Sentenza 3 dicembre 2008
Massime • 1
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, la connivenza nel reato può integrare gli estremi della colpa grave, ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, esclusivamente qualora costituisca indice del venir meno degli elementari doveri di solidarietà sociale, ovvero quando non sia risolta in un mero comportamento passivo riguardo alla consumazione del reato, ma si sia sostanziata nel tollerare che tale reato sia consumato, semprechè l'agente fosse in grado di impedirne la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della posizione di garanzia assunta, o, infine, quando la connivenza risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'autore del reato, anche quando il connivente non abbia perseguito tale obiettivo con il suo comportamento.
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La massima In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi dell'art. 314 c.p.p., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (sez. IV, 30/03/2022). La sentenza Cassazione penale sez. IV, 30/03/2022, (ud. 30/03/2022, dep. 07/04/2022), n.13245 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catania con ordinanza del 10 novembre 2020 - 13 aprile 2021 ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/12/2008, n. 2659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2659 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 03/12/2008
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 2282
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 019620/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR CE, n. a San Luca (RC) il 24/10/1968;
avverso l'ordinanza del 21/3/2007 della Corte di Appello di Messina, con la quale è stata rigettata l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione dallo stesso subita;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Fausto Izzo;
lette le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Dott. Vito D'Ambrosio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata il 14/11/2008 dall'Avvocatura dello Stato che ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Si osserva:
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 21/3/2007 la Corte di Appello di Messina, rigettava l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da RI CE.
Questi, arrestato in data 21/2/04, in esecuzione di ordinanza cautelare del GIP del tribunale di Messina, per D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, era stato liberato il 6/10/04 a seguito di assoluzione pronunciata dalla Corte di Appello.
A motivazione del provvedimento di rigetto la Corte territoriale ha affermato sussistere la colpa grave del RI, postasi in rapporto di causa-effetto con l'adozione del provvedimento cautelare (art. 314 c.p.p., comma 1), ravvisata nei seguenti fatti:
1) da intercettazioni telefoniche era emerso che tale MO ME era dedito al traffico di droga ed aveva fissato un appuntamento per il pomeriggio del 23/4/1999 con tale Cannistrà per regolare la fornitura di una partita di droga;
2) alle ore 18.15 del 23/4/99 il RI era stato visto in compagnia del MO davanti al BAR "Golosia" in attesa dell'incontro.
Ha osservato la Corte territoriale che la riferita circostanza non era stata sufficiente per la pronuncia di condanna, ma ben integrava un comportamento gravemente colposo che aveva determinato l'adozione della misura cautelare.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore deducendo la insufficienza della motivazione.
Invero la motivazione dell'ordinanza faceva riferimento alla presenza del RI innanzi al BAR in compagnia del MO, senza che dalla motivazione emergesse un preventivo appuntamento piuttosto che un incontro occasionale;
pertanto la descritta condotta era inidonea ad esser ritenuta ostativa al riconoscimento dell'equo indennizzo. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso;
l'Avvocatura dello Stato per la declaratoria di inammissibilità.
1. Il ricorso è fondato.
La Corte di merito ha ritenuto sussistente la colpa grave del RI, ostativa al riconoscimento dell'equo indennizzo, in ragione della sua presenza in compagnia del MO, nel luogo e nell'ora in cui era previsto un incontro di quest'ultimo con un trafficante di stupefacenti.
In sostanza al ricorrente viene riconosciuto di avere tenuto un comportamento connivente, rispetto alla commissione di un grave atto delittuoso.
Orbene questa Corte ha già avuto modo di affrontare la problematica della valenza della connivenza ad essere condotta ostativa al riconoscimento della riparazione. In particolare sì è riconosciuta tale valenza in tre casi:
a) nell'ipotesi in cui l'atteggiamento di connivenza sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose (cfr. Cass. 8993/03, ric. Lushay, rv. 223688);
b) nel caso in cui si concreti non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione di un reato, ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia (Cass. n. 16369/03, Cardillo, rv. 224773);
c) nell'ipotesi in cui la connivenza passiva risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intenda perseguire questo effetto;
in tal caso è necessaria la prova positiva che il connivente fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente medesimo (Cass. n. 42039/06, ric. Cambareri, rv. 235397).
2. Nel caso di specie la Corte di merito sembra aver ricondotto il comportamento del RI nell'alveo di quanto indicato sopra sub c), laddove motiva il diniego dell'indennità affermando che ".... la presenza non occasionale del RI in compagnia del MO proprio nel luogo e nell'ora dell'appuntamento con il Cannistrà per regolare i rapporti concernenti un partita di stupefacenti, ben si prestava ad essere interpretata come indice di complicità....". Orbene, come già illustrato da questa Corte in precedenti pronunce (n. 42039/06 cit.), un atteggiamento di connivenza può, in astratto, integrare la colpa grave purché, nella situazione in concreto accertata, ci si trovi in presenza di determinati presupposti. Infatti, se è vero che la mera presenza passiva non è idonea ai sensi dell'art. 110 c.p. ad integrare il concorso nel reato, a meno che non valga a rafforzare il proposito dell'agente di commetterlo;
analogamente deve dirsi per il giudizio di riparazione, laddove la condotta connivente idonea ad inibire la riparazione, per essere qualificata gravemente colposa, deve essere ancorata alla preventiva conoscenza delle attività criminose che si stanno per compiere in presenza del connivente.
Nel caso oggetto di giudizio, invece, non si evince in alcun modo, dalla motivazione del provvedimento gravato, che il RI fosse a conoscenza dell'attività illecita del MO, ne' che tale circostanza sia stata da lui ignorata per colpa.
Se è vero che la valutazione del giudice di merito sull'esistenza delle caratteristiche che deve assumere la connivenza, per la rilevanza ai fini della riparazione, si sottrae al vaglio di legittimità ove sia stato dato congruo conto, in modo non illogico, delle ragioni poste a fondamento della descritta efficacia della condotta passiva, è anche vero che nel caso specifico ciò non è avvenuto essendosi i giudici di merito limitati ad affermare la mera corrispondenza tra connivenza e colpa grave.
Consegue alle considerazioni svolte l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
Il regolamento delle spese viene rimesso alla determinazione del giudice del merito che terrà conto della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Messina cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2009