CASS
Sentenza 5 giugno 2023
Sentenza 5 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/06/2023, n. 24142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24142 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA Motivazione semplificata sul ricorso proposto da: LI RO nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 2/5/2022 della Corte d'appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VI Senatore, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Brescia, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata nei confronti di AL OS dal Tribunale di Bergamo il 17 novembre 2021, in ordine al delitto di ricettazione di un assegno smarrito, successivamente compilato con l'importo di euro 249,99, per portare a termine una truffa presso un esercizio commerciale. Penale Sent. Sez. 2 Num. 24142 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 04/04/2023 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputata deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale, in relazione agli artt. 62, n. 4 e 648, comma 4, cod. pen.; la Corte territoriale aveva errato nel valutare che il fatto nel suo complesso, così come con specifico riguardo all'importo del titolo ricettato, non fosse di particolare tenuità. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 81 cod. pen., quanto al diniego della continuazione tra i fatti oggetto del presente processo e quelli giudicati con altra sentenza del Tribunale di Bergamo, poiché la sentenza non aveva considerato che nel lasso temporale che connotava i diversi fatti di reato l'imputata ed altri soggetti avevano operato quali partecipi ad un'associazione finalizzata alla commissione di reati contri il patrimonio, mediante utilizzo in serie di assegni ricettati. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, dl. 30 dicerr bre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è reiterativo, oltre che generico e manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha fatto applicazione del costante orientamento giurisprudenziale che esclude il ricorrere della circostanza attenuante della ricettazione attenuata con riferimento al delitto di ricettazione avente ad oggetto assegni in bianco, «poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità» (Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, Dicecca, Rv. 264115 - 01; Sez. 2, n. 31169 del 01/06/2006, Ponnettini, Rv. 234681 - 0). Allo stesso modo, la motivazione con cui la Corte ha escluso la sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è in sintonia con l'insegnamento della Corte che richiede, quale presupposto necessario, il carattere irrisorio del danno patrimoniale, circostanza apprezzata dalla Corte ed esclusa per l'ammontare della somma indicata sul titolo, trattandosi peraltro di elemento non sufficiente dovendosi procedere ad una valutazione del «complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili» (Sez. Unite, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914 - 0). 1.2. Il secondo motivo, che sollecita una rivalutazione di aspetti fattuali (peraltro non documentati mediante l'allegazione della sentenza già passata in giudicato), non è consentito in questa sede poiché l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 - 01; Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Pappalardo, Rv. 254006 - 0); condizione che non ricorre, avendo la sentenza dato conto della rilevanza del periodo di tempo intercorso tra i reati in esame (oltre un anno) e delle differenti connotazioni soggettive. (per il concorso di soggetti tra loro diversi nei distinti episodi) che escludono la preventiva ideazione della commissione dei singoli episodi di reato. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4/4/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VI Senatore, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Brescia, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata nei confronti di AL OS dal Tribunale di Bergamo il 17 novembre 2021, in ordine al delitto di ricettazione di un assegno smarrito, successivamente compilato con l'importo di euro 249,99, per portare a termine una truffa presso un esercizio commerciale. Penale Sent. Sez. 2 Num. 24142 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 04/04/2023 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputata deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale, in relazione agli artt. 62, n. 4 e 648, comma 4, cod. pen.; la Corte territoriale aveva errato nel valutare che il fatto nel suo complesso, così come con specifico riguardo all'importo del titolo ricettato, non fosse di particolare tenuità. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 81 cod. pen., quanto al diniego della continuazione tra i fatti oggetto del presente processo e quelli giudicati con altra sentenza del Tribunale di Bergamo, poiché la sentenza non aveva considerato che nel lasso temporale che connotava i diversi fatti di reato l'imputata ed altri soggetti avevano operato quali partecipi ad un'associazione finalizzata alla commissione di reati contri il patrimonio, mediante utilizzo in serie di assegni ricettati. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, dl. 30 dicerr bre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è reiterativo, oltre che generico e manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha fatto applicazione del costante orientamento giurisprudenziale che esclude il ricorrere della circostanza attenuante della ricettazione attenuata con riferimento al delitto di ricettazione avente ad oggetto assegni in bianco, «poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità» (Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, Dicecca, Rv. 264115 - 01; Sez. 2, n. 31169 del 01/06/2006, Ponnettini, Rv. 234681 - 0). Allo stesso modo, la motivazione con cui la Corte ha escluso la sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è in sintonia con l'insegnamento della Corte che richiede, quale presupposto necessario, il carattere irrisorio del danno patrimoniale, circostanza apprezzata dalla Corte ed esclusa per l'ammontare della somma indicata sul titolo, trattandosi peraltro di elemento non sufficiente dovendosi procedere ad una valutazione del «complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili» (Sez. Unite, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914 - 0). 1.2. Il secondo motivo, che sollecita una rivalutazione di aspetti fattuali (peraltro non documentati mediante l'allegazione della sentenza già passata in giudicato), non è consentito in questa sede poiché l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 - 01; Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Pappalardo, Rv. 254006 - 0); condizione che non ricorre, avendo la sentenza dato conto della rilevanza del periodo di tempo intercorso tra i reati in esame (oltre un anno) e delle differenti connotazioni soggettive. (per il concorso di soggetti tra loro diversi nei distinti episodi) che escludono la preventiva ideazione della commissione dei singoli episodi di reato. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4/4/2023