Sentenza 10 giugno 2008
Massime • 1
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il comportamento passivo del connivente può integrare gli estremi della colpa grave ostativa al diritto alla liquidazione dell'indennità qualora lo stesso risulti aver agevolato la consumazione del reato. (Nella specie la Corte ha ritenuto connotato dalla colpa grave il comportamento della moglie che viaggiava con il marito a bordo di un furgone nella consapevolezza della presenza nello stesso di armi ed esplosivi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2008, n. 40297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40297 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 10/06/2008
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 1320
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 45005/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OC NK, n. in data 04.02.1980;
2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA emessa in data 28.09.2006 dalla Corte di Appello di Roma;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Oscar KOVERECH. Lette le conclusioni presentate dal Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge. FATTO E DIRITTO
1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma rigettava l'istanza di riparazione presentata da OC NK per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in carcere dal 04.03.2002 al 06.03.2002 e, successivamente, fino al 19.05.2003 agli arresti domiciliari, per le imputazioni di illecita introduzione di armi ed esplosivi nello Stato, nonché porto e detenzione illegale degli stessi, dalle quali era stata definitivamente assolta con sentenza della Corte di Appello di Roma, in data 19.05.2003, con la formula "per non aver commesso il fatto".
1.2. - La Corte di Appello di Roma, nel rigettare la domanda di riparazione presentata dalla OC per l'ingiusta detenzione subita, riteneva che la richiedente avesse, con il proprio comportamento e atteggiamento gravemente colposo, concorso a dare causa alla misura cautelare de qua e ravvisava, pertanto, grave colpa ostativa del richiedente stesso ex art. 314 c.p.p.. 1.2.1. - Detta Corte ravvisava la "colpa grave", ai fini che ne occupano, nella condotta di connivenza che, seppure non decisiva ai fini di una condanna penale per i reati contestati, ha determinato i presupposti del provvedimento restrittivo de quo, essendo "inimmaginabile che la OC, sia per il legame di coniugio che la univa al DE ROSA, sorpreso alla guida del furgone di proprietà, che per l'ingente quantitativo del carico occultato pur anche sotto l'imbottitura dei sedili anteriori (la OC viaggiava accanto al marito conducente), tale pertanto di agevole percezione per chi vi si trova seduto sopra, non fosse consapevole del trasporto illegale", evidenziava, inoltre, che la donna, in sede di udienza di convalida, si è avvalsa della facoltà di non rispondere.
2. - Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore della OC lamentando, con un unico e articolato motivo, violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all'art. 314 c.p.p. per essere il giudice della riparazione incorso in una errata valutazione sulla sussistenza della connivenza che, nel caso di specie, è, secondo la difesa, tutt'altro che certa avendo il giudice di merito qualificato come solo probabile la conoscenza da parte della donna della presenza delle armi a bordo ed essendo la mancata risposta all'interrogatorio in sede di convalida dovuta solo alla giovane età e al fatto di trovarsi in un Paese straniero. 3. - Il ricorso è infondato.
3.1. - Il giudice della riparazione, che ha il potere di apprezzare, in modo autonomo e completo, gli elementi a sua disposizione e il dovere di fornire adeguata e congrua motivazione del convincimento conseguito, non è venuto meno, nel caso di specie, al compito attribuitogli.
Non soltanto, infatti, ha valutato tutti gli elementi probatori che aveva a disposizione, ma ha altresì individuato gli elementi della condotta "gravemente colposa" della richiedente, che avevano caratterizzato le fasi antecedenti e successive alla adozione del provvedimento restrittivo della libertà personale, rilevando, in particolare, che la condotta della OC aveva le caratteristiche di un atteggiamento di connivenza rilevante nel giudizio di riparazione. L'impugnata ordinanza è assistita da congrua e logica motivazione e mostra di rifarsi correttamente a consolidati orientamenti giurisprudenziali di questa Suprema Corte in tema di verifica della sussistenza del dolo o della colpa grave ostativi all'accoglimento della domanda per ingiusta detenzione.
3.2. - In proposito appare opportuno ricordare i principi affermati da questa Corte in merito al contenuto ed ai limiti della indagine devoluta al giudice della riparazione sulla sussistenza di eventuali elementi ostativi all'affermazione del diritto dell'istante. 3.2.1. - In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v., sotto diversi profili, le sentenze delle Sezioni Unite 13.12.1995, n. 43 Samataro, e 26.06.2002, n. 34559, De Benedictis), afferma che la nozione di "colpa grave" di cui all'art. 314 c.p.p., comma 1, ostativa del diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione, va individuata in quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria, che si sosterei nell'adozione o nel mantenimento di un provvedimento restrittivo della libertà personale. A tal riguardo, secondo il ragionamento sviluppato dal giudice di legittimità, il giudice della riparazione deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta (sia extra processuale che processuale) tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante (e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito), non se tale condotta integri estremi di reato anzi, a ben vedere, questo è il presupposto, scontato, dell'intervento del giudice della riparazione, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto".
3.2.2. - Giova, infine, distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un "iter" logico-motivazionale del tutto autonomo, avendo, "in relazione a tale aspetto della decisione (...), piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo" al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni per il riconoscimento del diritto al beneficio. (cfr. Cass. Sez. Un.13.12.1995, n. 43). Il decidente, in sostanza, non deve stabilire se determinati comportamenti costituiscano o meno reato, ma se essi si siano posti come fattori condizionanti (anche nel concorso dell'altrui errore) della disposta detenzione, per la loro idoneità, da valutarsi ex ante, a trarre in inganno l'autorità giudiziaria (cfr. Cass. Sez. 4, 01.10.2002, n. 12261). In base a tali emergenze, è legittimo e ragionevole concludere che OC NK pur dichiarata non colpevole nel giudizio penale conclusosi con la citata sentenza della Corte di Appello di Roma in data 19.05.2003, abbia tenuto una condotta connotata da colpa grave, dalla quale sono derivati gli estremi dei gravi indizi di colpevolezza e non dei meri sospetti, che ha giustificato l'intervento della autorità giudiziaria e ha legittimato il provvedimento restrittivo della libertà.
Il provvedimento impugnato indica, in effetti, proprio gli elementi della condotta che hanno dato origine all'apparenza di illecito penale, ponendosi come causa della detenzione, ovvero l'atteggiamento di connivenza non punibile, ma apprezzabile in materia di ingiusta detenzione, desunto dalla stessa sentenza assolutoria, sia pure con un minimo di dubbiosità.
3.2.3.- In ordine al problema relativo alla possibilità di configurare come colpa grave un atteggiamento di connivenza, questo Collegio certamente non ignora l'orientamento giurisprudenziale citato dal ricorrente (Cass. Sez. 4, 18.03.2003, n. 16369, Cardillo) secondo il quale non è sufficiente un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato per potersi interare la "colpa grave", se non ne viene accertata, in concreto, la sua caratteristica indicativa "o del venir meno a elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni e alle persone o alle cose, ovvero costituisca non un semplice assistere passivamente alla consumazione di un reato, ma nel tollerare che questo reato venga consumato, sempre che l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione della attività criminosa".
Or bene, quanto sopra non vale ad escludete la possibilità (riconosciuta sempre nella citata sentenza n. 16369/2003) che la condotta omissiva del "connivente", pur in assenza dell'elemento soggettivo della "coscienza e volontà di rafforzare il proposito criminoso", possa essere configurata come "gravemente colposa" e fondare la legittimità della valutazione negativa in ordine alla riparazione contenuta nel provvedimento impugnato. Naturalmente la valutazione del giudice di merito sulla esistenza delle caratteristiche che deve assumere la connivenza per assumere rilevanza ai fini della riparazione, si sottrae al vaglio di legittimità ove questi abbia dato congruo conto, in modo non illogico, delle ragioni poste a fondamento della descritta efficacia della condotta passiva.
Il che nella specie, è avvenuto con la descrizione del clima di tolleranza accertato dai giudici della cognizione e ripreso da quelli della riparazione.
In buona sostanza, con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Roma ha sostanzialmente rilevato che la condotta della ricorrente, pur non avendo la espletata istruttoria fornito elementi comprovanti un suo apporto o contributo fattivo al reperimento e alla importazione del materiale e non potendo pertanto parlarsi di un concorso nel reato, si configura comunque come una connivenza che ha contribuito a fornire quella "immagine rassicurante di un gruppo familiare in viaggio" finalizzata, secondo i giudici di primo grado, "ad allontanare quei possibili sospetti che sarebbero, diversamente, potuti insorgere a seguito di eventuali controlli da parte della P.G. e che, a seguito di verifiche più attente di quelle in genere rivolte ad una famiglia in trasferta, avrebbero potuto portare alla individuazione del carico occultato nel furgone"; carico che, come posto in luce dalla Corte di Appello nella impugnata ordinanza, era "di agevole percezione per chi vi si trova seduto sopra". I fatti e le circostanze sopra indicati, seppure non decisivi ai fini di una condanna penale per i fatti contestati, hanno consentito di affermare che la OC abbia concorso con colpa grave a dare causa alla detenzione sofferta ingenerando la ragionevole previsione di un suo coinvolgimento nella consumazione dei fatti addebitati e suscitando una fuorviante rappresentazione della realtà, tale da non apparire riconoscibile a chi, nell'esercizio dei poteri attribuitigli dalla legge, era tenuto a vagliare la situazione nella fase processuale di competenza.
La OC, come qualsiasi persona dotata di una pur minima diligenza, non poteva non trovarsi nella condizione di rendersi conto che i riferiti comportamenti sarebbero stati valutati a suo sfavore nell'ambito della inchiesta, con notevole probabilità di misure restrittive in considerazione della gravità delle imputazioni. La stessa non ha posto in essere alcuna condotta dalla quale potesse trarsi il convincimento che si fosse quanto meno dissociala dall'illecita attività sopra descritta o comunque avesse assunto comportamenti idonei a differenziare la sua posizione;
anzi, in sede di udienza di convalida si è avvalsa della facoltà di non rispondere.
3.2.4. - Su quest'ultimo punto, va sottolineato che, fermo restando, nel giudizio penale, l'insindacabile diritto al silenzio da parte della persona sottoposta alle indagini e dell'imputato - che hanno diritto di difendersi anche con il silenzio o il mendacio - va rilevato che nel giudizio di natura civilistica per la riparazione, il giudice può valutare il comportamento silenzioso o mendace dell'imputato per escludere il suo diritto all'equo indennizzo (cfr. Cass. Sez. 3, 17.02.2005, n. 13714, rv. 231624, P.G. in proc. Moni). Infondata è, pertanto anche la doglianza sul valore riconosciuto alla scelta della KONI di non rispondere al detto interrogatorio. Infatti, se è vero che non può certamente disconoscersi, nel necessario rispetto per le richiamate strategie difensive che colui che ha perso la libertà (ingiustamente) ritenga di adottare (e che possono comprendere anche il silenzio e il mendacio che non integrino calunnia o ingannevoli artificiosità), ciò nondimeno, alla base dell'equa riparazione, va necessariamente posta una condotta dell'interessato idonea a chiarire la sua posizione mediante l'allegazione di quelle circostanze, a lui note, che contrastino l'accusa o vincano le ragioni di cautela.
In ogni caso il giudice, ai fini della eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, può valutare il comportamento silenzioso o mendace, legittimamente tenuto nel procedimento penale dall'imputato, per escludere il suo diritto all'equo indennizzo (ex plurimis, Cass. Sez. 4, 21.02.2008, n. 11423, Pg c. Picarì, rv. 238940). 3.3. - A tali principi è conforme la decisione impugnata che ha valutato negativamente il silenzio della ricorrente, dopo avere accuratamente individuato e analizzato i dati di fatto a carico (viaggio nel furgone di proprietà del marito, sua posizione di viaggio sul sedile anteriore, sotto il quale vi era nascosto un ingente quantitativo di armi ed esplosivi) come elemento ulteriore e condeterminante di una convincente ipotesi accusatoria. 3.3.1. - Posto, poi, che le condotte apprezzabili, al fine di valutare la sussistenza o meno del dolo o della colpa grave, sono quelle che si pongano in rapporto causale con il provvedimento restrittivo della libertà personale, e premesso che il vizio di motivazione deducibile in questa sede di legittimità deve - per espresso disposto normativo - risultare dal testo del provvedimento impugnato, devesi, nella specie, riconoscere che la impugnata ordinanza si colloca coerentemente e puntualmente nella linea del suddetto insegnamento giurisprudenziale, avendo i giudici della riparazione correttamente esercitato il potere di in modo autonomo tutti gli elementi probatori a loro disposizione e fornito congrua e logica contezza del percorso argomentativo seguito nel pervenire alla resa statuizione, sostanzialmente rilevando che l'istante ha posto in essere un comportamento incauto (e consapevole) che secondo le citale regole di comune esperienza, doveva far prevedere un doveroso intervento da parte della Autorità giudiziaria, in quanto valutato come uno degli elementi fondanti i gravi indizi di colpevolezza che ebbero a giustificare il provvedimento restrittivo della libertà (cfr. Cass. 12.02.2004, n. 16506, Di Savoia, rv. 228527). 3.3.2. - Respinte quindi tutte le doglianze, resta la congruità, logica e giuridica, della impugnala ordinanza, che, nel ritenere sussistente la causa impeditiva, la ravvisa negli elementi della condotta della ricorrente che hanno dato origine alla apparenza dell'illecito penale ponendosi come causa della detenzione;
elementi correttamente valutati ex ante e non alla luce delle conclusioni assolutorie del giudice di merito (basate sulla inesistenza nei confronti della ricorrente di alcun obbligo giuridico di impedire la commissione dei reati contestati e del contributo causale necessario per la configurabilità del concorso di persone nel reato). Correttamente pertanto la Corte territoriale ha reputato che l'imputato, nella vicenda processuale che lo ha visto coinvolto, abbia concorso a dar causa all'adozione del provvedimento restrittivo, dopo aver verificato che la sua condotta era stata il presupposto che aveva ingenerato la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione come causa ad effetto.
3.4. - E, quindi, l'impugnato provvedimento supera il vaglio del giudice di legittimità, nei limiti indicati supra, cui adde Sez. 4, 19.02.2003, n. 15143, Macrì, cit. "il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio indicato. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo").
3.5. - In tale contesto il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2008