Sentenza 18 marzo 2003
Massime • 1
La connivenza può integrare la colpa grave che, ex art. 314, comma 1, cod. proc. pen., costituisce causa ostativa al sorgere del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione allorché, nella situazione in concreto accertata, può essere ritenuta indice del venir meno a elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose, ovvero si concreti - non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione di un reato - ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto insussistente il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione nel comportamento del soggetto sottoposto a misura cautelare, costantemente presente all'interno di un chiosco per la vendita di giornali, in cui il proprio padre spacciava abitualmente sostanze stupefacenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/03/2003, n. 16369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16369 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. PERNA LA TORRE Ernesto Presidente
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe Consigliere
Dott. CHILIBERTI Alfonso "
Dott. SPAGNUOLO Antonio "
Dott. VISCONTI Sergio "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL MA PO, nato il [...]
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE;
avverso l'ordinanza del 19/09/2001 emessa dalla CORTE APPELLO di MILANO. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
LA CORTE OSSERVALL CO IL ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 19 settembre 2001 della Corte d'Appello di Milano che ha rigettato la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta, dal 1 ottobre 1999 al 14 luglio 2000, a seguito dell'applicazione nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di spaccio di sostanze stupefacenti, porto e detenzione di armi e relativo munizionamento;
reati dai quali era stato successivamente assolto con sentenza divenuta definitiva. La Corte ha escluso il diritto alla riparazione perché il ricorrente avrebbe dato causa alla detenzione per colpa grave ravvisata nella circostanza della sua costante presenza all'interno del chiosco per la vendita dei giornali dove il padre del ricorrente, LL LO, spacciava abitualmente sostanze stupefacenti;
circostanza della quale LL CO IL era a conoscenza. La Corte ha rilevato come il ricorrente avesse creato l'apparenza, nei confronti degli abituali acquirenti della sostanza (che si fermavano anche a conversare con il ricorrente in occasione degli acquisti) che egli fosse partecipe dello spaccio e ha inoltre riferito che il padre del ricorrente usava nascondere la droga sotto i giornali. A fondamento del ricorso si eccepisce innanzitutto la tardività della costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per il mancato rispetto del termine di cinque giorni previsto dall'art. 27, comma 2, c.p.p.; costituzione in giudizio che dovrebbe pertanto essere dichiarata inammissibile con il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata. Il ricorrente deduce poi la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) del codice di rito per aver fondato l'affermazione relativa all'esistenza della colpa grave del ricorrente sulla sola circostanza della presenza sul luogo dove il reato é stato consumato.
Il primo motivo di ricorso é infondato. Il richiamo all'art. 127 c.p.p. - pur pertinente essendo il procedimento per la riparazione,
per il combinato disposto degli artt. 315, comma 3, e 6, comma 1, c.p.p., disciplinato da questa norma - é improprio perché l'art. 127 non prevede la causa di inammissibilità dedotta soprattutto prevede (comma 3) che le parti e i difensori, se compaiono, vengano sentiti adottando le conclusioni.
Se poi, in considerazione della natura civilistica del procedimento e della circostanza che il codice di rito penale non disciplina integralmente questo aspetto della procedura, volessero richiamarsi i principi del processo civile dovrebbe rilevarsi che le conseguenze della tardiva costituzione in giudizio del convenuto, per il disposto dell'art. 171, comma 2, c.p.c., sono diverse da quelle invocate dal ricorrente perché questa norma consente la costituzione, fino alla prima udienza, ferme le decadenze previste dall'art. 167 (domanda riconvenzionale, chiamata di un terzo in causa ecc.); decadenze che non riguardano invece la proposizione delle difese e la facoltà di produrre documenti.
Ne consegue che la Corte d'Appello ben poteva prendere in esame le difese dell'Avvocatura dello Stato.
Passando all'esame del merito del ricorso si osserva che nel presente procedimento si ripropone il problema relativo alla possibilità di configurare come colpa grave un atteggiamento di connivenza. È vero che il ricorrente non affronta espressamente questo aspetto che peraltro può (con interpretazione estensiva) ritenersi ricompreso nella contestazione delle ragioni che fondano il provvedimento impugnato.
In buona sostanza con il provvedimento impugnato la Corte appello di Milano ha sostanzialmente rilevato che la condotta ricorrente, pur non essendo stato accertato con certezza che egli avesse partecipato ai fatti criminosi, aveva le caratteristiche di un atteggiamento di connivenza rilevante nel giudizio di riparazione perché il ricorrente non ha posto in essere alcuna condotta dalla quale potesse trarsi il convincimento che egli si fosse quanto meno dissociato dall'illecita attività cui il padre si dedicava o comunque avesse assunto comportamenti idonei a differenziare la sua posizione quanto meno evitando di tollerare i comportamenti maggiormente idonei a coinvolgerlo nella riferita attività (per es. vietando al padre di occultare la droga sotto i giornali in vendita).
Questo problema ritiene la Corte che un atteggiamento di connivenza possa, in astratto, essere ritenuto integrare la colpa grave purché, nella situazione in concreto accertata, possa essere ritenuto indice o del venir meno a elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni e alle persone o alle cose ovvero costituisca non un semplice assistere passivamente alla consumazione di un reato ma nel tollerare che questo reato venga consumato, sempreché l'agente sia grado di impedire la consumazione o la prosecuzione l'attività criminosa.
Ben diverso é infatti il caso di chi vede commettere un'aggressione in strada e non interviene e quello di chi (pur non essendo gravato di una posizione di garanzia: diversamente si realizzerebbe una fattispecie omissiva impropria) assiste passivamente o alla consumazione di reati nell'ambito familiare o di lavoro e si astiene da qualsiasi iniziativa per far cessare tale attività o, quanto meno, per esprimere il proprio dissenso.
Ma v'è un altro aspetto da considerare. È noto che la mera presenza passiva non integra il concorso nel reato a meno che non valga a rafforzare il proposito dell'agente di commettere il reato. Ma questo rafforzamento del proposito non è sufficiente per ritenere il concorso dello "spettatore passivo" essendo necessario che questi abbia la coscienza e volontà di rafforzare il proposito criminoso. Nei casi in cui l'elemento soggettivo in questione non sia provato ben può essere astrattamente configurata gravemente colposa, perché caratterizzata da grave negligenza, la condotta omissiva del connivente per non aver valutato gli effetti della sua condotta sul comportamento dell'agente la cui volontà criminosa può essere oggettivamente rafforzata anche se il connivente non intende perseguire questo effetto.
Orbene una presenza fisica, sia pure passiva, in un luogo - caratterizzato dalla comunanza di vita e di relazioni familiari e lavoro all'interno della quale, secondo la sentenza che ha assolto il ricorrente, questi era ben conscio delle attività illegali del padre - ben può astrattamente rientrare in questa ipotesi e fondare la legittimità della valutazione contenuta nel provvedimento impugnato.
Naturalmente la valutazione del giudice di merito sull'esistenza delle caratteristiche che deve assumere la connivenza per assumere rilevanza ai fini della riparazione si sottrae al vaglio di legittimità ove abbia dato congruo conto, in modo non illogico, e delle ragioni poste a fondamento della descritta efficacia della condotta passiva. Il che nella specie é avvenuto con la descrizione del clima di tolleranza accertato dai giudici della cognizione e ripreso da quelli della riparazione.
P. Q. M.
la Corte Suprema di Cassazione, sezione IV penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Compensa integralmente le spese tra le parti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 marzo 2003. DEPOSITATO IN CANCELLERIA L'8 APRILE 2003 .