Sentenza 17 novembre 2011
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, pur potendo essere ravvisata anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva allorché esso risulti aver rafforzato la volontà criminosa dell'agente, richiede, tuttavia, per esser accertata, la prova positiva che il connivente fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente medesimo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto della domanda riparatoria alla luce degli stretti e frequenti collegamenti telefonici tra l'imputata prosciolta e il cognato, personaggio di spicco di un'organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/11/2011, n. 6878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6878 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 17/11/2011
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1523
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 10850/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA AR RO, n. il 15.10.1957;
contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso l'ordinanza n. 91/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del 07/01/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS Vincenzo;
lette le conclusioni del PG Dott. D'Angelo Giovanni, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
EL RI RO, tratta in arresto a seguito di ordinanza di custodia cautelare in carcere per violazione della legge sugli stupefacenti, veniva poi prosciolta con sentenza divenuta irrevocabile. Con domanda presentata alla Corte di Appello di Catania la EL chiedeva quindi l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione subita.
La Corte d'Appello adita rigettava la domanda ravvisando nel comportamento dell'istante - alla luce di quanto acquisito agli atti - gli elementi di una condotta sinergica alla produzione dell'evento restrittivo della libertà personale;
in particolare la Corte territoriale riteneva ravvisatale nella condotta della EL gli estremi della colpa grave, sulla scorta delle seguenti specifiche circostanze fattuali che, ad avviso della Corte stessa, avevano legittimato l'intervento dell'Autorità nei confronti della EL medesima con l'applicazione della misura restrittiva: 1) erano risultati accertati, anche in sede di cognizione, gli stretti collegamenti intrattenuti dalla donna con il cognato AR LV, personaggio di primissimo piano dell'organizzazione malavitosa oggetto dell'attività investigativa, chiamato in causa in quasi tutte le conversazioni intercettate nel corso delle indagini:
esemplificativamente appariva sufficiente ricordare una conversazione nel corso della quale il AR diceva alla EL ".....poi c'è quel prosciutto crudo che deve tagliare, vediamo un pochettino....la vuoi la carta stagnola o la porti tu" e la EL rispondeva, rassicurando il AR, "No ce l'ho la carta stagnola", laddove la parola prosciutto - spesso ricorrente nelle telefonate intercettate - era stata intesa dagli inquirenti quale termine riferibile alla droga;
ancora, in altra telefonata il AR diceva alla EL di avere bisogno di venti milioni in contanti;
2) era altresì emerso che la donna aveva contatti anche con tal SS LO, detto RE, referente dell'organizzazione per il traffico di droga nella zona di Zafferana Etnea del cui arresto la EL era stata informata dal cognato AR;
3) anche altri arresti di personaggi legati all'associazione delinquenziale erano stati tempestivamente comunicati alla EL sempre dal AR. La Corte distrettuale osservava che la EL, in sede di interrogatorio di garanzia dinanzi al GIP a seguito dell'arresto, non aveva fornito convincenti spiegazioni ed era stata assolta nel giudizio di cognizione avendo il giudice del merito ritenuto che la consapevolezza della donna del traffici illeciti di cui era protagonista il AR potesse considerarsi confinata nell'alveo della connivenza, in assenza di un ruolo sia pur minimo della donna nell'ambito dell'associazione ed in relazione al commercio della droga.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione la EL, con atto di impugnazione sottoscritto dal difensore, deducendo vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza della colpa grave, sostenendo che la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore di impostazione e prospettiva nel valutare le risultanze processuali ai fini che in questa sede interessano, anche con riferimento alla condotta processuale tenuta dalla donna. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con la sua requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ha depositato memoria di costituzione l'Avvocatura Generale dello Stato, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, svolgendo pertinenti e diffuse argomentazioni, in tema di rilevanza della connivenza nel giudizio di equa riparazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato per la infondatezza delle censure dedotte. Secondo i principi elaborati ed affermati nell'ambito della giurisprudenza di questa Suprema Corte, nei procedimenti per la riparazione per l'ingiusta detenzione, in forza della norma di cui all'art. 646 c.p.p., secondo capoverso, - da ritenersi applicabile per il richiamo contenuto nell'art. 315 c.p.p., comma 3 - la cognizione della Corte di Cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, ovviamente anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, e non al merito. E, per quel che concerne la verifica dei presupposti e delle condizioni richieste perché sussista in concreto il diritto all'equa riparazione - in particolare, l'assenza del dolo o della colpa grave dell'interessato nella produzione dell'evento restrittivo della libertà personale - le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza N. 43 del 13/12/1995-9/2/1996, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la Corte territoriale deve procedere ad autonoma valutazione delle risultanze processuali rispetto al giudice penale. Ed in epoca ancor più recente, le stesse Sezioni Unite (SU 26.6.2002, De Benedictis, RV 222263) hanno ulteriormente precisato quanto segue: "in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Nell'occasione, la Corte ha affermato che il giudice deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima, sia dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall'eventuale conoscenza, che quest'ultimo abbia avuto, dell'inizio dell'attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto)". Nella fattispecie in esame, la Corte d'Appello di Catania, per quanto si evince dall'impugnata ordinanza, ha motivato il proprio convincimento attraverso un adeguato percorso argomentativo con le considerazioni sopra sinteticamente ricordate;
orbene appare all'evidenza che trattasi di un "iter" motivazionale assolutamente incensurabile in quanto caratterizzato da argomentazioni pienamente rispondenti a criteri di logicità ed adeguatezza, nonché in sintonia con i principi enunciati da questa Corte in tema di dolo e colpa grave quali condizioni ostative al diritto all'equa riparazione: si ha colpa grave allorquando il soggetto sia venuto meno all'osservanza di un dovere obiettivo di diligenza, con possibilità di prevedere che, non rispettando una regola precauzionale, venendo meno all'osservanza del dovere di diligenza, si sarebbe verificato l'evento "detenzione" (cfr., fra le tante: Sez. 4t n. 3912/96 - cc. 29/11/95 - RV. 204286; Sez. 4, n. 596/96, RV. 204624); la sinergia, sulla custodia cautelare, del comportamento dell'istante può riguardare "sia il momento genetico che quello del permanere della misura restrittiva" (così, "ex plurimis", Sez. 4, n. 963/92, RV. 191834). Giova evidenziare, ancora, che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 43 del 1995 già sopra ricordata, hanno sottolineato che: a) "deve intendersi dolosa......non solo la condotta volta alla realizzazione di in evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'"id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo"; b) "poiché inoltre, anche ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione.......quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso".
Con specifico riferimento all'ipotesi della connivenza, in relazione al diritto all'equa riparazione, questa Corte ha già avuto modo di affrontare la problematica della valenza della connivenza stessa ad essere condotta ostativa al riconoscimento della riparazione. In particolare sì è riconosciuta tale valenza in tre casi:
a) nell'ipotesi in cui l'atteggiamento di connivenza sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose (cfr. Cass. 8993/03, ric. Lushay, rv. 223688);
b) nel caso in cui la connivenza si concreti non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione di un reato, ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia (Cass. n. 16369/03, Cardillo, rv. 224773); c) nell'ipotesi in cui la connivenza passiva risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intenda perseguire questo effetto;
in tal caso è necessaria la prova positiva che il connivente fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente medesimo (Cass. n. 42039/06, ric. Cambareri, rv. 235397). È noto che la mera presenza passiva non integra il concorso nel reato a meno che non valga a rafforzare il proposito dell'agente di commettere il reato. Ma questo rafforzamento del proposito non è sufficiente per ritenere il concorso dello "spettatore passivo" essendo necessario che questi abbia la coscienza e volontà di rafforzare il proposito criminoso. Nei casi in cui l'elemento soggettivo in questione non sia provato ben può essere astrattamente configurata gravemente colposa, perché caratterizzata da grave negligenza, la condotta passiva del connivente per non aver valutato gli effetti della sua condotta sul comportamento dell'agente la cui volontà criminosa può essere oggettivamente rafforzata anche se il connivente non intende perseguire questo effetto e sia comunque idonea a creare un'apparenza di partecipazione alle attività criminose di altri. Ma per poter pervenire a questa conclusione è necessario che sia provata la conoscenza delle attività criminose compiute (o almeno che con grave negligenza il convivente non se ne sia reso conto).
Nella concreta fattispecie, avuto riguardo alle circostanze fattuali evidenziate dalla Corte distrettuale, e ritenute sussistenti anche in sede di cognizione, quali sopra ricordate, appare di tutta evidenza che la EL era assolutamente a conoscenza dell'illecita attività in cui era apparsa coinvolta, ed aveva mantenuto una condotta certamente idonea a rafforzare oggettivamente la volontà dei soggetti inseriti a pieno titolo, e da protagonisti, nell'organizzazione dedita ai traffici di droga;
di tal che il comportamento della EL appare ben inquadrabile - tra le ipotesi sopra ricordate cui la giurisprudenza di questa Corte ha condivisibilmente ritenuto riconducibile la condotta connivente ostativa al riconoscimento della riparazione - (quanto meno) nell'ipotesi sub c). Ad integrazione ed ulteriore specificazione delle ipotesi appena elencate, ritiene il Collegio che debba essere sottolineato, comunque, che, in tema di equa riparazione, il vaglio delle circostanze di fatto idonee ad integrare il dolo o la colpa grave deve essere operato con giudizio "ex ante" e sulla base dell'idoneità della condotta dell'indagato a "trarre in inganno" l'Autorità giudiziaria ed a porsi come situazione sinergica alla causazione dell'evento "detenzione"; se è vero dunque che la connivenza non è, certamente, concorso nel reato, è altresì innegabile che la stessa, in presenza di determinati dati di fatto, come quelli sottolineati dalla Corte di appello nel caso in esame, ben può essere interpretata, almeno nella fase investigativa, appunto come concorso, con possibili, negative, conseguenze, in tema di libertà: conseguenze dovute, per lo meno, anche alla vistosa trascuratezza e superficialità di chi, semplice connivente, non tiene nel dovuto conto che quei dati di fatto potrebbero oggettivamente coinvolgerlo.
Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. La ricorrente va altresì condannata, in quanto soccombente, alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente che si liquidano in complessivi Euro 750,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente che liquida in complessivi Euro 750,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2012