Sentenza 5 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2001, n. 9086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9086 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
4 7 3 . 1 ( . P P 1 S 2 % A CORTE SUPREM9086401 R 9 3 REPUBBLICA ITALIANA A D F E 6 T 4 N . IN NOME DEL POPOLO ALIA E T S T E R A Oggetto responsalité eine SEZIONE TERZA CIVILE anevroziou. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 5614/99 Presidente Dott. Ugo FAVARA Dott. Antonio LIMONGELLI Rel. Consigliere Consigliere Cron.20897 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep. Dott. Donato CALABRESE Consigliere Ud. 20/02/01 Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: GENERALI SPA NQ IMP DESIGNATA, per la Regione Campania, in persona dei Suoi legali rappresentanti dott. Adriano Porri e Rag. Domenico Benzoni, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA LOTARIO 8, presso lo studio dell'avvocato GURGO ANTONIO, difesa dall'avvocato AUGERI ERASMO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GRAN BAZAR DI LL AE & C SNC, SANDOMENICO GIUSEPPE, AMBRA ASSIC SPA IN LCA;
2001 intimati - 352 avverso la sentenza n. 14743/98 del Giudice di pace di NAPOLI, emessa il 12/10/98; depositata il 14/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/01 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
comunque rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 4.15.10.1997 la società in n.c. AN Bazar di CA EL e C., premesso che il 30.6.1993 una propria autovettura era stata urtata a danneggiata da un ciclomotore di proprietà di Sandome- nico IU, assicurato dalla BR SS spa in liquidazione coatta amministrativa, ha convenuto di- س ک lananzi al Giudice di pace di Napoli il OM, ے BR in liquidazione e la SS Generali spa, quale impresa designata per la regione Campania ex art. 20 della legge n. 990 del 1969, per esserne risarcita. Con sentenza del 14.10.1998 il Giudice di pace ha con- dannato i convenuti, in solido, al pagamento della som- ma di L. 600.000 in favore della AN Bazar. Ricorre la SS Generali con tre motivi. Gli intimati OM IU, BR SS e AN Bazar non hanno svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE 2 Col secondo motivo del ricorso, che per antecedenza logica va previamente esaminato, la società ricorrente denuncia violazione degli artt. 100, 132 c.p.c., 5, 18, 19, 20 legge 24.12.1969, n. 990. Lamenta che il Giudice di pace abbia ritenuto che la SS Generali, quale impresa designata ai sensi dell'art. 20 della legge n. 990 del 1969, fosse legittimata a contraddire la domanda di risarcimento proposta dalla società AN Bazar, quantunque al momento del sinistro il ciclomoto- re del OM fosse assicurato a titolo puramente volontario, non essendo ancora entrato in vigore per i ciclomotori l'obbligo di assicurazione della responsa- bilità civile previsto dall'art. 193 cod. strad. (D. legisl. 30.4.1992 n. 285). La doglianza è fondata. Gli artt. 18 e 19 della legge n. 990 del 1969 pre- vedono l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicurato e l'intervento, attraverso la impresa designata dei sensi dell'art. 20, del Fondo di garanzia per le vittime della strada soltanto in relazione ai sinistri causati da veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione. Tale obbligo è stato introdotto per i ciclomotori dall'art. 193 del nuovo Codice della Stra- da, ma, ai sensi dell'art. 130 lett. a) del D. Legisl. de- 10.9.1993, n. 360, è divenuto operativo soltanto a dall'1.10.1993. Poiché, quindi, al momento del correre 3 sinistro di che trattasi, avvenuto il 30.6.1993, il ci- clomotore del OM non era soggetto ad assicura- zione obbligatoria la SS Generali spa, quale impresa designata, non avrebbe potuto ritenersi passi- vamente legittimata rispetto all'azione risarcitoria promossa dalla società AN Bazar. L'accoglimento del motivo testè esaminato rende su- perfluo l'esame del primo motivo (con cui la ricorrente lamenta che sulla sua eccezione di prescrizione del credito dedotto in giudizio il Giudice di pace abbia omesso di pronunziare) e del terzo motivo (con cui la ricorrente lamenta che il Giudice di pace abbia del tutto omesso di indagare circa le modalità del sinistro e circa la riferibilità dello stesso al comportamento colposo del conducente del ciclomotore), che restano assorbiti. La impugnata sentenza va, dunque, cassata limitata- mente al punto investito dalla censura accolta e, non necessari ulteriori accertamenti di fatto, la essendo limitatamente allo stesso punto, va decisa nel causa, merito in termini di rigetto della domanda proposta dalla AN Bazar nei confronti della SS Ge- nerali spa. Stimasi di compensare le spese dell'intero giudizio nel rapporto tra la AN Bazar e la SS Gene- 4 rali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa in e, decidendo nel meri- relazione la impugnata sentenza to, rigetta la domanda proposta dalla società AN Ba- zar nei confronti della SS Generali spa. Compensa le spese dell'intero giudizio. Roma, 20.2.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Ugo fuvary IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Мили Depositata in Cancelleria -5 LUG. 2001 CHP oggi, n IL CANCELLIERE C1 4 7 3 Giovanni Giambattista . 1 N ) , E ени C A R F I D T 1 S 2 E I G C ( I E R 9 D 3 A U A E D G E 6 T 4 E N . N E T S T I T E R S I A ( 5