazione, tutti gli elementi legittimamente considerati dal giudice della cautela ed è preclusa solo la valutazione di elementi non ritenuti provati nel loro accadimento fattuale dal giudice del merito: nel caso di specie il percorso argomentativo adottato dalla Corte della riparazione si fonda sulle evidenze istruttorie emerse nel giudizio di cognizione e storicamente accertate. Invero sono dati pacifici e non oggetto di contestazione che i due ricorrenti vivessero da un apprezzabile periodo di tempo nell'alloggio di via Albino (KUadze da 11 giorni e Chorgalashvili addirittura da oltre 45 giorni); che in detto alloggio vivevano anche i correi condannati nell'ambito dello stesso procedimento in ordine al delitto di associazione a delinquere;
che all'interno dell'alloggio vi fossero merce rubata e arnesi atti allo scasso, non già nascosti, bensì riposti in luoghi accessibili, quali le camere da letto e il ripostiglio;
che OL avesse con sé anche documenti falsi. La Corte della riparazione, dunque, con inferenza non illogica, ha tratto da tali evidenze la consapevolezza in capo ai ricorrenti dell'attività illecita cui erano dediti i soggetti che li stavano ospitando o che ivi vivevano. Di contro i motivi dei ricorsi, nel prospettare che i ricorrenti non fossero a conoscenza della attività illecita degli altri occupanti l'alloggio, non si confrontano con il percorso argomentativo della Corte, fondato, come detto, su evidenze accertate nel processo di cognizione. 4.2.In secondo luogo, la situazione di connivenza descritta, ovvero il permanere per un apprezzabile lasso di tempo in un contesto illecito, è stata 8 ritenuta, in maniera logica e coerente con l'interpretazione del concetto di connivenza cui si è fatto cenno, rilevante in quanto tale da ingenerare, negli inquirenti, prima, e nel giudice, poi, un fondato sospetto di correità, quanto meno in relazione alla contestazione relativa al delitto di ricettazione-furto. A tal fine si ricorda che nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, la restrizione della libertà personale sia sofferta in ragione di una pluralità di addebiti, è sufficiente, ai fini del rigetto dell'istanza, che il giudice della riparazione ravvisi la condizione ostativa in ordine anche ad una sola delle ipotesi di reato contestate (Sez. 6, n. 27212 del 17/09/2020 Rv. 279618 secondo cui l'interesse ad impugnare una misura cautelare personale dopo la sua cessazione, in caso di provvedimento coercitivo emesso per una pluralità di imputazioni, è ravvisabile, ai fini dell'equa riparazione per l'ingiusta detenzione, solo ove si faccia questione della sussistenza delle condizioni di applicabilità per tutti i titoli di reato per i quali la misura è stata disposta). La frequentazione con i correi condannati e l'inerzia a fronte della consumazione del reato protrattasi nel tempo sono stati ritenuti dalla Corte gravemente colposi in quanto indicativi di eclatante e macroscopica negligenza e imprudenza, con un percorso argomentativo che, in quanto ragionevole, non si presta a censure. 5. Anche il terzo motivo è infondato. La Corte della riparazione, contrariamente a quando dedotto con il ricorso, ha replicato alla censura per cui con l'istanza presentata in data 11 gennaio 2019 KUadze aveva documentato di essere giunto in Italia dalla Georgia la sera del 15 agosto 2018 e, dunque, non poteva essere ritenuto responsabile dei furti consumati prima di tale data: i giudici hanno in proposito rilevato che al ricorrente la misura cautelare era stata applicata in ordine al reato associativo ed al reato di ricettazione, sicché quanto segnalato non aveva concreto rilievo. 6. Al rigetto dei ricorsi segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 9 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese al Ministero resistente. Deciso il 27 aprile 2023 Il Pr idente JR RE
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto dei ricorsi Penale Sent. Sez. 4 Num. 32344 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 27/04/2023 RITENUTO IN FATTO La Corte d'Appello di Milano ha rigettato la richiesta di riparazione, ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di KU KUadze e SA OL con riferimento alla detenzione da costoro subita (dal 26 agosto 2018 al 25 giugno 2019) a seguito di fermo in un procedimento penale, nel quale erano stati loro contestati, al capo a), il delitto di associazione a delinquere per aver costituito una organizzazione volta alla commissione di più delitti contro il patrimonio commesso in Milano fino al 26 agosto 2018 e, al capo b), il delitto di ricettazione, per aver ricevuto e occultato all'interno dell'abitazione sita in Milano, via Albino 5, numerosi beni di provenienza delittuosa, accertato in Milano il 26 agosto 2018. Il Pubblico Ministero aveva esercitato l'azione penale, riqualificando il delitto di ricettazione di cui al capo b) in tre distinti delitti di furti in abitazione pluriaggravati, commessi nel periodo 11 agosto- 16 agosto 2018. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 25 giugno 2019, irrevocabile il 7 novembre 2019, aveva assolto i cugini KU KUadze e SA OL dai reati loro ascritti ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. per non avere commesso il fatto. I coimputati OR SH, TI IA e NV IA erano, invece, stati condannati con sentenza del 15 maggio 2019 emessa in esito al rito abbreviato in ordine al delitto di associazione a delinquere e al delitto di ricettazione. La Corte della riparazione ha ravvisato la condizione ostativa della colpa grave nella condotta diKUadze e OL, consistita nell'aver convissuto con altri soggetti (i correi su indicati, condannati) nell'alloggio di via Albino 5 al cui interno erano stati trovati beni di provenienza delittuosa (vari orologi, oggetti in oro e bigiotteria), strumenti atti allo scasso e chiavi per serrature europee e, per il solo OL, anche nel possesso di documenti falsi. 2.La difesa degli interessati ha proposto un ricorso congiunto, a mezzo del difensore, formulando tre motivi. 2.1.Con il primo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della condizione ostativa della colpa grave. Il difensore si sofferma sulle seguenti considerazioni: - la semplice convivenza non può essere equiparata alla compartecipazione all'azione criminosa e neppure vale a dimostrare la conoscenza delle azioni criminose poste in essere dai coabitanti, a cui, come rilevato dalla stessa Corte, i ricorrenti non erano legati da alcun rapporto di parentela: nel caso di specie non 2 era neppure risultato provato che i ricorrenti convivessero con i correi posto che, quanto meno KUadze, era giunto in Italia solo il 15 agosto e, quindi, solo undici giorni prima rispetto al controllo all'interno dell'alloggio, sicché la coabitazione era durata troppo poco per poter essere definita convivenza;
- l'argomento della Corte per cui i ricorrenti non potevano non essersi avveduti della presenza dei beni di provenienza delittuosa e degli arnesi atti allo scasso custoditi in locali "non chiusi a chiave" era fondato su un dato non provato, posto che gli attrezzi erano stati rinvenuti in un ripostiglio a cui verosimilmente KUadze e OL non avevano accesso;
- il possesso di documenti falsi da parte di OL non poteva essere considerato rilevante, in quanto condotta che non aveva attinenza rispetto ai reati a lui contestati, mentre per entrambi i ricorrenti non poteva darsi rilievo al possesso di somme di denaro di importi minimi;
- non corrispondeva al vero che i ricorrenti erano stati sorpresi all'interno del covo intenti a preparare la loro fuga: dagli atti emergeva che KUadze e OL, al momento dell'accesso da parte delle forze dell'ordine nell'appartamento, erano seduti in cucina intenti a consumare la colazione;
- l'imputazione di associazione a delinquere non era, in ogni caso, configurabile in capo a KUadze, giunto in Italia, solo undici giorni prima. 2.2. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione di legge ed in specie degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. Il difensore, riprendendo gli argomenti già sviluppati con il primo motivo, osserva che la condizione ostativa può essere rappresentata solo da un comportamento gravemente colposo o doloso e che nel caso di specie la coabitazione per un periodo di tempo limitato con soggetti dediti ad azioni delittuose non poteva integrare né l'una né l'altra ipotesi. 2.3. Con il terzo motivo hanno dedotto il vizio di motivazione in ordine alla domanda svolta dai ricorrenti, in subordine, di riconoscimento dell'indennizzo con riferimento al periodo a decorrere dal 16 gennaio 2019, quando in allegato all'istanza ex art. 299 cod. proc. pen. era stata prodotta documentazione relativa all'arrivo in Italia dalla Georgia di KUadze la sera del 15 agosto 2018. Il difensore lamenta che in ordine a1 tale richiesta la Corte era rimasta silente. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Assunta Coconnello, ha chiesto rigettarsi i ricorsi. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, ha presentato una memoria con cui ha chiesto dichiararsi inammissibili o, in subordine, rigettarsi i ricorsi. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi devono essere rigettati. 2. I primi due motivi del ricorso, incentrati sulla non configurabilità, in capo ai richiedenti la riparazione, di una condotta gravemente colposa, sono infondati. 2.1.In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese Rv. 259082). Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta di una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;
in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663). Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Hosni Hachemi Ben Hassen, Rv. 276458). 2.2.La Corte di legittimità ha in più occasioni affermato che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento o in procedimento diverso, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere 4 interpretate come indizi di complicità, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, Denaro, Rv. 282565; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498). 2.3.La Corte di legittimità ha reiteratamente affermato anche - e veniamo così al tema centrale del ricorso- che la colpa può essere integrata da atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose;
2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato, ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia;
3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Di Spirito, Rv. 263139 Sez. 4, n. 6878 del 17/11/2011, Cantarella, Rv. 252725; Sez. 4, n. 2659 del 03/12/2008, Vottari, Rv. 242538; Sez. 4, n. 40297 del 10/06/2008, Koci, Rv. 241325; Sez. 4, n. 8993 del 2 15/01/2003, Lushay, Rv. 223688). E' sufficiente che sia integrato anche uno solo dei su indicati profili, per ritenere che non si possa fare luogo alla riparazione. In una recente pronuncia di questa Corte si è evidenziato che il primo profilo riguarda "l'espressione 'sociale' dell'indifferenza al reato commesso da altri, cui si assista o che si sappia che sarà commesso, rivelante l'assenza di umana solidarietà per la vittima, cui non si presta alcuna forma di assistenza, neppure in termini di sollecitazione dell'intervento dell'autorità al fine di interrompere l'azione delittuosa"; il secondo profilo attiene al mancato esercizio della "facoltà di impedire il reato da parte di chi sia titolare di una posizione di garanzia"; il terzo inerisce alla "oggettività causale dell'atteggiamento indifferente, quale 'consolidamento' dell'altrui volontà di commettere il reato" (Sez.4 n. 35999 del 14/06/2022 non massimata). L'aspetto più delicato è quello che inerisce al profilo, individuato dalla giurisprudenza, del mancato esercizio del potere impeditivo da parte del titolare di una posizione di garanzia. Tale ultimo concetto non può coincidere con quello penalistico, rilevante ai sensi dell'art. 40, comma 2, cod. pen., a norma del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. In tale caso, infatti, l'obbligo di impedire l'evento, presupposto della casualità dell'omissione, si fonda sulla sussistenza della posizione di garanzia, 5 co) che a sua volta può discendere da: a) obblighi di protezione di determinati beni contro tutte le fonti di pericolo, i quali presuppongono un particolare legame giuridico fra il garante e titolare del bene;
b) obblighi di controllo di determinate fonti di pericolo per proteggere i beni ad esse esposti. Se sì versasse in tale ipotesi, dunque, il mancato esercizio del potere impeditivo, darebbe luogo ad una fattispecie penalmente rilevante, sicché saremmo al di fuori dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione e dell'ambito della colpa rilevante quale condizione ostativa. La nozione di 'posizione di garanzia' richiamata dalla giurisprudenza sull'equa riparazione non può, dunque, coincidere con quella penalistica. Nella esemplificazione tratta dai singoli casi si è fatto riferimento al titolare di un'edicola, che essendo a conoscenza del fatto che il padre nascondeva la droga nella propria rivendita, fra i giornali, non aveva posto in essere alcuna condotta per impedirglielo (Sez. 4, n. 16369 del 18/03/2003, Cardillo, Rv. 224773); al caso del locatario del capannone, il quale, a conoscenza che il locatore usava l'immobile come deposito di pezzi di ricambio per autovetture di provenienza furtiva, continuava ad utilizzare il bene locato per depositarvi oggetti di sua proprietà (Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Di Spirito, Rv. 263139); al caso di chi consentiva ai trafficanti di sostanze stupefacenti di frequentare il market dallo stesso gestito ove essi si davano convegno (Sez. 4 n. 40790 del 11/07/2017, non massimata); al caso di chi aveva consentito al fratello di occultare nel proprio agriturismo sostanza stupefacente e si era anche attivato per impedire alla polizia giudiziaria di rinvenire detta sostanza nel corso di una perquisizione (Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970); al caso di chi presenziava al momento in cui altro soggetto con cui aveva rapporti occultava lo stupefacente, durante la trattativa per l'acquisto della sostanza predetta, nonché mentre l'acquirente annusava la sostanza consegnando la banconota allo spacciatore (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391). Si è affermato trattarsi, comunque, sempre di poteri/facoltà - e mai di obblighi - di 'intervento' di colui che assiste al reato senza parteciparvi, che possono rendere più difficoltosa la commissione del reato, ma che non sempre possono impedirla e che originano dalla possibilità di frapporsi in qualche modo alla commissione del reato, in ragione del rapporto con una cosa o un'attività riconducibili al connivente, che occasionalmente interseca la condotta illecita altrui (Sez.4 n. 35999 del 14/06/2022 n.nn. cit.). Ritiene il collegio che nell'ambito della connivenza rilevante ai fini della riparazione, il riferimento alla categoria della posizione di garanzia, sia pure intesa nel senso anzidetto, sia fuorviante, in quanto, in astratto suscettibile di distorte applicazione nei casi concreti. Più appropriato, sembra, dunque, tenuto 6 conto della estrema varietà dei casi che di volta in volta possono prospettarsi, rinunciare ad una rigida classificazione a priori dei casi di connivenza rilevante quale condotta gravemente colposa ostativa alla riparazione per la detenzione ingiustamente patita. I tre profili zgggp individuati dalla giurisprudenza richiamata sono spesso nella casistica concreta difficilmente distinguibili e isolabili l'uno dall'altro e sono riducibili in ultima analisi "ad un'accondiscendenza alla libertà dell'azione del reo, connotata dalla noncuranza rispetto alla violazione di precetti penali ed alla lesione di beni giuridici protetti "(Sez.4 n. 35999 del 14/06/2022 cit.). Il comportamento meramente passivo a fronte della consumazione del reato può essere allo stesso tempo indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale (soprattutto nell'ipotesi in cui si tratti di reati "con evento di danno o pericolo per le persone o le cose, pur non sussistendo nel nostro ordinamento un obbligo generalizzato di denuncia e configurandosi tale obbligo solo in casi particolari), espressione del mancato esercizio della facoltà di impedire che il reato sia consumato attraverso la denuncia, o in altro modo quando l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa e, in taluni casi, può valere anche a rafforzare la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto. Secondo il collegio ciò che rileva, perché la connivenza passiva possa integrare la colpa rilevante nell'ambito della riparazione, è, dunque, che essa si sostanzi in un'inerzia, a fronte di una possibilità di agire altrimenti, rispetto alla perpetrazione di un reato cui si assista o di cui si sia a conoscenza. Tale atteggiamento, oltre a creare quella apparenza di reità sulla quale si fonda la condizione ostativa alla riparazione, è espressione della violazione della regola di condivisione sociale che ci si aspetta in determinate circostanze e di indifferenza rispetto alla lesione di beni giuridici protetti: in ultima analisi, dunque, è condotta colposa in quanto inottemperante dei doveri di solidarietà sociale sanciti nell'art. 2 della Costituzione. L'inerzia, peraltro, per potersi definire colposa dovrà essere accompagnata dalla possibilità del soggetto agente di determinarsi diversamente e non essere, invece, necessitata in modo assoluto da eventuali contingenze del caso concreto, e, dunque, "scrinninata" nel senso di non addebitabile a colpa del soggetto che assiste. 3. La Corte di appello ha osservato che la sentenza assolutoria aveva accertato alcuni fatti che, pur se insufficienti a dimostrare la colpevolezza dei soggetti istanti, integravano, comunque, un comportamento gravemente colposo, tale da indurre l'autorità giudiziaria in errore in merito al lor 7 coinvolgimento nei reati contestati nel provvedimento cautelare. KUadze e OL, infatti, erano stati sopresi nell'appartamento di via Albino 5, ove convivevano con altri tre soggetti certamente dediti ad attività illecite e al cui interno erano stti trovati, nelle camere da letto, orologi e bigiotteria provenienti da delitti di furto e, nel ripostiglio, arnesi atti allo scasso;
KUadze si trovava nell'appartamento da undici giorni e OL da più di un mese, sicché secondo la Corte entrambi non potevano aver ignorato la presenza di tali beni esposti alla vista di tutti gli occupanti della casa;
i due erano stati trovati in possesso di denaro del valore di 250 euro e OL anche di due telefoni cellulari, di una fotocopia di una carta di identità e di una patente di guida contraffatte, riportanti la sua effigie, ma altre generalità; all'atto del controllo, infine, i loro indumenti erano chiusi nelle valigie, potendosi, pertanto, ipotizzare che fossero in procinto di allontanarsi. 4. Il provvedimento impugnato ha fatto buon governo di tali principi sopra enunciati. 4.1.In primo luogo si deve ribadire che nel procedimento di riparazione sono valutabili, per dimostrare la sussistenza del dolo o della colpa dell'istante ostativi alla riparazione, tutti gli elementi legittimamente considerati dal giudice della cautela ed è preclusa solo la valutazione di elementi non ritenuti provati nel loro accadimento fattuale dal giudice del merito: nel caso di specie il percorso argomentativo adottato dalla Corte della riparazione si fonda sulle evidenze istruttorie emerse nel giudizio di cognizione e storicamente accertate. Invero sono dati pacifici e non oggetto di contestazione che i due ricorrenti vivessero da un apprezzabile periodo di tempo nell'alloggio di via Albino (KUadze da 11 giorni e Chorgalashvili addirittura da oltre 45 giorni); che in detto alloggio vivevano anche i correi condannati nell'ambito dello stesso procedimento in ordine al delitto di associazione a delinquere;
che all'interno dell'alloggio vi fossero merce rubata e arnesi atti allo scasso, non già nascosti, bensì riposti in luoghi accessibili, quali le camere da letto e il ripostiglio;
che OL avesse con sé anche documenti falsi. La Corte della riparazione, dunque, con inferenza non illogica, ha tratto da tali evidenze la consapevolezza in capo ai ricorrenti dell'attività illecita cui erano dediti i soggetti che li stavano ospitando o che ivi vivevano. Di contro i motivi dei ricorsi, nel prospettare che i ricorrenti non fossero a conoscenza della attività illecita degli altri occupanti l'alloggio, non si confrontano con il percorso argomentativo della Corte, fondato, come detto, su evidenze accertate nel processo di cognizione. 4.2.In secondo luogo, la situazione di connivenza descritta, ovvero il permanere per un apprezzabile lasso di tempo in un contesto illecito, è stata 8 ritenuta, in maniera logica e coerente con l'interpretazione del concetto di connivenza cui si è fatto cenno, rilevante in quanto tale da ingenerare, negli inquirenti, prima, e nel giudice, poi, un fondato sospetto di correità, quanto meno in relazione alla contestazione relativa al delitto di ricettazione-furto. A tal fine si ricorda che nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, la restrizione della libertà personale sia sofferta in ragione di una pluralità di addebiti, è sufficiente, ai fini del rigetto dell'istanza, che il giudice della riparazione ravvisi la condizione ostativa in ordine anche ad una sola delle ipotesi di reato contestate (Sez. 6, n. 27212 del 17/09/2020 Rv. 279618 secondo cui l'interesse ad impugnare una misura cautelare personale dopo la sua cessazione, in caso di provvedimento coercitivo emesso per una pluralità di imputazioni, è ravvisabile, ai fini dell'equa riparazione per l'ingiusta detenzione, solo ove si faccia questione della sussistenza delle condizioni di applicabilità per tutti i titoli di reato per i quali la misura è stata disposta). La frequentazione con i correi condannati e l'inerzia a fronte della consumazione del reato protrattasi nel tempo sono stati ritenuti dalla Corte gravemente colposi in quanto indicativi di eclatante e macroscopica negligenza e imprudenza, con un percorso argomentativo che, in quanto ragionevole, non si presta a censure. 5. Anche il terzo motivo è infondato. La Corte della riparazione, contrariamente a quando dedotto con il ricorso, ha replicato alla censura per cui con l'istanza presentata in data 11 gennaio 2019 KUadze aveva documentato di essere giunto in Italia dalla Georgia la sera del 15 agosto 2018 e, dunque, non poteva essere ritenuto responsabile dei furti consumati prima di tale data: i giudici hanno in proposito rilevato che al ricorrente la misura cautelare era stata applicata in ordine al reato associativo ed al reato di ricettazione, sicché quanto segnalato non aveva concreto rilievo. 6. Al rigetto dei ricorsi segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 9 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese al Ministero resistente. Deciso il 27 aprile 2023 Il Pr idente JR RE